Règlement (UE) 2019/229 de la Commission du 7 février 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires en ce qui concerne certaines méthodes, le critère de sécurité des denrées alimentaires relatif à la présence de Listeria monocytogenes dans les graines germées, ainsi que le critère d'hygiène du procédé et le critère de sécurité des denrées alimentaires pour les jus de fruits et de légumes non pasteurisés (prêts à être consommés) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date08 February 2019
Subject Matterlegislazione veterinaria,tutela dei consumatori,alimentari,législation vétérinaire,protection des consommateurs,denrées alimentaires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 37, 8 febbraio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 37, 8 février 2019
L_2019037IT.01010601.xml
8.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 37/106

REGOLAMENTO (UE) 2019/229 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda alcuni metodi, il criterio di sicurezza alimentare relativo alla presenza di Listeria monocytogenes nei semi germogliati e il criterio di igiene del processo e il criterio di sicurezza alimentare applicabili ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in merito alle disposizioni di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.
(2) Il Comitato europeo di normazione e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione hanno recentemente rivisto una serie di metodi di riferimento e un protocollo destinato a verificare la conformità ai criteri microbiologici. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 dovrebbe pertanto essere aggiornato di conseguenza. L'aggiornamento dovrebbe riguardare in particolare le disposizioni per l'impiego di metodi alternativi alla luce del protocollo standard di riferimento EN ISO 16140-2 rivisto, il modo in cui i risultati sono comunicati in conformità dei nuovi metodi rivisti e i nuovi riferimenti di alcuni metodi per la rilevazione di Salmonella (EN ISO 6579-1), Cronobacter (EN ISO 22964) ed enterotossine stafilococciche (EN ISO 19020), per la rilevazione e la quantificazione dell'istamina (EN ISO 19343), per il conteggio delle colonie aerobiche (EN ISO 4833-1) e per il metodo di conteggio delle colonie di Enterobacteriaceae (EN ISO 21528).
(3) Il microrganismo Enterobacter sakazakii è stato riclassificato nel 2007 ed è stato chiamato Cronobacter spp.
(4) I nomi completi dei due sierotipi di Salmonella sono «Salmonella enterica subsp. enterica sierotipo Typhimurium» e «Salmonella enterica subsp. enterica sierotipo Enteritidis». Conformemente alle raccomandazioni del World Health Organization Collaborating Centre for Reference and Research sulla Salmonella (3), il regolamento (CE) n. 2073/2005 dovrebbe fare riferimento a tali sierotipi nello stesso modo.
(5) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce un criterio di sicurezza alimentare per la Listeria monocytogenes in «alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali». Conformemente a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 15 novembre 2011 (4), i semi germogliati costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes e dovrebbero pertanto essere inclusi nel criterio per gli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali.
(6) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce un criterio di sicurezza alimentare per la Salmonella e un criterio di igiene del processo per l'E. coli nei succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo). Poiché esistono processi alternativi alla pastorizzazione che permettono di ottenere un effetto battericida analogo, il criterio di sicurezza alimentare per la Salmonella e il criterio di igiene del processo per l'E. coli nei succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) non dovrebbero applicarsi ai succhi di frutta e di ortaggi non pastorizzati (pronti al consumo) che sono stati sottoposti a un processo battericida il cui effetto su E. coli e Salmonella è analogo a quello della pastorizzazione.
(7) È opportuno, in via transitoria, permettere che gli attuali metodi alternativi continuino a essere impiegati al fine di dare tempo sufficiente agli operatori del settore alimentare per adattare i loro metodi, dato che alcuni certificati relativi a metodi alternativi basati sulla precedente norma ISO 16140:2003 possono ancora essere validi fino alla fine del 2021.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2073/2005

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1) all'articolo 2, dopo la lettera m), è aggiunta la lettera seguente:
«n) “un'ampia gamma di alimentì”, di cui nella norma EN SO 16140- 2, alimenti così come definiti all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
o) “autorità indipendente di certificazione”, un organismo indipendente dall'organizzazione che fabbrica o distribuisce il metodo alternativo e che fornisce una garanzia scritta, sotto forma di un certificato, attestante che il metodo alternativo validato è conforme alle disposizioni di cui alla norma EN ISO 16140-2;
p) “garanzia del processo di produzione del fabbricante”, un processo di produzione il cui sistema di gestione garantisce che il metodo alternativo validato è conforme alle caratteristiche richieste dalla norma EN ISO 16140 - 2 e che nel metodo alternativo gli errori e i difetti sono prevenuti;
(*1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).»"
2) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il terzo comma è
...

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