Règlement (UE) 2019/962 de la Commission du 12 juin 2019 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil afin d'établir deux nouveaux groupes fonctionnels d'additifs pour l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Published date | 13 June 2019 |
Subject Matter | alimenti per animali,ravvicinamento delle legislazioni,aliments des animaux,rapprochement des législations |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 156, 13 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 156, 13 juin 2019 |
13.6.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 156/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/962 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2019
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con l'introduzione di due nuovi gruppi funzionali di additivi per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la classificazione degli additivi per mangimi in categorie, ripartite ulteriormente in gruppi funzionali a seconda delle loro funzioni e proprietà. |
(2) | A seguito dello sviluppo tecnologico e scientifico varie sostanze possono avere un effetto tecnologico sui mangimi che non è descritto in relazione a nessuno dei gruppi funzionali già esistenti. È quindi opportuno creare un nuovo gruppo funzionale generico all'interno della categoria «additivi tecnologici» per includervi tali sostanze. |
(3) | Oltre alle buone prassi agricole che garantiscono il benessere degli animali e al rispetto delle disposizioni sul benessere degli animali dell'UE, gli studi scientifici dimostrano che alcuni additivi per mangimi possono aiutare gli animali sani a mantenere una buona condizione fisiologica, contribuire al loro benessere, influenzare favorevolmente la loro resilienza a fattori di stress o sostenere il loro benessere in determinate situazioni. Dato che la funzione principale di tali additivi per mangimi non può essere assegnata a nessuno dei gruppi funzionali previsti nel regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno creare un nuovo gruppo funzionale all'interno della categoria «additivi zootecnici». Ciò dovrebbe consentire di definire meglio la finalità prevista di tali additivi, di stabilire criteri per la valutazione dell'efficacia e di creare chiarezza giuridica per i richiedenti. |
(4) | Al fine di introdurre questi due nuovi gruppi funzionali, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i |
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