Commission Regulation (EU) 2022/586 of 8 April 2022 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Text with EEA relevance)

Date of Signature08 April 2022
Published date11 April 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 112, 11 April 2022
L_2022112IT.01000601.xml
11.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 112/6

REGOLAMENTO (UE) 2022/586 DELLA COMMISSIONE

dell’8 aprile 2022

che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare gli articoli 58 e 131,

considerando quanto segue:

(1) La sostanza piombo tetraetile risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categoria 1 A) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e soddisfa pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all’articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
(2) La sostanza alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2)] risponde ai criteri di classificazione come cancerogena (categoria 1B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all’articolo 57, lettera a), di tale regolamento.
(3) I prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p) sono sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l’ambiente. Essi danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all’articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e soddisfano pertanto i criteri di inclusione nell’allegato XIV del suddetto regolamento di cui all’articolo 57, lettera f), di tale regolamento.
(4) La sostanza 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE) risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categoria 1B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all’articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
(5) La massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE) è una sostanza che risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categoria 1B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all’articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
(6) Tutte le sostanze summenzionate sono state identificate come rispondenti ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e incluse nell’elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV di tale regolamento. Inoltre l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»), nella sua raccomandazione del 1o ottobre 2019 (3), le ha indicate come sostanze prioritarie da includere in tale allegato.
(7) L’Agenzia ha condotto una consultazione pubblica sul suo progetto di raccomandazione nella quale le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni. La Commissione ha inoltre chiesto e ricevuto osservazioni dalle parti interessate in merito ai possibili effetti economici, sociali, sanitari e ambientali (costi e benefici) dell’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 delle sostanze proposte dall’Agenzia nel suo progetto di raccomandazione.
(8) È pertanto opportuno includere le sostanze summenzionate nell’allegato XIV del regolamento (CE) 1907/2006.
(9) Per ciascuna delle sostanze incluse nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 a norma del presente regolamento è opportuno fissare una data a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza devono essere vietati salvo qualora sia rilasciata un’autorizzazione come prescritto all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto della capacità dell’Agenzia di gestire le domande di autorizzazione. Per ciascuna di tali sostanze non sussistono motivi per i quali la data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe precedere di oltre 18 mesi la data di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), di tale regolamento.
(10) L’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che eventuali usi o categorie di usi possano essere esentati nei casi in cui la normativa specifica dell’Unione impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza, connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente, che garantiscono un adeguato controllo dei rischi. Alla luce delle informazioni disponibili non è opportuno stabilire esenzioni fondate su tali disposizioni.
(11) Nell’ambito della consultazione pubblica condotta dall’Agenzia sul suo progetto di raccomandazione non sono state presentate osservazioni specifiche in merito a possibili esenzioni per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi. Sulla base delle informazioni disponibili
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