Commission Regulation (EU) No 127/2010 of 5 February 2010 amending Regulation (EC) No 2042/2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks (Text with EEA relevance)

Published date13 February 2010
Subject MatterTransport,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 40, 13 February 2010
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13.2.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 40/4

REGOLAMENTO (UE) N. 127/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), modificata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 21 ottobre 2009, in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre delle modifiche ai requisiti e alle procedure per il mantenimento della navigabilità degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e alle modalità di approvazione delle imprese e del personale che svolgono queste attività, in particolare per introdurre la definizione del concetto di «sede principale di attività», per chiarire il significato del concetto di «standard ufficialmente riconosciuto», per introdurre il privilegio, per le imprese di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, di rilasciare permessi di volo, migliorare il contenuto del certificato di autorizzazione di riammissione in servizio «modulo 1 dell’AESA» e per assicurare che il personale incaricato del mantenimento dell’aeronavigabilità sia adeguatamente addestrato in merito ai rischi in materia di sistemi di interconnessione di cablaggi elettrici degli aeroplani di grandi dimensioni, che sono stati individuati come la causa di numerosi incidenti e inconvenienti.
(2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (3).
(3) Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri (4) espressi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo «l’Agenzia») conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

1) Nell’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera m):
«m) per “sede principale di attività” si intende la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.»;
2) all’articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 7: «7. In deroga al paragrafo 1:
a) le disposizioni del punto M.A.706(k) dell’allegato I (parte M) si applicano a partire dal 28 settembre 2010;
b) le disposizioni del punto 7.7 dell’appendice I dell’allegato III (parte 66) si applicano a partire dal 28 settembre 2010;
c) le imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione A del capitolo F dell’allegato I (parte M) o alla sezione A dell’allegato II (parte 145) possono continuare a rilasciare Certificati di messa in servizio utilizzando il modulo 1 dell’AESA, primo rilascio, come stabilito dall’appendice II dell’allegato I (parte M) e dall’appendice I dell’allegato II (parte 145), fino al 28 settembre 2010;
d) le autorità competenti possono continuare a rilasciare certificati, nella versione precedente, come stabilito dalle appendici III, V e VI dell’allegato I (parte M), dall’appendice III dell’allegato II (parte 145), dall’appendice V dell’allegato III (parte 66) o dall’appendice II dell’allegato IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003 vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, fino al 28 settembre 2010;
e) i certificati rilasciati conformemente all’allegato I (parte M), all’allegato II (parte 145), all’allegato III (parte 66) o all’allegato IV (parte 147) prima dell’entrata in vigore del presente regolamento rimangono validi fino alla loro modifica o revoca.»;
3) gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.

(3) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

(4) Parere 06/2005 sulle modifiche editoriali, Parere 04/2006 sullo standard ufficialmente riconosciuto, Parere 05/2006 sulla sede principale di attività, Parere 04/2007 sul permesso di volo, Parere 04/2008 sui sistemi di interconnessione di cablaggi elettrici e Parere 06/2008 sul modulo 1 dell’AESA.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 2042/2003 sono così modificati:

1. L’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è così modificato:
1) il seguente indice è inserito dopo il titolo «(PARTE M)»: «Indice M.1 SEZIONE A — REQUISITI TECNICI CAPITOLO A — GENERALITÀ
M.A.101 Campo di applicazione
CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ
M.A.201 Responsabilità generale
M.A.202 Segnalazione delle non conformità
CAPITOLO C — MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ
M.A.301 Interventi di mantenimento dell’aeronavigabilità
M.A.302 Programma di manutenzione
M.A.303 Direttive relative all’aeronavigabilità
M.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni
M.A.305 Sistema di registrazione del mantenimento della navigabilità dell’aeromobile
M.A.306 Quaderno tecnico di bordo dell’operatore
M.A.307 Trasferimento dei registri di navigabilità dell’aeromobile
CAPITOLO D — STANDARD DI MANUTENZIONE
M.A.401 Dati di manutenzione
M.A.402 Effettuazione della manutenzione
M.A.403 Difetti dell’aeromobile
CAPITOLO E — COMPONENTI
M.A.501 Installazione
M.A.502 Manutenzione dei componenti
M.A.503 Componenti con limite temporale di utilizzo
M.A.504 Controllo dei componenti inutilizzabili
CAPITOLO F — IMPRESA DI MANUTENZIONE
M.A.601 Campo di applicazione
M.A.602 Domanda
M.A.603 Termini dell’approvazione
M.A.604 Manuale dell’impresa di manutenzione
M.A.605 Strutture
M.A.606 Requisiti per il personale
M.A.607 Personale autorizzato a certificare
M.A.608 Componenti, equipaggiamento ed attrezzi
M.A.609 Dati di manutenzione
M.A.610 Ordini di manutenzione
M.A.611 Standard di manutenzione
M.A.612 Certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile
M.A.613 Certificato di riammissione in servizio di un componente
M.A.614 Registrazione dei lavori di manutenzione
M.A.615 Privilegi dell’impresa
M.A.616 Revisione organizzativa
M.A.617 Modifiche apportate all’impresa di manutenzione approvata
M.A.618 Mantenimento della validità dell’approvazione
M.A.619 Non conformità
CAPITOLO G — IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ
M.A.701 Campo di applicazione
M.A.702 Domanda
M.A.703 Termini dell’approvazione
M.A.704 Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità
M.A.705 Strutture
M.A.706 Requisiti per il personale
M.A.707 Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità
M.A.708 Gestione del mantenimento della navigabilità
M.A.709 Documentazione
M.A.710 Revisione dell’aeronavigabilità
M.A.711 Privilegi dell’impresa
M.A.712 Sistema di qualità
M.A.713 Modifiche apportate all’impresa approvata per la gestione dell’aeronavigabilità
M.A.714 Conservazione della documentazione
M.A.715 Mantenimento della validità dell’approvazione
M.A.716 Non conformità
CAPITOLO H — CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS
M.A.801 Certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile
M.A.802 Certificato di riammissione in servizio di un componente
M.A.803 Autorizzazione del pilota-proprietario
CAPITOLO I — CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ
M.A.901 Revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile
M.A.902 Validità del certificato di revisione dell’aeronavigabilità
M.A.903 Trasferimento della registrazione dell’aeromobile all’interno dell’UE
M.A.904 Revisione della navigabilità di aeromobili importati nell’UE
M.A.905 Non conformità
SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI CAPITOLO A — GENERALITÀ
M.B.101 Campo di applicazione
M.B.102 Autorità competente
M.B.103 Metodi accettabili di rispondenza
M.B.104 Conservazione della documentazione
M.B.105 Scambio reciproco di informazioni
CAPITOLO B — RESPONSABILITÀ
M.B.201
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