Commission Regulation (EU) No 697/2014 of 24 June 2014 amending Regulation (EC) No 906/2009 as regards its period of application Text with EEA relevance

Published date25 June 2014
Subject MatterTransport,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 184, 25 June 2014
L_2014184IT.01000301.xml
25.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 184/3

REGOLAMENTO (UE) N. 697/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 906/2009 per quanto riguarda il periodo di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l'articolo 1,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione (2) concede ai consorzi di trasporti marittimi di linea un'esenzione per categoria dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, a determinate condizioni. Il regolamento suddetto scadrà il 25 aprile 2015, conformemente alla durata massima di 5 anni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 246/2009. Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione con l'applicazione dell'esenzione per categoria, risulta che le giustificazioni per garantire un'esenzione per categoria ai consorzi sono tuttora valide e che le condizioni in base alle quali sono stati determinati l'ambito di applicazione e il contenuto del regolamento (CE) n. 906/2009 non sono sostanzialmente cambiate.
(2) Il regolamento (CE) n. 906/2009 ha semplificato e sostanzialmente modificato le norme applicabili ai consorzi. Poiché il nuovo quadro giuridico è in vigore e viene applicato solo da poco tempo, è opportuno in questa fase evitare ulteriori modifiche per non aumentare i costi derivanti dal rispetto delle norme per gli operatori del settore.
(3) È quindi opportuno prorogare di cinque anni il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 906/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 906/2009, i termini «25 aprile 2015» sono sostituiti da «25 aprile 2020».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 25 aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi...

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