Commission Regulation (EU) No 697/2014 of 24 June 2014 amending Regulation (EC) No 906/2009 as regards its period of application Text with EEA relevance
Published date | 25 June 2014 |
Subject Matter | Transport,Competition |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 184, 25 June 2014 |
25.6.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 184/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 697/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 906/2009 per quanto riguarda il periodo di applicazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l'articolo 1,
sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione (2) concede ai consorzi di trasporti marittimi di linea un'esenzione per categoria dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, a determinate condizioni. Il regolamento suddetto scadrà il 25 aprile 2015, conformemente alla durata massima di 5 anni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 246/2009. Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione con l'applicazione dell'esenzione per categoria, risulta che le giustificazioni per garantire un'esenzione per categoria ai consorzi sono tuttora valide e che le condizioni in base alle quali sono stati determinati l'ambito di applicazione e il contenuto del regolamento (CE) n. 906/2009 non sono sostanzialmente cambiate. |
(2) | Il regolamento (CE) n. 906/2009 ha semplificato e sostanzialmente modificato le norme applicabili ai consorzi. Poiché il nuovo quadro giuridico è in vigore e viene applicato solo da poco tempo, è opportuno in questa fase evitare ulteriori modifiche per non aumentare i costi derivanti dal rispetto delle norme per gli operatori del settore. |
(3) | È quindi opportuno prorogare di cinque anni il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 906/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 906/2009, i termini «25 aprile 2015» sono sostituiti da «25 aprile 2020».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 25 aprile 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi...
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