Commission Regulation (EU) No 1320/2014 of 1 December 2014 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Coming into Force20 December 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R1320
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/1320/oj
Published date17 December 2014
Date01 December 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 361, 17 December 2014
L_2014361IT.01000101.xml
17.12.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 361/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1320/2014 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la Convenzione»).
(2) Nell'appendice III della convenzione sono state recentemente incluse le specie seguenti: Dalbergia tucurensis (con annotazione) su richiesta del Nicaragua; Antilope cervicapra, Boselaphus tragocamelus, Capra hircus aegagrus, Capra sibirica, Gazella bennettii, Pseudois nayaur, Axis porcinus, Herpestes edwardsi, Herpestes javanicus, Hyaena hyaena, Lophura leucomelanos, Pavo cristatus, Pucrasia macrolopha su richiesta del Pakistan; Quercus mongolica e Fraxinus mandshurica (entrambe con annotazione) su richiesta della Federazione russa.
(3) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
(4) Le modifiche apportate all'appendice III della Convenzione rendono pertanto necessario modificare l'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
(5) Lygodactylus williamsi, specie endemica di una piccola zona della Tanzania, figura nella lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) tra le specie classificate a grave rischio di estinzione. È riconosciuto che la raccolta di esemplari di questa specie a fini di commercio internazionale di animali domestici ha proporzioni tali da minacciarne la popolazione. È noto che all'interno dell'Unione esiste un commercio di questa specie, in particolare degli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici, che risponde ad una domanda inequivocabile. Lygodactylus williamsi pare quindi soddisfare i criteri per l'iscrizione nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), di detto regolamento. La Commissione si è consultata con la Repubblica unita della Tanzania in merito alla potenziale iscrizione della specie nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97. È pertanto opportuno iscrivere Lygodactylus williamsi nell'allegato B di detto regolamento.
(6) Bradypus pygmaeus è stata riconosciuta come specie distinta da Bradypus variegatus nel 2001. Per negligenza, tale specie non è stata iscritta nell'appendice II della Convenzione. Tale omissione è stata rettificata il 20 novembre 2013, e Bradypus pygmaeus dovrebbe ora essere iscritta nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97.
(7) È opportuno eliminare Lophura leucomelanos dall'allegato D poiché questa specie è stata iscritta nell'allegato C.
(8) Le definizioni dei termini «estratto», «prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio», «polvere» e «trucioli di legno» dovrebbero essere incluse nelle «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D», dato che tali definizioni sono state concordate alla 16a riunione della conferenza delle parti della Convenzione nel marzo 2013.
(9) La nota a piè di pagina relativa a Agalychnis spp. dovrebbe essere eliminata, divenuta superflua in seguito all'adozione della checklist tassonomica degli anfibi elencati nella Convenzione.
(10) È opportuno aggiornare l'annotazione relativa ai coralli per renderla coerente con le appendici della Convenzione.
(11) Alcune modifiche di ordine redazionale sono state apportate agli allegati a fini di chiarezza.
(12) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
(13) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 338/97.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
a) secondo il nome delle specie; o
b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2).
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
a) «ssp.» designa le sottospecie;
b) «var(s).» designa la/le varietà; e
c) «fa» designa le forme.
6. I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:
#1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.
#2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi e polline; e
b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
#3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.
#4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e
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