Commission Regulation (EU) No 107/2013 of 5 February 2013 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for melamine in canned pet food Text with EEA relevance

Published date06 February 2013
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 35, 6 February 2013
L_2013035IT.01000101.xml
6.2.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35/1

REGOLAMENTO (UE) N. 107/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2013

che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di melamina nei prodotti alimentari in conserva per animali da compagnia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/32/CE proibisce l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima.
(2) Da informazioni ricevute risulta che la melamina è utilizzata nel rivestimento di scatole contenenti alimenti per animali da compagnia e che può migrare in tali alimenti. Le scatole aventi lo stesso rivestimento vengono utilizzate per l’inscatolamento di prodotti alimentari e, conformemente a un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla melamina negli alimenti e nei mangimi (2), per gli alimenti in conserva in quanto tali è stato stabilito un limite specifico di migrazione (LMS) di 2,5 mg/kg dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativo a materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (3), modificato dal regolamento (UE) n. 1282/2011 (4).
(3) La commissione del Codex Alimentarius ha stabilito i livelli massimi di melamina nei mangimi e negli alimenti (5), da applicare ai mangimi quali messi in vendita, mentre i livelli massimi fissati nella direttiva 2002/32/CE riguardano i mangimi con un tasso di umidità del 12 %.
(4) Da recenti informazioni fornite risulta che la melamina può migrare nei mangimi umidi per animali dal rivestimento della scatola ad un livello superiore ai 2,5 mg/kg applicabili a un mangime con un tasso di umidità del 12 %, ma inferiore all’LMS di 2,5 mg/kg dei mangimi umidi. Alla luce di questa evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è opportuno fissare il livello massimo di 2,5 mg/kg di melamina per il mangime umido in conserva prendendo come base gli alimenti «quali posti in
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