Commission Regulation (EU) No 1077/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for supervision by national safety authorities after issuing a safety certificate or safety authorisation Text with EEA relevance

Published date17 November 2012
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 320, 17 November 2012
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17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 320/3

REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2012

relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Uno degli obiettivi della direttiva 2004/49/CE è il miglioramento dell’accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario, mediante la definizione di principi comuni in materia di gestione, regolamentazione e supervisione della sicurezza ferroviaria. La direttiva 2004/49/CE garantisce inoltre un trattamento paritario a tutte le imprese ferroviarie grazie all’applicazione degli stessi requisiti di certificazione della sicurezza all’interno dell’Unione europea.
(2) Il 5 ottobre 2009, in conformità della direttiva 2004/49/CE, la Commissione ha conferito all’Agenzia ferroviaria europea («l’Agenzia») il mandato di elaborare un progetto di metodo comune di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza successivamente al rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza a imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura. L’Agenzia ha presentato alla Commissione una raccomandazione relativa ad un metodo di sicurezza comune, corredata di una relazione sulla valutazione d’impatto, in conformità con il mandato della Commissione. Il presente regolamento si basa sulla raccomandazione dell’Agenzia.
(3) Il regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (2), prevede un metodo per valutare la conformità ai requisiti per ottenere i certificati di sicurezza da rilasciare in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a) e articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE. Tale regolamento definisce i criteri che devono essere impiegati ai fini della valutazione dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza, descrive le procedure da seguire e stabilisce i principi che dette autorità devono osservare ai fini della supervisione, quale definita nel citato regolamento, dopo il rilascio di un certificato di sicurezza.
(4) Il regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza (3) per l’infrastruttura ferroviaria, contiene tutti i requisiti armonizzati e i metodi di valutazione in base ai quali le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono rilasciare a un gestore dell’infrastruttura un’autorizzazione di sicurezza, a norma dell’articolo 11 della direttiva 2004/49/CE, riguardante l’adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza in generale e qualsiasi autorizzazione specifica della rete. Tale regolamento definisce inoltre i criteri che devono essere impiegati ai fini della valutazione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, descrive le procedure da seguire e stabilisce i principi che dette autorità devono osservare ai fini della supervisione, quale definita nel citato regolamento, dopo il rilascio di un’autorizzazione di sicurezza.
(5) Successivamente al rilascio di un certificato o di un’autorizzazione di sicurezza, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza è tenuta ad adottare disposizioni per verificare che, durante il funzionamento, siano conseguiti i risultati indicati nella domanda di certificato o autorizzazione di sicurezza e che siano rispettati in via continuativa tutti i requisiti necessari, come prescritto dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera e) e dall’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.
(6) Per poter svolgere i compiti previsti dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza deve inoltre valutare, sulla base delle sue attività di supervisione, l’efficacia del quadro normativo in materia di sicurezza. Per «supervisione» si intendono le disposizioni messe in atto dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza per sorvegliare le prestazioni in termini di sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza.
(7) Nelle attività di supervisione le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono applicare i principi fondamentali inerenti a tali attività — proporzionalità, uniformità di approccio, carattere mirato delle attività, trasparenza, responsabilità e cooperazione, come previsto dal regolamento (UE) n. 1158/2010 e dal regolamento (UE) n. 1169/2010. Tali principi, tuttavia, necessitano anche di un contesto e di un processo ai fini della loro applicazione nelle attività quotidiane delle autorità nazionali preposte alla sicurezza. L’attuale regolamento è inteso a fornire alle autorità nazionali preposte alla sicurezza il contesto e i processi necessari, migliorando al contempo la fiducia reciproca nei rispettivi approcci alle attività di supervisione e
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