Commission Regulation (EU) No 109/2012 of 9 February 2012 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (CMR substances) Text with EEA relevance

Coming into Force01 June 2012,01 March 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0109
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/109/oj
Published date10 February 2012
Date09 February 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 37, 10 February 2012
L_2012037IT.01000101.xml
10.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 37/1

REGOLAMENTO (UE) N. 109/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (sostanze CMR)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In virtù del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, punti 28-30, è vietata la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, o di miscele che le contengono in concentrazioni superiori ai limiti specificati. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII.
(2) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (2) è stato modificato il 5 settembre 2009 con il regolamento (CE) n. 790/2009 (3) della Commissione al fine di includervi numerose sostanze recentemente classificate come CMR. È opportuno modificare le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di adeguarle alle voci relative alle sostanze classificate come CMR del regolamento (CE) n. 790/2009.
(3) A norma dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 possono essere proposte restrizioni all'uso da parte dei consumatori di sostanze CMR di categoria 1A e 1B, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.
(4) Poiché si è riscontrato che alcuni composti di boro sono tossici per la riproduzione, essi sono stati classificati tossici per la riproduzione e inseriti nella classe e categoria di pericolo Repr. 1B, indicazione di pericolo H360FD, a norma del regolamento (CE) n. 790/2009. Da un'indagine di mercato condotta per la Commissione (4) sugli impieghi dei borati in miscele vendute al pubblico è emerso che i perborati di sodio, tetraidrato e monoidrato, sono utilizzati in concentrazioni superiori al rispettivo limite di concentrazione specifico precisato nel regolamento (CE) n. 790/2009 per i detergenti e i detersivi di uso domestico.
(5) Il 29 aprile 2010 il comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha espresso un parere in merito all'impiego di composti di boro nelle applicazioni fotografiche (5) nel quale osservava che esistono altre possibili fonti di boro che contribuiscono all'esposizione totale dei consumatori al boro e che tali altre fonti devono essere prese in considerazione nella valutazione dei rischi relativa ai composti di boro. Nelle precedenti valutazioni dei rischi non si era tenuto conto dell'esposizione dei consumatori al boro, mentre attualmente si presta particolare attenzione alle fonti multiple di esposizione in generale.
(6) I perborati di sodio, tetraidrato e monoidrato, sono utilizzati principalmente come candeggianti nei detergenti per bucato e nei detersivi per lavastoviglie. Lo Stato membro relatore, incaricato di effettuare la valutazione dei rischi sul perborato di sodio a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (6), ha trasmesso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche un fascicolo conformemente all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 a norma dell'articolo 136 di tale regolamento. In tale valutazione dei rischi, pubblicata nel 2007, si è concluso che l'impiego del perborato di sodio nei detersivi per bucato e nei detergenti domestici, considerati separatamente come fonte unica di esposizione al boro, non comportava rischi inaccettabili per il pubblico. Ciononostante, dato che le fonti di esposizione al boro della popolazione sono molteplici, come indicato nel parere del 2010 del RAC, e in considerazione della sua tossicità per la riproduzione, è auspicabile ridurre l'esposizione del pubblico al boro. Inoltre, dato che vi è un'ampia fascia di consumatori esposti al boro attraverso i detergenti e detersivi di uso domestico e che per tali applicazioni esistono alternative ai perborati, è opportuno limitare il loro impiego nei detergenti e detersivi di uso domestico. Tuttavia, al fine di consentire ad alcuni fabbricanti di adattare e sostituire, se del caso, i composti di boro in queste applicazioni occorre concedere una deroga temporanea.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1o giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(3) GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1.

(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf

(5) http://echa.europa.eu/home_it.asp

(6) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) Nella tabella che riporta la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele nonché le condizioni delle restrizioni, nella colonna 2 delle voci 28, 29 e 30, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera e):
«e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data.»
2) Nelle appendici da 1 a 6, nella premessa, tra la nota A e la nota C è inserita la seguente nota B: «Nota B: Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse in commercio in soluzione acquosa a diverse concentrazioni e richiedono pertanto una classificazione e un'etichettatura diverse poiché i pericoli variano in funzione della concentrazione.»
3) Nell'appendice 1 la tabella è così modificata:
a) sono inserite le seguenti voci conformemente all'ordine delle voci specificato nell'appendice 1 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006:
«Diidrossido di nichel; [1] 028-008-00-X 235-008-5 [1] 12054-48-7 [1]
idrossido di nichel [2] 234-348-1 [2] 11113-74-9 [2]
Solfato di nichel 028-009-00-5 232-104-9 7786-81-4
Carbonato di nichel; 028-010-00-0
carbonato basico di nichel;
acido carbonico, sale di nichel (2+); [1] 222-068-2 [1] 3333-67-3 [1]
acido carbonico, sale di nichel; [2] 240-408-8 [2] 16337-84-1 [2]
[μ-[carbonato(2-)-O:O′]]diidrossitrinichel; [3] 265-748-4 [3] 65405-96-1 [3]
[carbonato(2-)]tetraidrossitrinichel] [4] 235-715-9 [4] 12607-70-4 [4]
Dicloruro di nichel 028-011-00-6 231-743-0 7718-54-9
Dinitrato di nichel; [1] 028-012-00-1 236-068-5 [1] 13138-45-9 [1]
sale di nichel di acido nitrico [2] 238-076-4 [2] 14216-75-2 [2]
Metallina di nichel 028-013-00-7 273-749-6 69012-50-6
Depositi e fanghi, da raffinazione elettrolitica del rame, privi di rame, solfato di nichel 028-014-00-2 295-859-3 92129-57-2
Depositi e fanghi, da raffinazione elettrolitica del rame, privi di rame 028-015-00-8 305-433-1 94551-87-8
Diperclorato di nichel; sale di nichel(II) dell'acido perclorico 028-016-00-3 237-124-1 13637-71-3
Bis(solfato) di dipotassio e nichel; [1] 028-017-00-9 237-563-9 [1] 13842-46-1 [1]
bis(solfato) di diammonio e nichel [2] 239-793-2 [2] 15699-18-0 [2]
Bis(solfamidato) di nichel; solfammato di nichel 028-018-00-4 237-396-1 13770-89-3
Bis(tetrafluoroborato) di nichel 028-019-00-X 238-753-4 14708-14-6
Diformato di nichel; [1] 028-021-00-0 222-101-0 [1] 3349-06-2 [1]
acido formico, sale di nichel; [2] 239-946-6 [2] 15843-02-4 [2]
acido formico, sale di nichel e rame [3] 268-755-0 [3] 68134-59-8 [3]
Di(acetato) di nichel; [1] 028-022-00-6 206-761-7 [1] 373-02-4 [1]
acetato di nichel [2] 239-086-1 [2] 14998-37-9 [2]
Dibenzoato di nichel 028-024-00-7 209-046-8 553-71-9
Bis(4-cicloesilbutirrato) di nichel 028-025-00-2 223-463-2 3906-55-6
Stearato di nichel(II); ottadecanoato di nichel(II) 028-026-00-8 218-744-1 2223-95-2
Dilattato di nichel 028-027-00-3 16039-61-5
Ottanoato di
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