Regolamento (UE) n . 1130/2011 della Commissione dell’ 11 novembre 2011 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date12 November 2011
Subject Matterpublic health,Foodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 12 November 2011
TESTO consolidato: 32011R1130 — IT — 02.12.2011

2011R1130 — IT — 02.12.2011 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (UE) N. 1130/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2011 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295, 12.11.2011, p.178)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 162, 14.6.2013, pag. 15 (1130/2011)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1130/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2011

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 10 e l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:
(1) L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce gli elenchi dell’Unione degli additivi alimentari e stabilisce le condizioni del loro uso negli additivi alimentari (parti 1 e 2), negli enzimi alimentari (parte 3), negli aromi alimentari (parte 4) e nei nutrienti o in categorie di tali sostanze (parte 5) cui gli additivi alimentari possono essere aggiunti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Questi additivi alimentari sono utilizzati per esercitare una funzione tecnologica negli additivi, enzimi o aromi alimentari o nei nutrienti.
(2) Gli additivi alimentari compresi nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere classificati in una delle categorie funzionali previste dall’allegato I sulla base della loro funzione tecnologica principale. Tuttavia, secondo quanto previsto dall’articolo 9 di tale regolamento, la classificazione di un additivo alimentare in una categoria funzionale non esclude che esso sia utilizzato per più funzioni.
(3) Gli additivi alimentari autorizzati come ►C1 supporti negli additivi alimentari dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ( 2 ) e le condizioni del loro uso devono essere inseriti nell’allegato III, parte 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 in quanto è stata verificata la loro conformità alle condizioni generali per l’inclusione di additivi alimentari negli elenchi dell’Unione e per il loro uso, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.
(4) Gli additivi alimentari che sono elencati come ►C1 supporti e solventi veicolanti autorizzati nella direttiva 95/2/CE e che svolgono una funzione di additivo alimentare diversa da quella dei ►C1 supporti devono essere inseriti, con le medesime condizioni d’uso, nell’allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008. In questo elenco vanno inseriti anche altri additivi alimentari che svolgono una funzione diversa da quella dei ►C1 supporti.
(5) Gli additivi alimentari e i ►C1 supporti autorizzati negli enzimi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari ( 3 ) vanno inclusi nell’allegato III, parte 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008, unitamente alle condizioni del loro uso.
(6) Gli additivi alimentari autorizzati negli aromi alimentari dalla direttiva 95/2/CE e le condizioni del loro uso vanno inclusi nell’allegato III, parte 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008, in quanto è stata verificata la loro conformità all’articolo 6 del medesimo regolamento.
(7) Gli additivi alimentari e i ►C1 supporti autorizzati nei nutrienti definiti dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ( 4 ), nonché dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ( 5 ), dalla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare ( 6 ) e dal regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare ( 7 ) e le condizioni del loro uso vanno inclusi nell’allegato III, parte 5, sezione A, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Anche altri additivi alimentari che svolgono una funzione diversa da quella dei ►C1 supporti vanno inseriti in tale elenco alla luce di una necessità tecnologica non prevista all’atto dell’adozione del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(8) Gli additivi alimentari autorizzati come additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia dalla direttiva 95/2/CE e che svolgono la funzione di additivi alimentari nei nutrienti vanno inseriti, con le medesime condizioni d’uso, nell’elenco di cui all’allegato III, parte 5, sezione B, del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’elenco va completato tenendo conto del parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana sugli additivi nelle preparazioni nutritive destinate agli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento e agli alimenti per lo svezzamento del 13 giugno 1997 ( 8 ).
(9) Per coerenza e trasparenza devono essere stabilite regole specifiche relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e nelle preparazioni nutritive.
(10) Sostanze come i solfiti, i benzoati, i polisorbati, gli esteri di sorbitano e gli esteri di saccarosio devono essere incluse nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tali sostanze sono state esaminate nella tappa 3 in base alla relazione della Commissione del 2001 ( 9 ) sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell’Unione europea e suscitano preoccupazione per quanto concerne la dose giornaliera ammissibile (DGA). Le condizioni d’uso di tali sostanze potranno essere riviste a seguito del previsto parere che sarà formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare nel quadro del programma relativo a una nuova valutazione e comprendente tra l’altro una valutazione dell’assunzione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione ( 10 ) che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati.
(11) Le specifiche degli additivi alimentari elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono stabilite, per quanto riguarda l’origine, i requisiti di purezza e ogni altra informazione necessaria, nelle direttive della Commissione 2008/128/CE, del 22 dicembre 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare ( 11 ), 2008/60/CE, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare ( 12 ) e 2008/84/CE, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ( 13 ).
(12) Considerato che alcune preparazioni sono utilizzate da decenni, occorre prevedere un periodo transitorio di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento per consentire agli operatori dell’industria alimentare di adeguarsi alle prescrizioni contenute nell’allegato III, parti 2 e 3, e parte 5, sezione A, del regolamento (CE) n. 1333/2008, come modificato dal presente regolamento. Deve essere previsto un periodo transitorio di diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento per consentire agli operatori dell’industria alimentare di adeguarsi alle prescrizioni contenute nell’allegato III, parti 1 e 4, come modificato dal presente regolamento.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1333/2008

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

Le preparazioni non conformi all’allegato III, parti 2 e 3 e/o parte 5, sezione A, del regolamento (CE) No 1333/2008, come modificato dal presente regolamento, possono continuare a essere immesse sul mercato conformemente alle disposizioni nazionali per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Gli alimenti contenenti tali preparazioni e legalmente immessi sul mercato entro tale periodo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Le preparazioni non conformi all’allegato III, parti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008, come modificato dal presente regolamento, possono continuare a essere immesse sul mercato nel rispetto di quanto disposto dagli allegati da I a VI della direttiva 95/2/CE fino al 31 maggio 2013. Gli alimenti...

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