Commission Regulation (EU) No 1158/2012 of 27 November 2012 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
Published date | 12 December 2012 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 339, 12 December 2012 |
12.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 339/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1158/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la convenzione»). |
(2) | Nell’appendice III della convenzione sono state recentemente incluse le specie seguenti: Diospyros aculeata, Diospyros analamerensis, Diospyros anosivolensis, Diospyros baroniana, Diospyros bemarivensis, Diospyros bernieri, Diospyros bernieriana, Diospyros bezofensis, Diospyros boinensis, Diospyros boivini, Diospyros calophylla, Diospyros caucheana, Diospyros cinnamomoides, Diospyros clusiifolia, Diospyros conifera, Diospyros coursiana, Diospyros cupulifera, Diospyros danguyana, Diospyros decaryana, Diospyros dycorypheoides, Diospyros ebenifera, Diospyros enervis, Diospyros erinacea, Diospyros erythrosperma, Diospyros filipes, Diospyros fuscovelutina, Diospyros geayana, Diospyros gneissicola, Diospyros gracilipes, Diospyros greveana, Diospyros haplostylis, Diospyros hazomainty, Diospyros hemiteles, Diospyros heterosepala, Diospyros humbertiana, Diospyros humbertii, Diospyros implexicalyx, Diospyros ketsensis, Diospyros laevis, Diospyros lamiana, Diospyros lanceolata, Diospyros latispathulata, Diospyros lenticellata, Diospyros leucomelas, Diospyros leucocalyx, Diospyros lokohensis, Diospyros louveli, Diospyros madagascariensis, Diospyros madecassa, Diospyros magnifolia, Diospyros manampetsae, Diospyros mangabensis, Diospyros mangorensis, Diospyros mapingo, Diospyros masoalensis, Diospyros mcphersonii, Diospyros meeusiana, Diospyros microrhombus, Diospyros montigena, Diospyros myriophylla, Diospyros myrtifolia, Diospyros myrtilloides, Diospyros natalensis, Diospyros neraudii, Diospyros nigricans, Diospyros nodosa, Diospyros obducta, Diospyros occlusa, Diospyros olacinoides, Diospyros onivensis, Diospyros parifolia, Diospyros parvifolia, Diospyros perreticulata, Diospyros perrieri, Diospyros pervillei, Diospyros platycalyx, Diospyros pruinosa, Diospyros quartzitarium, Diospyros quercina, Diospyros revaughanii, Diospyros rubrolanata, Diospyros sakalavarum, Diospyros sclerophylla, Diospyros seychellarum, Diospyros sphaerosepala, Diospyros stenocarpa, Diospyros striicalyx, Diospyros subacuta, Diospyros subenervis, Diospyros subfalciformis, Diospyros subsessilifolia, Diospyros subtrinervis, Diospyros tampinensis, Diospyros tetraceros, Diospyros tetrapoda, Diospyros torquata, Diospyros toxicaria, Diospyros tropophylla, Diospyros urschii, Diospyros velutipes, Diospyros vera, Diospyros vescoi, Diospyros viguieriana, Dalbergia louvelii, Dalbergia monticola, Dalbergia normandii, Dalbergia purpurascens, Dalbergia xerophila (tutte con annotazione) su richiesta del Madagascar; Dalbergia darienensis, Dalbergia retusa (entambe con annotazione) su richiesta di Panama; Cryptobranchus alleganiensis su richiesta degli Stati Uniti; Sphyrna lewini su richiesta del Costa Rica. |
(3) | Le modifiche apportate all’appendice III della convenzione rendono pertanto necessario modificare l’allegato C dell’allegato al regolamento (CE) n. 338/97. |
(4) | È opportuno aggiungere una nota a piè di pagina alla voce generica Agalychnis spp. nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 al fine di indicare i nomi delle cinque specie che rientrano nella voce suddetta. |
(5) | È opportuno aggiungere una nota a piè di pagina alla voce Scleropages formosus nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 al fine di indicare che essa comprende il taxon Scleropages inscriptus, recentemente descritto. |
(6) | È opportuno sostituire con «PRISTIFORMES» la denominazione dell’ordine «RAJIFORMES» al fine di riprodurre fedelmente il riferimento tassonomico accettato dalla CITES. |
(7) | È opportuno modificare le annotazioni per le voci Cedrela fissilis, Cedrela lilloi e Cedrela odorata nell’allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 e sopprimere la voce corrispondente a tali specie nell’allegato D del medesimo regolamento al fine di correggere un’incongruenza tra le appendici della CITES e gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97. |
(8) | Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l’entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l’allegato del suddetto regolamento nella sua totalità. |
(9) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D
1. | Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
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2. | L’abbreviazione “spp.” designa tutte le specie di un taxon superiore. |
3. | Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione. |
4. | Le specie figuranti in grassetto nell’allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio (1) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2). |
5. | Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
|
6. | I simboli “(I)”, “(II)” e “(III)” posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L’assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione. |
7. | Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice I della convenzione. |
8. | Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice II della convenzione. |
9. | Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice III della convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell’appendice III. |
10. | Secondo la definizione fornita nell’ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per “cultivar” si intende un insieme di piante che: a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari; b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri; e c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell’edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate. |
11. | Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l’ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati. |
12. | Se una specie è compresa nell’allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un’annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell’articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo “#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell’allegato B o C serve a indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
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