Commission Regulation (EU) No 1224/2013 of 29 November 2013 amending Regulation (EC) No 800/2008 as regards its period of application

Published date30 November 2013
Subject MatterState aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 320, 30 November 2013
L_2013320IT.01002201.xml
30.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 320/22

REGOLAMENTO (UE) N. 1224/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 800/2008 (2) scade il 31 dicembre 2013.
(2) Con l’adozione della comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato (3) dell’8 maggio 2012, la Commissione ha avviato un’ampia revisione delle norme in materia di aiuti di Stato. In tale contesto, il regolamento (CE) n. 994/98 è già stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 (4). È tuttora in corso la revisione di numerosi altri orientamenti e discipline in materia di aiuti di Stato, quali quelli concernenti la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, gli aiuti ambientali, il capitale di rischio e gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Non sarà possibile portare a termine l’adeguamento di tali strumenti prima della scadenza del regolamento (CE) n. 800/2008. Pertanto, onde garantire un approccio coerente in tutti gli strumenti di aiuto di Stato, è opportuno prorogare al 30 giugno 2014 il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008.
(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 800/2008.
(4) Alla luce della proroga del periodo di validità del regolamento (CE) n. 800/2008, alcuni Stati membri potrebbero voler prolungare misure per cui sono già state trasmesse informazioni sintetiche ai sensi dell’articolo 9 del medesimo regolamento. Onde ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che le informazioni sintetiche relative alla misure da prolungare siano considerate trasmesse alla Commissione a condizione che non vi siano state apportate modifiche sostanziali.
(5) È necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per permettere la
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT