Commission Regulation (EU) No 1254/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 10, International Financial Reporting Standard 11, International Financial Reporting Standard 12, International Accounting Standard 27 (2011), and International Accounting Standard 28 (2011) Text with EEA relevance

Published date29 December 2012
Subject MatterInternal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 360, 29 December 2012
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29.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 360/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1254/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 10, l’International Financial Reporting Standard 11, l’International Financial Reporting Standard 12, il Principio contabile internazionale (IAS) n. 27 (2011) e il Principio contabile internazionale (IAS) n. 28 (2011)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 12 maggio 2011 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato, l’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, l’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità nonché il Principio contabile internazionale modificato (IAS) n. 27 Bilancio separato e il Principio contabile internazionale modificato (IAS) n. 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. L’obiettivo dell’IFRS 10 è fornire un unico modello per il bilancio consolidato che prevede il controllo come base per il consolidamento di tutti i tipi di entità. L’IFRS 10 sostituisce lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato e l’Interpretazione 12 dello Standing Interpretations Committee (SIC) Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo) (SIC 12). L’IFRS 11 stabilisce i principi di rendicontazione contabile per le entità che sono parti di accordi a controllo congiunto e sostituisce lo IAS 31 Partecipazioni in joint venture e la SIC-13 Entità a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo. L’IFRS 12 combina, rafforza e sostituisce gli obblighi di informativa per le controllate, gli accordi per un controllo congiunto, le società collegate e le entità strutturate non consolidate. A seguito di questi nuovi IFRS, lo IASB ha emanato anche lo IAS 27 modificato e lo IAS 28 modificato.
(3) Il presente regolamento omologa l’IFRS 10, l’IFRS 11, l’IFRS 12 e gli IAS 27 e 28 modificati nonché le modifiche che ne derivano per altri Principi e interpretazioni. Tali Principi e le conseguenti modifiche a Principi e interpretazioni esistenti contengono alcuni riferimenti all’IFRS 9 che attualmente non possono applicarsi in quanto l’IFRS 9 non è ancora stato adottato dall’Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all’IFRS 9 di cui all’allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Inoltre, tutte le conseguenti modifiche all’IFRS 9 che risultano dall’allegato al presente regolamento non possono essere applicate.
(4) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che l’IFRS 10, l’IFRS 11, l’IFRS 12 e gli IAS 27 e 28 modificati soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(a) è inserito l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato, il cui testo figura nell’allegato al presente regolamento;
(b) l’IFRS 1, l’IFRS 2, l’IFRS 3, l’IFRS 7, i Principi contabili internazionali IAS 1, IAS 7, IAS 21, IAS 24, IAS 27, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 38, IAS 39 e l’Interpretazione 5 dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (IFRIC 5) sono modificati e l’Interpretazione 12 dello Standing Interpretations Committee (SIC-12) è sostituita conformemente all’IFRS 10, il cui testo figura nell’allegato al presente regolamento;
(c) è inserito l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 Accordi a controllo congiunto, il cui testo figura nell’allegato al presente regolamento;
(d) l’IFRS 1, l’IFRS 2, l’IFRS 5, l’IFRS 7, lo IAS 7, lo IAS 12, lo IAS 18, lo IAS 21, lo IAS 24, lo IAS 32, lo IAS 33, lo IAS 36, lo IAS 38, lo IAS 39, l’IFRIC 5, l’IFRIC 9 e l’IFRIC 16 sono modificati e lo IAS 31 e la SIC 13 sono sostituiti conformemente all’IFRS 11, il cui testo figura nell’allegato al presente regolamento;
(e) è inserito l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità, il cui testo figura nell’allegato al presente regolamento;
(f) lo IAS 1 e lo IAS 24 sono modificati conformemente all’IFRS 12, il cui testo figura nell’allegato al presente regolamento;
(g) è inserito il Principio contabile internazionale (IAS) n. 27 modificato Bilancio separato, il cui testo figura nell’allegato al presente regolamento;
(h) è inserito il Principio contabile internazionale (IAS) n. 28 modificato Partecipazioni in società collegate e joint venture, il cui testo figura nell’allegato al presente regolamento.

2. Qualsiasi riferimento all’IFRS 9 di cui all’allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

3. Tutte le conseguenti modifiche all’IFRS 9 che risultano dall’allegato al presente regolamento non trovano applicazione.

Articolo 2

Le società applicano l’IFRS 10, l’IFRS 11, l’IFRS 12, lo IAS 27 modificato, lo IAS 28 modificato e le conseguenti modifiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), d), e f), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2014 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 10
IFRS 10 Bilancio consolidato
IFRS 11
IFRS 11 Accordi a controllo congiunto
IFRS 12
IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità
IAS 27
IAS 27 Bilancio separato
IAS 28
IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org”.

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 10

Bilancio consolidato

FINALITÀ

1 La finalità del presente IFRS è stabilire dei principi per la preparazione e la presentazione del bilancio consolidato nel caso in cui un’entità controlla una o più entità.

Conseguimento dell’obiettivo

2 Per raggiungere la finalità di cui al paragrafo 1, il presente IFRS:
(a) dispone che l’entità (la controllante) che controlla una o più entità (controllate) debba presentare un bilancio consolidato;
(b) definisce il principio del controllo e prevede il controllo come base per il consolidamento;
(c) illustra come applicare il principio del controllo per individuare se un investitore controlla un’entità oggetto di investimento e se deve quindi consolidarla; e
(d) espone i criteri contabili per la preparazione del bilancio consolidato.
3 Il presente IFRS non tratta dei criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e del loro effetto sul consolidamento, incluso l’avviamento derivante da una aggregazione aziendale (vedere IFRS 3 Aggregazioni aziendali).

AMBITO DI APPLICAZIONE

4 Un’entità che è una controllante deve presentare il bilancio consolidato. Il presente IFRS si applica a tutte le entità, a eccezione dei seguenti casi:
(a) una entità controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
(i) è una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente, da un’altra entità e tutti gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati, e non dissentono, del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato;
(ii) i suoi titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato ‘over-the-counter’, compresi i mercati locali e regionali);
(iii) non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e
(iv) la sua capogruppo o una
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