Commission Regulation (EU) No 1255/2012 of 11 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 12, International Financial Reporting Standards 1 and 13, and Interpretation 20 of the International Financial Reporting Interpretations Committee Text with EEA relevance

Published date29 December 2012
Subject MatterInternal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 360, 29 December 2012
L_2012360IT.01007801.xml
29.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 360/78

REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 20 dicembre 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard – Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori (di seguito “le modifiche all’IFRS 1”) e modifiche all’International Accounting Standard (IAS) 12 Imposte sul reddito – Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti (di seguito “le modifiche allo IAS 12”). L’obiettivo delle modifiche all’IFRS 1 è di introdurre una nuova eccezione all’ambito di applicazione dell’IFRS 1 – ossia, le entità che sono state soggette a grave iperinflazione sono autorizzate ad utilizzare il fair value (valore equo) come sostituto del costo delle loro attività e passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Inoltre, tali modifiche sostituiscono anche i riferimenti alle date fissate nell’IFRS 1 con riferimenti alla data di passaggio. Per quanto concerne lo IAS 12, esso definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito. L’obiettivo delle modifiche allo IAS 12 è di introdurre un’eccezione al principio di valutazione nello IAS 12 sotto forma di una presunzione relativa in base a cui il valore contabile dell’investimento immobiliare valutato in base al modello del fair value sarebbe recuperato attraverso la vendita e un’entità sarebbe tenuta a ricorrere all’aliquota fiscale applicabile alla vendita dell’attività sottostante.
(3) Il 12 maggio 2011, lo IASB ha pubblicato l’IFRS 13 Valutazione del fair value (di seguito “IFRS 13”). L’IFRS 13 stabilisce un unico quadro IFRS per la valutazione del fair value e fornisce una guida completa su come valutare il fair value di attività e passività finanziarie e non finanziarie. L’IFRS 13 si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni al fair value o richiede informazioni integrative sulle valutazioni del fair value.
(4) Il 19 ottobre 2011, lo IASB ha pubblicato l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto (di seguito “IFRIC 20”). L’obiettivo dell’IFRIC 20 è fornire orientamenti sulla rilevazione dei costi di sbancamento nella fase di produzione come attività e sulla valutazione iniziale e successiva dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento, al fine di ridurre le differenze pratiche nel modo in cui le entità contabilizzano i costi sostenuti nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto.
(5) Il presente regolamento omologa le modifiche allo IAS 12, le modifiche all’IFRS 1, l’IFRS 13, l’IFRIC 20 e le conseguenti modifiche ad altri principi e interpretazioni. Tali principi, modifiche a principi preesistenti o interpretazioni contengono alcuni riferimenti all’IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati, poiché quest’ultimo non è stato ancora adottato dall’Unione. Pertanto è necessario che qualsiasi riferimento all’IFRS 9 di cui all’allegato al presente regolamento sia letto come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. Inoltre, tutte le conseguenti modifiche all’IFRS 9 che risultano dall’allegato al presente regolamento non possono essere applicate.
(6) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 12 e le modifiche all’IFRS 1, così come l’IFRS 13 e l’IFRIC 20, soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(7) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(a) l’International Accounting Standard (IAS) 12 Imposte sul reddito è modificato come indicato nell’allegato al presente regolamento;
(b) l’Interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) n. 21 è annullata conformemente alle modifiche allo IAS 12, come indicato nell’allegato al presente regolamento;
(c) l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell’allegato al presente regolamento;
(d) viene inserito l’IFRS 13 Valutazione del fair value, il cui testo figura in allegato al presente regolamento;
(e) L’IFRS 1, l’IFRS 2, l’IFRS 3, l’IFRS 4, l’IFRS 5 e l’IFRS 7, lo IAS 1, lo IAS 2, lo IAS 8, lo IAS 10, lo IAS lo 16, lo IAS 17, lo IAS 18, lo IAS 19, lo IAS 20, lo IAS 21, lo IAS 28, lo IAS 31, lo IAS 32, lo IAS 33, lo IAS 34, lo IAS 36, lo IAS 38, lo IAS 39, lo IAS 40, lo IAS 41, l’IFRIC 2, l’IFRIC 4, l’IFRIC 13, l’IFRIC 17 e l’IFRIC 19 sono modificati in conformità con l’IFRS 13 come indicato nell’allegato al presente regolamento;
(f) viene inserita l’Interpretazione IFRIC n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto, il cui testo figura in allegato al presente regolamento;
(g) l’IFRS 1 è modificato conformemente all’IFRIC 20 come indicato nell’allegato al presente regolamento.

2. Qualsiasi riferimento all’IFRS 9 di cui nell’allegato al presente regolamento è letto come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

3. Tutte le conseguenti modifiche all’IFRS 9 che risultano dall’allegato al presente regolamento non trovano applicazione.

Articolo 2

1. Le società applicano le modifiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci alla data di entrata in vigore del presente regolamento o successivamente.

2. Le società applicano l’IFRS 13, l’IFRIC 20 e le conseguenti modifiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da d) a g), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2013 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11 dicembre 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 1
IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard - Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori
IAS 12
IAS 12 Imposte sul reddito - Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti
IFRS 13
IFRS 13 Valutazione del fair value
IFRIC 20
Interpretazione IFRIC n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto

“Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org“.

MODIFICHE ALL'IFRS 1

Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Dopo il paragrafo 31B, sono aggiunti un titolo e il paragrafo 31C.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Spiegazione del passaggio agli IFRS

Utilizzo del sostituto del costo dopo una grave iperinflazione

31C Se un’entità decide di valutare attività e passività al fair value (valore equo) e, a causa di una grave iperinflazione, di utilizzare tale fair value (valore equo) come sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura redatto in conformità agli IFRS (vedere paragrafi D26–D30), il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve spiegare come e perché l'entità aveva una valuta funzionale che presentava entrambe le seguenti caratteristiche, e perché poi ha cessato di averla:
(a) per tutte le entità con operazioni e saldi in quella valuta non è disponibile un indice generale dei prezzi attendibile;
(b) non esiste possibilità di cambio tra la valuta e una valuta estera relativamente stabile.

Appendice B

Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni...

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