Commission Regulation (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) Text with EEA relevance
Published date | 14 February 2013 |
Subject Matter | Environment,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, R 043, 14 February 2013 |
14.2.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 43/24 |
REGOLAMENTO (UE) N. 126/2013 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2013
che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) | L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 ha ripreso le restrizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (2). Alla voce 6, paragrafo 1, dell’allegato XVII di tale regolamento, il termine «prodotto» utilizzato nella restrizione originaria relativa all’amianto nella direttiva 76/769/CEE è stato sostituito da «articolo», che non comprende le miscele. Affinché la voce 6, paragrafo 1, copra le medesime voci di tale direttiva, occorre aggiungere il termine «miscele». |
(2) | Le deroghe alle voci 16 e 17 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda l’uso di carbonati di piombo e solfati di piombo nelle vernici per il restauro e la manutenzione di opere d’arte ed edifici storici e dei loro interni devono applicarsi non solo all’uso di tali sostanze ma anche alla loro commercializzazione, di modo che possano essere disponibili anche per lavori di restauro e di manutenzione in generale. |
(3) | La restrizione alle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 fa riferimento a un limite di concentrazione specifico di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (3), nonché ad un limite di concentrazione indicato nella direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (4), entrambi applicati al fine di determinare se una sostanza o miscela è interessata da tale restrizione. È necessario chiarire che il limite di concentrazione indicato nella direttiva 1999/45/CE si applica unicamente in assenza di un limite di concentrazione specifico nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(4) | Con il regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’allegato I (5), sono state aggiunte le paraffine clorurate a catena corta (in appresso «SCCP») all’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (6). Produzione, commercializzazione e uso delle SCCP sono quindi vietati, fatte salve alcune esenzioni specifiche. La voce 42 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, che limita due impieghi delle SCCP ora vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004, è divenuta superflua e va pertanto soppressa. |
(5) | Va adoperato un metodo di prova armonizzato adottato dal Comitato europeo di normalizzazione per determinare il tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento conformemente alla direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) (7). Per motivi di chiarezza, la voce 47 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve contenere un riferimento a tale metodo di prova. |
(6) | La sostanza diisocianato di metilendifenile (MDI) di cui alla voce 56 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, identificata dal numero CAS 26447-40-5 e dal numero CE 247-714-0, comprende tutte le miscele isomeriche e tutti gli isomeri specifici. Alcuni isomeri specifici hanno però numeri CAS o CE |
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