Commission Regulation (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) Text with EEA relevance

Published date14 February 2013
Subject MatterEnvironment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 043, 14 February 2013
L_2013043IT.01002401.xml
14.2.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 43/24

REGOLAMENTO (UE) N. 126/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2013

che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 ha ripreso le restrizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (2). Alla voce 6, paragrafo 1, dell’allegato XVII di tale regolamento, il termine «prodotto» utilizzato nella restrizione originaria relativa all’amianto nella direttiva 76/769/CEE è stato sostituito da «articolo», che non comprende le miscele. Affinché la voce 6, paragrafo 1, copra le medesime voci di tale direttiva, occorre aggiungere il termine «miscele».
(2) Le deroghe alle voci 16 e 17 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda l’uso di carbonati di piombo e solfati di piombo nelle vernici per il restauro e la manutenzione di opere d’arte ed edifici storici e dei loro interni devono applicarsi non solo all’uso di tali sostanze ma anche alla loro commercializzazione, di modo che possano essere disponibili anche per lavori di restauro e di manutenzione in generale.
(3) La restrizione alle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 fa riferimento a un limite di concentrazione specifico di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (3), nonché ad un limite di concentrazione indicato nella direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (4), entrambi applicati al fine di determinare se una sostanza o miscela è interessata da tale restrizione. È necessario chiarire che il limite di concentrazione indicato nella direttiva 1999/45/CE si applica unicamente in assenza di un limite di concentrazione specifico nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(4) Con il regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’allegato I (5), sono state aggiunte le paraffine clorurate a catena corta (in appresso «SCCP») all’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (6). Produzione, commercializzazione e uso delle SCCP sono quindi vietati, fatte salve alcune esenzioni specifiche. La voce 42 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, che limita due impieghi delle SCCP ora vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004, è divenuta superflua e va pertanto soppressa.
(5) Va adoperato un metodo di prova armonizzato adottato dal Comitato europeo di normalizzazione per determinare il tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento conformemente alla direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) (7). Per motivi di chiarezza, la voce 47 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve contenere un riferimento a tale metodo di prova.
(6) La sostanza diisocianato di metilendifenile (MDI) di cui alla voce 56 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, identificata dal numero CAS 26447-40-5 e dal numero CE 247-714-0, comprende tutte le miscele isomeriche e tutti gli isomeri specifici. Alcuni isomeri specifici hanno però numeri CAS o CE
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