Commission Regulation (EU) No 1275/2013 of 6 December 2013 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, cadmium, lead, nitrites, volatile mustard oil and harmful botanical impurities Text with EEA relevance

Published date07 December 2013
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 328, 7 December 2013
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7.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/86

REGOLAMENTO (UE) N. 1275/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2013

che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio, piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità botaniche nocive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I della medesima.
(2) Alcune formule a rilascio prolungato dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, ad elevata concentrazione di oligoelementi, contengono inevitabilmente quantità di arsenico, cadmio o piombo superiori ai livelli massimi stabiliti per i metalli pesanti suddetti nei mangimi complementari. Livelli massimi più elevati di tali metalli pesanti nelle formule a rilascio prolungato non costituiscono tuttavia un rischio per la salute pubblica o degli animali o per l’ambiente poiché l’esposizione degli animali ai metalli pesanti derivante dall’uso di queste specifiche formule a rilascio prolungato è decisamente inferiore rispetto al caso in cui si impieghino altri mangimi complementari contenenti oligoelementi. Di conseguenza, è opportuno stabilire livelli massimi più elevati di tali metalli pesanti nelle formule a rilascio prolungato contenenti livelli elevati di oligoelementi.
(3) Dai dati ricevuti risulta che, in seguito al cambiamento della zona di produzione, il livello di arsenico contenuto nel carbonato ferroso impiegato come additivo nei mangimi supera in certi casi il livello massimo attuale. Al fine di garantire l’approvvigionamento di carbonato ferroso sul mercato europeo è opportuno aumentare il livello massimo di arsenico nel carbonato ferroso. Questo aumento non compromette la salute pubblica e degli animali, né ha conseguenze negative per l’ambiente, in quanto il livello massimo fissato per l’arsenico nei mangimi complementari e nei mangimi completi rimane invariato.
(4) Recentemente il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i metalli pesanti nei mangimi e alimenti (EURL-HM) ha individuato una differenza notevole tra i risultati analitici ottenuti dall’applicazione dei diversi metodi di estrazione attualmente in uso per la determinazione del piombo nell’argilla caolinitica e nei mangimi che la contengono (2). In precedenza non erano state osservate differenze rilevanti tra i livelli dei metalli pesanti contenuti nei mangimi minerali a fronte dell’applicazione di metodi di estrazione diversi (3). I livelli massimi dei metalli pesanti contenuti nei mangimi si riferiscono «a una determinazione analitica del piombo, in cui l’estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione». Occorre pertanto impiegare tale metodo di estrazione per la determinazione del piombo nell’argilla caolinitica.
(5) Per quanto concerne il nitrito attualmente non si applica alcun livello massimo ai prodotti e ai sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e a quelli derivanti dalla produzione di amido. Alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche è opportuno applicare la medesima disciplina ai prodotti e ai sottoprodotti della produzione di bevande alcoliche.
(6) Alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche è opportuno fissare il livello massimo dell’essenza volatile di senape nella Camelina sativa e nei suoi derivati a un livello pari al livello massimo previsto per i panelli di colza.
(7) La specie Brassica è stata inserita tra le impurità botaniche nocive a causa dell’elevato livello di essenza volatile di senape (espressa come isotiocianati di allile). L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso nel suo parere sui glucosinolati (isotiocianati di allile) quali sostanze indesiderabili nei mangimi (4) che gli effetti negativi sugli animali sono stati generalmente correlati ai glucosinolati totali presenti nella dieta. Se si misurassero i glucosinolati totali sarebbe possibile individuare anche le impurità determinate da prodotti derivanti da Brassica juncea ssp., Brassica nigra e Brassica carinata. È pertanto opportuno sopprimere i prodotti, ad eccezione dei semi, di tali specie elencati nella sezione VI dell’allegato I sulle impurità botaniche nocive e fissare - per le materie prime per mangimi derivate dalle specie Brassica sopra menzionate – lo stesso livello massimo di essenza volatile di senape di quello previsto per i panelli di colza.
(8) È opportuno utilizzare la denominazione delle materie prime per mangimi di cui al regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (5).
(9) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/32/CE.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2) Determinazione del piombo totale ed estraibile nell’argilla caolinitica. Assistenza tecnica dell’EURL-HM alla direzione generale per la Salute e i consumatori — JRC 69122 — Centro comune di ricerca - Istituto dei materiali e misure di riferimento.

(3) IMEP-111: Cadmio, piombo, arsenico, mercurio e rame totali e cadmio e piombo estraibili nei mangimi minerali. Rapporto dell’undicesimo circuito interlaboratorio organizzato dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti. EUR 24758 EN — Centro comune di ricerca — Istituto dei materiali e misure di riferimento.

(4) Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sui glucosinolati quali sostanze indesiderabili nei mangimi, The EFSA Journal (2008) 590, 1-76.

(5) GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1) La riga 1 della sezione I, arsenico, è sostituita dalla seguente:
Sostanza indesiderabile Prodotti destinati all’alimentazione degli animali Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«1. Arsenico (1)
Materie prime per mangimi 2
ad eccezione di:
farina d’erbe, d’erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate
4
panello di palmisti
4 (2)
fosfati e alghe marine calcaree
10
carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)
15
ossido di magnesio e carbonato di magnesio
20
pesce, altri animali acquatici e loro prodotti
25 (2)
farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.
40 (2)
Particelle di ferro usate come tracciante. 50
Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi 30
ad eccezione di:
solfato rameico pentaidrato, carbonato rameico, dicloruro di rame triidrossido e carbonato ferroso
50
ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico
100
Mangimi complementari 4
ad eccezione di:
mangimi minerali
12
mangimi complementari per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine
10 (2)
formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi;
30
Mangimi completi 2
ad eccezione di:
mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia
10 (2)
mangimi completi per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine
10 (2
2) La riga 2 della sezione I, cadmio, è sostituita dalla seguente:
Sostanza indesiderabile Prodotti destinati all’alimentazione degli animali Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«2. Cadmio
Materie prime per mangimi di origine
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