Commission Regulation (EU) No 1302/2014 of 18 November 2014 concerning a technical specification for interoperability relating to the rolling stock — locomotives and passenger rolling stock subsystem of the rail system in the European Union (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
| Published date | 12 December 2014 |
| Subject Matter | redes transeuropeas,transportes,reti transeuropee,trasporti,réseaux transeuropéens,transports |
| Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 356, 12 de diciembre de 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 356, 12 dicembre 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 356, 12 décembre 2014 |
02014R1302 — IT — 16.06.2019 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
| ►B | REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 356 dell'12.12.2014, pag. 228) |
Modificato da:
| Gazzetta ufficiale | ||||
| n. | pag. | data | ||
| M1 | REGOLAMENTO (UE) 2016/919 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2016 | L 158 | 1 | 15.6.2016 |
| ►M2 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/868 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2018 | L 149 | 16 | 14.6.2018 |
| ►M3 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/776 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2019 | L 139I | 108 | 27.5.2019 |
Rettificato da:
| ►C1 | Rettifica, GU L 010, 16.1.2015, pag. 45 (1302/2014) |
| ►C2 | Rettifica, GU L 334, 22.12.2015, pag. 65 (1302/2014) |
| C3 | Rettifica, GU L 260, 17.10.2018, pag. 25 (2018/868) |
▼B
REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2014
relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
È adottata la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario nell'intera Unione europea, che figura in allegato.
Articolo 2
1. La STI si applica al sottosistema «materiale rotabile» di cui al ►M3 punto 2.7 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) ◄ , che è (o è destinato a essere) impiegato nella rete ferroviaria definita al punto 1.2 dell'allegato e che rientra in una delle seguenti tipologie:
a) treni automotori termici o elettrici;
b) unità di trazione termiche o elettriche;
c) vetture passeggeri;
d) mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.
2. La STI si applica al materiale rotabile di cui al paragrafo 1 destinato a operare su uno o più dei seguenti scartamenti nominali: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm, come indicato al punto 2.3.2 dell'allegato.
Articolo 3
1. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 e il punto 7.1.1 dell'allegato, la STI si applica a tutto il materiale rotabile nuovo del sistema ferroviario dell'Unione definito all'articolo 2, paragrafo 1, e messo in servizio a decorrere dal 1o gennaio 2015.
▼M3
2. La STI non si applica al materiale rotabile in uso nel sistema ferroviario dell'Unione e che è già messo in servizio in tutta la rete ferroviaria (o parte della stessa) di qualsiasi Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2015, tranne quando sia soggetto a rinnovo o ristrutturazione conformemente al punto 7.1.2 dell'allegato.
▼B
3. L'ambito di applicazione tecnico e geografico del presente regolamento è indicato ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato.
4. Il montaggio del sistema di misurazione dell'energia a bordo, di cui al punto 4.2.8.2.8 dell'allegato, è obbligatorio per tutti i veicoli nuovi, ristrutturati o rinnovati destinati a circolare su reti munite di sistemi di raccolta dei dati sull'energia a terra (Data Collecting System — DCS), di cui al punto 4.2.17 del regolamento (UE) n. 1301/2014 ( 2 ).
Articolo 4
▼M3
1. Per quanto riguarda gli aspetti elencati come 'punti in sospeso' nell'appendice I dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite dalle norme nazionali vigenti negli Stati membri che fanno parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.
▼B
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni indicate di seguito, a meno che le stesse non siano già state loro trasmesse a norma delle decisioni 2008/232/CE o 2011/291/UE:
a) la normativa nazionale di cui al paragrafo 1;
b) le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione della normativa nazionale di cui al paragrafo 1;
▼M3
c) gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i punti in sospeso.
▼B
Articolo 5
▼M3
1. Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.3 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite al punto 7.3 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti negli Stati membri che fanno parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.
▼B
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:
a) la normativa nazionale di cui al paragrafo 1;
b) le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione della normativa nazionale di cui al paragrafo 1;
▼M3
c) gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità per quanto concerne le norme nazionali relative ai casi specifici di cui al punto 7.3 dell'allegato.
▼B
Articolo 6
1. Fatti salvi gli accordi già notificati a norma della decisione 2008/232/CE e che non saranno oggetto di nuova notifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali accordi nazionali, bilaterali, multilaterali o internazionali in vigore nell'ambito dei quali è utilizzato il materiale rotabile che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione gli eventuali accordi futuri o le modifiche degli accordi in vigore.
Articolo 7
In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei progetti in corso di esecuzione sul suo territorio che si trovano in una fase avanzata di sviluppo.
Articolo 8
1. Durante un periodo transitorio che avrà termine il 31 maggio 2017, è possibile rilasciare un certificato CE di verifica di un sottosistema che contiene componenti di interoperabilità sprovvisti di dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla sezione 6.3 dell'allegato.
2. La produzione o la ristrutturazione/rinnovo del sottosistema utilizzando componenti di interoperabilità non certificati sono completati entro il periodo transitorio, di cui al paragrafo 1, compresa la messa in servizio.
3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1:
a) le ragioni dell'assenza di certificazione di qualsiasi componente di interoperabilità devono essere adeguatamente individuate dall'organismo notificato prima del rilascio del certificato CE a norma dell' ►M3 articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 ◄ ;
b) a norma dell' ►M3 articolo 16, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2016/798 del Parlemento europeo e del Consiglio ( 3 ) ◄ , le autorità nazionali preposte alla sicurezza segnalano l'uso di componenti di interoperabilità non certificati nel contesto delle procedure di autorizzazione nella relazione annuale di cui all' ►M3 articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798 ◄ .
4. Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i componenti di interoperabilità di nuova produzione sono soggetti alla dichiarazione CE di conformità e/o idoneità all'impiego.
Articolo 9
La dichiarazione di verifica di un sottosistema, di cui agli ►M3 articoli da 13 a 15 della direttiva (UE) 2016/797 ◄ e/o la dichiarazione di conformità al tipo di un nuovo veicolo di cui all' ►M3 articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797 ◄ , redatte in conformità alla decisione 2008/232/CE o alla decisione 2011/291/UE, sono considerate valide fino a quando gli Stati membri decidono che il certificato del tipo o del progetto devono essere rinnovati, come previsto nelle citate decisioni.
Articolo 10
1. Per mantenersi al passo del progresso tecnologico possono essere necessarie soluzioni innovative che non sono conformi alle specifiche di cui all'allegato e/o alle quali non possono essere applicati i metodi di valutazione illustrati nell'allegato. In tal caso è necessario mettere a punto nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione idonei per tali soluzioni innovative.
2. Le soluzioni innovative possono essere relative al sottosistema materiale rotabile, alle sue parti e ai suoi componenti di interoperabilità.
3. Qualora sia proposta una soluzione innovativa, il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione, dichiara in che modo essa si discosti dalle pertinenti disposizioni della STI, o integri queste ultime, e sottopone tali informazioni alla Commissione che le analizza. La Commissione può chiedere il parere dell'Agenzia ferroviaria europea (l'Agenzia) in merito alla soluzione innovativa proposta.
4. La Commissione emette un parere sulla soluzione innovativa proposta. In caso di parere favorevole, le...
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