Commission Regulation (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies Text with EEA relevance

Published date26 February 2011
Subject Matterpublic health,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 53, 26 February 2011
L_2011053IT.01005601.xml
26.2.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 53/56

REGOLAMENTO (UE) N. 189/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alle loro esportazioni.
(2) L'allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le misure di eradicazione da attuare a seguito della confermata presenza di TSE negli ovini e nei caprini. In caso di conferma di una TSE diversa dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un ovino o in un caprino, le misure di eradicazione comportano l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali dell'azienda oppure l'abbattimento e la distruzione completa degli ovini dell'azienda geneticamente suscettibili alla scrapie e l'abbattimento e la distruzione completa di tutti i caprini dell'azienda in quanto nei caprini non è stata dimostrata alcuna resistenza genetica alla scrapie.
(3) L'allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce inoltre che gli Stati membri possono decidere di differire la distruzione degli animali per un massimo di cinque stagioni riproduttive purché siano soddisfatte determinate condizioni. Tuttavia, nel caso di ovini o caprini destinati alla produzione di latte a fini di commercializzazione, l'abbattimento e la distruzione degli animali possono essere differiti soltanto per un massimo di 18 mesi. Il regolamento (CE) n. 999/2001 non definisce la data di decorrenza dei 18 mesi di differimento. Ai fini della certezza del diritto dell'Unione, è opportuno modificare l'allegato VII di tale regolamento in modo che il periodo di differimento decorra dalla data della conferma del caso di riferimento.
(4) Inoltre, a luglio 2010 i risultati preliminari di uno studio scientifico (2) svolto dalle autorità cipriote sotto la supervisione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le TSE hanno dimostrato che i caprini potrebbero presentare una resistenza genetica alla scrapie. I risultati definitivi dello studio non sono però attesi prima del secondo semestre del 2012.
(5) Se lo studio confermerà l'esistenza di una resistenza alla scrapie, si può ritenere opportuno modificare, a decorrere da gennaio 2013, il regolamento (CE) n. 999/2001 in modo che i caprini resistenti alla scrapie non siano assoggettati alle prescrizioni in materia di abbattimento e distruzione completa stabilite dall'allegato VII, capitolo A, di tale regolamento. Per evitare l'abbattimento inutile e la distruzione completa di caprini che a breve termine potrebbero essere considerati resistenti alla scrapie, nelle aziende i cui animali siano destinati alla produzione di latte a fini di commercializzazione si ritiene opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2012 il periodo di differimento dell'abbattimento e della distruzione completa di tali animali ove il caso di riferimento sia stato confermato anteriormente al 1o luglio 2011.
(6) L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme relative all'importazione nell'Unione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale. Il capitolo C di tale allegato detta le norme relative alle importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, in particolare gelatina.
(7) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che la gelatina ottenuta da cuoio e pelli di ruminanti sani non sia soggetta alle restrizioni all'immissione sul mercato previste da alcune disposizioni del medesimo regolamento. È pertanto opportuno che non siano assoggettate a tali restrizioni neppure le importazioni nell'Unione di gelatina ottenuta da cuoio e pelli di ruminanti sani.
(8) L'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme relative alle importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti lavorati derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini.
(9) Alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (3) non presentano alcun rischio di trasmissione delle TSE all'uomo o agli animali. I requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001 non devono quindi applicarsi alle importazioni di tali prodotti.
(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001.
(11) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 si applica a decorrere dal 4 marzo 2011. Ai fini di chiarezza e coerenza della legislazione dell'Unione, è opportuno che si applichino da tale data anche le modifiche apportate all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo...

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