Commission Regulation (EU) No 202/2011 of 1 March 2011 amending Annex I to Council Regulation (EC) No 1005/2008 as regards the definition of fishery products and amending Regulation (EC) No 1010/2009 as regards prior notification templates, benchmarks for port inspections and recognised catch documentation schemes adopted by regional fisheries management organisations
Published date | 02 March 2011 |
Subject Matter | Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 57, 2 March 2011 |
2.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 57/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 202/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2011
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda i moduli di notifica preventiva, i parametri per le ispezioni in porto e i sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 12, paragrafo 5, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica ai prodotti della pesca quali definiti all’articolo 2 dello stesso. L’allegato I del suddetto regolamento reca l’elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca. Detto elenco può essere riveduto ogni anno e va modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi, di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008. |
(2) | I prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca sono inoltre elencati nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione (2), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008. Per evitare inutili duplicazioni, è opportuno elencare i prodotti in questione unicamente nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 e sopprimere pertanto l’allegato XIII del regolamento (CE) 1010/2009. |
(3) | Il titolo I del regolamento (CE) n. 1010/2009 stabilisce disposizioni relative alle ispezioni di pescherecci dei paesi terzi da effettuare nei porti degli Stati membri. È necessario adeguare dette disposizioni all’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). Tale adeguamento comporta l’inclusione di informazioni specifiche nei moduli da utilizzare per la notifica preventiva di arrivi in porto e l’inserimento di criteri specifici nei parametri stabiliti per le ispezioni in porto. |
(4) | L’allegato V del regolamento (CE) n. 1010/2009 reca un elenco di sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca che sono riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1005/2008. È opportuno che detto allegato faccia riferimento al programma di documentazione delle catture di tonno rosso dell’ICCAT, istituito dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(5) | Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009. |
(6) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009
Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è così modificato:
1) | All’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera u):
|
2) | gli allegati IIA e IIB sono sostituiti dall’allegato II del presente regolamento; |
3) | nell’allegato V, parte I, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
|
4) | l’allegato XIII è soppresso. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.
(3) GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.
(4) GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1»;
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di “prodotti della pesca” stabilita all’articolo 2, punto 8
ex Capitolo 3 ex 1604 ex 1605 | Prodotti dell’acquacoltura ottenuti da avannotti o larve |
ex Capitolo 3 ex 1604 | Fegati, uova e lattimi, lingue, guance, teste e pinne |
0301 10 (1) | Pesci ornamentali, vivi |
ex 0301 91 | Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), vive, pescate in acque dolci |
ex 0301 92 00 | Anguille (Anguilla spp.), vive, pescate in acque dolci |
0301 93 00 | Carpe, vive |
ex 0301 99 11 | Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), vivi, pescati in acque dolci |
0301 99 19 | Altri pesci di acqua dolce, vivi |
ex 0302 11 | Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci |
ex 0302 12 00 | Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |
ex 0302 19 00 | Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |
ex 0302 66 00 | Anguille (Anguilla spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci |
0302 69 11 | Carpe, fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
0302 69 15 | Tilapia (Oreochromis spp.), freschi o refrigerati, esclusi i |
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