Commission Regulation (EU) No 202/2011 of 1 March 2011 amending Annex I to Council Regulation (EC) No 1005/2008 as regards the definition of fishery products and amending Regulation (EC) No 1010/2009 as regards prior notification templates, benchmarks for port inspections and recognised catch documentation schemes adopted by regional fisheries management organisations

Published date02 March 2011
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 57, 2 March 2011
L_2011057IT.01001001.xml
2.3.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 57/10

REGOLAMENTO (UE) N. 202/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2011

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda i moduli di notifica preventiva, i parametri per le ispezioni in porto e i sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 12, paragrafo 5, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica ai prodotti della pesca quali definiti all’articolo 2 dello stesso. L’allegato I del suddetto regolamento reca l’elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca. Detto elenco può essere riveduto ogni anno e va modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi, di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
(2) I prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca sono inoltre elencati nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione (2), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008. Per evitare inutili duplicazioni, è opportuno elencare i prodotti in questione unicamente nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 e sopprimere pertanto l’allegato XIII del regolamento (CE) 1010/2009.
(3) Il titolo I del regolamento (CE) n. 1010/2009 stabilisce disposizioni relative alle ispezioni di pescherecci dei paesi terzi da effettuare nei porti degli Stati membri. È necessario adeguare dette disposizioni all’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). Tale adeguamento comporta l’inclusione di informazioni specifiche nei moduli da utilizzare per la notifica preventiva di arrivi in porto e l’inserimento di criteri specifici nei parametri stabiliti per le ispezioni in porto.
(4) L’allegato V del regolamento (CE) n. 1010/2009 reca un elenco di sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca che sono riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1005/2008. È opportuno che detto allegato faccia riferimento al programma di documentazione delle catture di tonno rosso dell’ICCAT, istituito dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009

Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è così modificato:

1) All’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera u):
«u) peschereccio cui è stata rifiutata l’autorizzazione a entrare in porto o a utilizzare le relative infrastrutture, in conformità all’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)»;
2) gli allegati IIA e IIB sono sostituiti dall’allegato II del presente regolamento;
3) nell’allegato V, parte I, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
«— Programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso, quale istituito dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)
4) l’allegato XIII è soppresso.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2) GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.

(3) GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.

(4) GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1»;


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di “prodotti della pesca” stabilita all’articolo 2, punto 8

ex Capitolo 3 ex 1604 ex 1605 Prodotti dell’acquacoltura ottenuti da avannotti o larve
ex Capitolo 3 ex 1604 Fegati, uova e lattimi, lingue, guance, teste e pinne
0301 10 (1) Pesci ornamentali, vivi
ex 0301 91 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), vive, pescate in acque dolci
ex 0301 92 00 Anguille (Anguilla spp.), vive, pescate in acque dolci
0301 93 00 Carpe, vive
ex 0301 99 11 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), vivi, pescati in acque dolci
0301 99 19 Altri pesci di acqua dolce, vivi
ex 0302 11 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci
ex 0302 12 00 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0302 19 00 Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0302 66 00 Anguille (Anguilla spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci
0302 69 11 Carpe, fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304
0302 69 15 Tilapia (Oreochromis spp.), freschi o refrigerati, esclusi i
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT