Commission Regulation (EU) No 213/2011 of 3 March 2011 amending Annexes II and V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications Text with EEA relevance

Coming into Force24 March 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R0213
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/213/oj
Published date04 March 2011
Date03 March 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 59, 4 March 2011
L_2011059IT.01000401.xml
4.3.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 59/4

REGOLAMENTO (UE) N. 213/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2011

recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 11, secondo comma, e l'articolo 26, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'Austria ha chiesto di inserire nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE dieci programmi di formazione in assistenza sanitaria. Questi programmi di formazione sono regolamentati dal «Gesundheits- und Krankenpflege-Spezialaufgaben-Verordnung» (GuK-SV BGBl II Nr. 452/2005) e dal «Gesundheits- und Krankenpflege Lehr- und Führungsaufgaben Verordnung» (GuK-LFV BGBl II Nr. 453/2005).
(2) Dato che questi programmi di formazione austriaci sono di livello equivalente a quello di cui all'articolo 11, lettera c), punto i), della direttiva 2005/36/CE, conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e di funzioni, si giustifica il loro inserimento nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE, ai sensi dell'articolo 11, lettera c), punto i), della medesima direttiva.
(3) Il Portogallo ha presentato una richiesta motivata affinché nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE sia inserita la specializzazione medica in oncologia medica.
(4) L'oncologia medica intende offrire un trattamento sistemico del cancro. Grazie ai progressi scientifici negli ultimi dieci anni ci sono stati grandi cambiamenti nel trattamento dei pazienti oncologici. La specializzazione medica in oncologia medica non figura al punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE. Tuttavia l'oncologia medica è diventata una specializzazione medica separata e distinta in più di due quinti degli Stati membri, il che giustifica il suo inserimento nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE.
(5) Per garantire una specializzazione medica di livello sufficientemente elevato, il periodo minimo di formazione richiesto ai fini del riconoscimento automatico della specializzazione in oncologia medica è di 5 anni.
(6) La Francia ha presentato una richiesta motivata affinché nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE sia inserita la specializzazione medica in genetica medica.
(7) La genetica medica è una specializzazione che si è affermata in risposta al rapido sviluppo delle conoscenze nel settore della genetica e all'importanza acquisita da questa disciplina in numerose aree specialistiche, come l'oncologia, la medicina prenatale, la pediatria e il trattamento delle malattie croniche. La genetica medica svolge un ruolo sempre più importante nello screening e nella prevenzione di numerose patologie. La specializzazione medica in genetica medica non figura al punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE. Tuttavia, la genetica medica è diventata una specializzazione medica separata e distinta in più di due quinti degli Stati membri, il che giustifica il suo inserimento nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE.
(8) Per garantire una specializzazione medica di livello sufficientemente elevato il periodo minimo di formazione richiesto ai fini del riconoscimento automatico della specializzazione in genetica medica è di 4 anni.
(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.
(10) Le misure di
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