Commission Regulation (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (CMR substances) Text with EEA relevance

Published date28 March 2014
Subject MatterConsumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 093, 28 March 2014
L_2014093IT.01002401.xml
28.3.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 93/24

REGOLAMENTO (UE) N. 317/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (sostanze CMR)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1) della Commissione, in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In forza del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, punti 28-30, è vietata la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B, o di miscele che le contengono in concentrazioni superiori ai limiti specificati. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII.
(2) Al fine di aggiornare o includere una serie di nuove classificazioni armonizzate di sostanze CMR, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stato modificato dai regolamenti (UE) n. 618/2012 (3) e (UE) n. 944/2013 (4) della Commissione ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico.
(3) Il regolamento (UE) n. 618/2012 definisce una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze: il fosfuro di indio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B, mentre il fosfato di trixilile e l’acido 4-terz-butilbenzoico sono stati classificati come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.
(4) Il regolamento (UE) n. 944/2013 definisce una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze: [la pece, catrame di carbone, alta temperatura] è stata classificata come sostanza cancerogena di categoria 1A; l’arseniuro di gallio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B; [la pece, catrame di carbone, alta temperatura] è stata classificata come sostanza mutagena di categoria 1B; [la pece, catrame di carbone, alta temperatura], l’epossiconazolo (ISO), il nitrobenzene, lo ftalato di diesile, l’n-etil-2-pirrolidone, il pentafluorottanoato d’ammonio, l’acido perfluoroottanoico e il 2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato sono state classificate come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.
(5) Dal momento che gli operatori possono applicare le classificazioni armonizzate definite nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data prevista dal presente regolamento, è opportuno che siano in grado di applicarne tempestivamente le disposizioni su base volontaria.
(6) Occorre dunque modificare in tal senso le appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente agli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato I del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2014.

L’allegato II del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

L’allegato III del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati...

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