Commission Regulation (EU) No 494/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Cadmium) Text with EEA relevance

Coming into Force10 January 2012,10 June 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R0494
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/494/oj
Published date21 May 2011
Date20 May 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 134, 21 May 2011
L_2011134IT.01000201.xml
21.5.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 134/2

REGOLAMENTO (UE) N. 494/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

(1) Con la sua risoluzione del 25 gennaio 1988 concernente un programma d'azione della Comunità (2) il Consiglio ha invitato la Commissione a combattere l'inquinamento dell'ambiente causato dal cadmio.
(2) Nella tabella dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, alla voce 23 sono indicate le restrizioni cui sono soggetti l'uso e l'immissione sul mercato del cadmio in miscele e articoli.
(3) Il cadmio e l'ossido di cadmio sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1B e come sostanze presentanti una tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici di categoria 1.
(4) Dal 31 dicembre 1992, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (3) vieta l'uso del cadmio come colorante in determinati polimeri e nelle pitture, come stabilizzante nel cloruro di polivinile (PVC) in determinate applicazioni e la cadmiatura in determinate applicazioni. La direttiva 76/769/CEE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 con effetto dal 1o giugno 2009.
(5) Nel 2007 è stata completata la valutazione europea dei rischi del cadmio (4) in applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (5). Il 14 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per il cadmio e l'ossido di cadmio (6), in cui si raccomanda di limitare l'immissione sul mercato e l'uso di bacchette per brasatura e gioielli contenenti cadmio.
(6) La comunicazione sottolinea la necessità di misure specifiche per limitare i rischi dovuti all'uso di bacchette per brasatura e di gioielli contenenti cadmio. Gli utilizzatori professionali e amatoriali sono esposti al rischio di inalazione di fumi durante l'operazione di brasatura. I consumatori, bambini compresi, sono esposti per contatto con la pelle o suzione al cadmio contenuto nei gioielli.
(7) La Commissione ha commissionato uno studio sull'impatto socioeconomico di un eventuale aggiornamento delle restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del cadmio nei gioielli, nelle leghe per brasatura e nel PVC. I risultati di questo studio sono stati pubblicati nel gennaio 2010 (7).
(8) Le disposizioni esistenti relative alle pitture contenenti zinco devono essere chiarite specificando il tenore di zinco elevato. Anche le disposizioni relative alle pitture utilizzate negli articoli dipinti devono essere chiarite.
(9) Dal 2001 l'industria europea del PVC si astiene volontariamente dall'utilizzare il cadmio come stabilizzatore nel PVC di nuova produzione per le applicazioni non ancora regolamentate dalla direttiva 76/769/CEE. Questa iniziativa volontaria ha permesso la progressiva eliminazione dell'uso del cadmio nel PVC.
(10) Il divieto dell'uso del cadmio deve essere esteso a tutti gli articoli in PVC per raggiungere l'obiettivo della lotta contro l'inquinamento da cadmio.
(11) Occorre prevedere una deroga per le miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC e designate come «PVC riciclato» per consentirne l'immissione sul mercato e l'uso in determinati prodotti per l'edilizia.
(12) L'uso del PVC riciclato nella fabbricazione di determinati prodotti per l'edilizia deve essere incoraggiato, perché permette di riutilizzare il PVC a fine vita, che può contenere cadmio. Pertanto, occorre fissare un tenore massimo di cadmio più elevato per questi prodotti per l'edilizia, per evitare la messa in discarica o l'incenerimento del PVC e il conseguente rilascio nell'ambiente di anidride carbonica e di cadmio.
(13) Il presente regolamento deve entrare in applicazione sei mesi dopo l'entrata in vigore, per dar modo agli operatori di conformarsi alle sue disposizioni.
(14) Si prevede che, per effetto del divieto di utilizzare cadmio nella fabbricazione del PVC, il tenore di cadmio nei prodotti per l'edilizia fabbricati partendo da PVC riciclato diminuirà gradualmente. Pertanto, il tenore massimo di cadmio deve essere riesaminato di conseguenza e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche deve concorrere alla revisione della restrizione, come previsto dall'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(15) Conformemente alle disposizioni relative alle misure transitorie di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è necessario modificare l'allegato XVII di tale regolamento.
(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere
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