Commission Regulation (EU) No 70/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Published date28 January 2014
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 023, 28 January 2014
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28.1.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23/25

REGOLAMENTO (UE) N. 70/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, l’articolo 8, paragrafo 5 e l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 (2) stabilisce modalità dettagliate per talune licenze di pilotaggio, la conversione di licenze nazionali e certificati, nonché le condizioni per l’accettazione delle licenze da parte di paesi terzi. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1178/2011 contiene disposizioni sulla certificazione delle organizzazioni di addestramento approvate e degli operatori di dispositivi di addestramento al volo simulato utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti.
(2) L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008 che tratta l’aeronavigabilità è stato ampliato per includere gli elementi di valutazione dell’idoneità operativa nelle regole di attuazione per l’omologazione del tipo.
(3) L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (l’«Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (3) al fine di consentire all’Agenzia di approvare dati d'idoneità operativa come parte del processo di omologazione.
(4) I dati d'idoneità operativa devono comprendere elementi di addestramento obbligatori per l’addestramento per l’abilitazione al tipo dell’equipaggio di condotta. Questi elementi dovrebbero costituire la base per lo sviluppo di corsi di addestramento per tipo.
(5) I requisiti relativi alla costituzione dei corsi di addestramento per l’abilitazione al tipo dell’equipaggio di condotta si riferiscono ai dati d'idoneità operativa, ma deve essere aggiunta una disposizione generale per il caso in cui i dati d'idoneità operativa non siano disponibili e allo stesso tempo devono essere aggiunte le necessarie disposizioni transitorie.
(6) L’Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione sul concetto di dati d'idoneità operativa e l’ha presentato alla Commissione sotto forma di parere (4), a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n.
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