Commission Regulation (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to Air Operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Published date28 January 2014
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 023, 28 January 2014
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28.1.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23/27

REGOLAMENTO (UE) N. 71/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5 e l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008, relativo all’aeronavigabilità, è stato ampliato al fine di includere gli elementi del sistema di valutazione d'idoneità operativa nelle modalità di applicazione per l’omologazione del tipo.
(2) L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (l’«Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (2) al fine di consentire all’Agenzia di approvare dati d'idoneità operativa come parte della procedura di omologazione del tipo.
(3) I dati d'idoneità operativa dovrebbero includere elementi obbligatori per lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento («MMEL»), l’addestramento dell’equipaggio di condotta e l’addestramento dell’equipaggio di cabina che fungeranno da base per l’elaborazione della lista degli equipaggiamenti minimi («MEL») e dei corsi di formazione dell’equipaggio da parte degli operatori.
(4) I requisiti relativi all'adozione della lista dell’equipaggiamento minimo, all’addestramento dell’equipaggio di condotta e dell’equipaggio di cabina si riferiscono a dati d'idoneità operativa, tuttavia, quando i dati d'idoneità operativa non sono disponibili è opportuno prevedere una disposizione generale nonché misure transitorie.
(5) È necessario che l’industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano di un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a determinate condizioni, la validità dei certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore e dell’applicazione del presente regolamento.
(6) L’Agenzia ha preparato delle proposte di norme attuative sul concetto di dati d'idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere (3), alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (4).
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

1) L’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Elenchi di equipaggiamento minimo Gli elenchi di equipaggiamento minimo (“MEL”) approvati dallo Stato dell’operatore o del registro prima dell’applicazione del presente regolamento, si considerano approvati a norma del presente regolamento e possono continuare ad essere utilizzati dall’operatore. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, qualsiasi modifica dei MEL di cui al primo comma per i quali è istituita una lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (“MMEL”) nell’ambito di dati d'idoneità operativa, in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (5), è effettuata in conformità alla norma ORO.MLR.105 dell’allegato III, sezione 2, del presente regolamento nel più breve tempo possibile e non oltre il 18 dicembre 2017 o due anni dopo che i dati d'idoneità operativa sono stati approvati, qualora quest’ultima data sia successiva. Qualsiasi modifica di una MEL di cui al primo comma, per la quale non è stata istituita una MMEL nell’ambito di dati d'idoneità operativa, continuerà a essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla MMEL approvata dallo Stato dell’operatore o del registro, a seconda dei casi.
2) è inserito un nuovo articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Addestramento dell’equipaggio di volo e di cabina Gli operatori assicurano che i membri dell’equipaggio di condotta e dell’equipaggio di cabina che sono già operativi e hanno completato l’addestramento in conformità ai capi FC e CC dell’allegato III che non include gli elementi obbligatori stabiliti nei relativi dati d'idoneità operativa, seguano una formazione che comprende tali elementi obbligatori
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