Commission Regulation (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to Air Operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
Published date | 28 January 2014 |
Subject Matter | Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 023, 28 January 2014 |
28.1.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 23/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 71/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2014
recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5 e l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) | L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008, relativo all’aeronavigabilità, è stato ampliato al fine di includere gli elementi del sistema di valutazione d'idoneità operativa nelle modalità di applicazione per l’omologazione del tipo. |
(2) | L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (l’«Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (2) al fine di consentire all’Agenzia di approvare dati d'idoneità operativa come parte della procedura di omologazione del tipo. |
(3) | I dati d'idoneità operativa dovrebbero includere elementi obbligatori per lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento («MMEL»), l’addestramento dell’equipaggio di condotta e l’addestramento dell’equipaggio di cabina che fungeranno da base per l’elaborazione della lista degli equipaggiamenti minimi («MEL») e dei corsi di formazione dell’equipaggio da parte degli operatori. |
(4) | I requisiti relativi all'adozione della lista dell’equipaggiamento minimo, all’addestramento dell’equipaggio di condotta e dell’equipaggio di cabina si riferiscono a dati d'idoneità operativa, tuttavia, quando i dati d'idoneità operativa non sono disponibili è opportuno prevedere una disposizione generale nonché misure transitorie. |
(5) | È necessario che l’industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano di un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a determinate condizioni, la validità dei certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore e dell’applicazione del presente regolamento. |
(6) | L’Agenzia ha preparato delle proposte di norme attuative sul concetto di dati d'idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere (3), alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(7) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (4). |
(8) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
1) | L’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Elenchi di equipaggiamento minimo Gli elenchi di equipaggiamento minimo (“MEL”) approvati dallo Stato dell’operatore o del registro prima dell’applicazione del presente regolamento, si considerano approvati a norma del presente regolamento e possono continuare ad essere utilizzati dall’operatore. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, qualsiasi modifica dei MEL di cui al primo comma per i quali è istituita una lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (“MMEL”) nell’ambito di dati d'idoneità operativa, in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (5), è effettuata in conformità alla norma ORO.MLR.105 dell’allegato III, sezione 2, del presente regolamento nel più breve tempo possibile e non oltre il 18 dicembre 2017 o due anni dopo che i dati d'idoneità operativa sono stati approvati, qualora quest’ultima data sia successiva. Qualsiasi modifica di una MEL di cui al primo comma, per la quale non è stata istituita una MMEL nell’ambito di dati d'idoneità operativa, continuerà a essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla MMEL approvata dallo Stato dell’operatore o del registro, a seconda dei casi. |
2) | è inserito un nuovo articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Addestramento dell’equipaggio di volo e di cabina Gli operatori assicurano che i membri dell’equipaggio di condotta e dell’equipaggio di cabina che sono già operativi e hanno completato l’addestramento in conformità ai capi FC e CC dell’allegato III che non include gli elementi obbligatori stabiliti nei relativi dati d'idoneità operativa, seguano una formazione che comprende tali elementi obbligatori |
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