Commission Regulation (EU) No 805/2011 of 10 August 2011 laying down detailed rules for air traffic controllers’ licences and certain certificates pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Published date11 August 2011
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 206, 11 August 2011
L_2011206IT.01002101.xml
11.8.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 206/21

REGOLAMENTO (UE) N. 805/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2011

che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8 quater, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 216/2008, che ha l’obiettivo di mantenere un elevato livello uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa, stabilisce le modalità per conseguire questo ed altri obiettivi nel settore dell’aviazione civile.
(2) Ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008, nonché della nuova legislazione sul cielo unico europeo II (2), è necessario adottare modalità di applicazione più dettagliate, specialmente con riguardo al rilascio delle licenze dei controllori del traffico aereo, allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa, di raggiungere i massimi livelli di responsabilità e competenza, di aumentare la disponibilità di controllori del traffico aereo e di promuovere il riconoscimento reciproco delle licenze, perseguendo al contempo l’obiettivo di un miglioramento globale della sicurezza del traffico aereo e delle competenze del personale.
(3) I controllori del traffico aereo, al pari delle persone e delle organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici degli stessi controllori, devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, in virtù del quale i controllori del traffico aereo, come pure le persone e le organizzazioni che partecipano alla loro formazione, possono ottenere i certificati o licenze soltanto se soddisfano i requisiti essenziali.
(4) La licenza introdotta dalla direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (3), si è dimostrata un valido strumento per il riconoscimento del ruolo specifico che i controllori del traffico aereo svolgono per garantire la sicurezza delle operazioni di controllo aereo. L’istituzione di livelli di competenza dei controllori a livello dell’Unione ha ridotto la frammentazione del settore, contribuendo a una più efficiente organizzazione del lavoro nell’ambito di una crescente collaborazione a livello regionale fra i fornitori di servizi di navigazione aerea. Di conseguenza, il mantenimento e il rafforzamento del sistema comune di licenze per i controllori del traffico aereo nell’Unione europea costituiscono un elemento essenziale del sistema europeo di controllo del traffico aereo.
(5) La direttiva 2006/23/CE è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le disposizioni della direttiva 2006/23/CE continuano tuttavia ad applicarsi fino alla data di applicazione delle misure di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008. Il presente regolamento reca disposizioni relative a tali misure.
(6) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento riflettano lo stato dell’arte, ivi compresi le migliori pratiche e i progressi scientifici e tecnici, nel settore della formazione dei controllori del traffico aereo. Dette disposizioni sono state elaborate sulla base della direttiva 2006/23/CE e fissano per gli Stati membri modalità comuni di recepimento delle norme e delle pratiche raccomandate di cui alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e delle norme di sicurezza adottate dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), istituita dalla Convenzione internazionale del 13 dicembre 1960.
(7) Per garantire l’applicazione uniforme dei requisiti comuni per il rilascio delle licenze e della certificazione medica dei controllori del traffico aereo, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (nel prosieguo «l’agenzia»), seguano procedure comuni per verificare l’osservanza di tali requisiti; è opportuno che l’agenzia elabori specifiche di certificazione, mezzi accettabili per garantire la conformità e materiale di orientamento per agevolare la necessaria uniformità normativa.
(8) Le caratteristiche peculiari del traffico aereo nell’Unione europea impongono l’introduzione e l’applicazione effettiva di livelli di competenza comuni per i controllori del traffico aereo operanti alle dipendenze di fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) al pubblico.
(9) È opportuno, tuttavia, che gli Stati membri garantiscano, nella misura del possibile, che i servizi forniti o messi a disposizione del pubblico dal personale militare offrano un livello di sicurezza almeno equivalente al livello previsto dai requisiti essenziali di cui all’allegato V ter del regolamento di base. Pertanto, gli Stati membri possono altresì decidere di applicare il presente regolamento al loro personale militare che fornisce i servizi al pubblico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento.
(10) È opportuno che le autorità investite di compiti di vigilanza e verifica della conformità siano sufficientemente indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e di addestramento, mantenendo al contempo la capacità di svolgere i loro compiti con efficienza. L’autorità competente designata ai fini del presente regolamento può coincidere con l’ente o gli enti designati o istituiti conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (5), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009. Ai fini del presente regolamento l’agenzia dovrebbe agire come autorità competente per il rilascio e il rinnovo dei certificati delle organizzazioni di formazione dei controllori del traffico aereo situate al di fuori del territorio degli Stati membri e, se pertinente, del loro personale.
(11) La fornitura di servizi di navigazione aerea richiede personale altamente qualificato, le cui competenze possono essere dimostrate con differenti modalità. Per quanto riguarda il controllo del traffico aereo, la modalità più adeguata è il mantenimento di un sistema comune di licenze per i controllori del traffico aereo nell’Unione europea, una sorta di diploma da assegnare ai singoli controllori del traffico aereo. L’abilitazione riportata sulla licenza dovrebbe indicare il tipo di servizio di traffico aereo che il controllore è competente a fornire. Allo stesso tempo, le specializzazioni riportate nella licenza attestano sia le capacità specifiche del controllore sia l’autorizzazione delle autorità competenti a fornire servizi per un particolare settore o gruppo di settori. Per questo motivo, le autorità dovrebbero essere in grado di valutare la competenza dei controllori del traffico aereo quando rilasciano le licenze o prorogano la validità delle specializzazioni. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter sospendere la licenza, le abilitazioni o le specializzazioni, quando sussistano dubbi sulla competenza del titolare.
(12) Riconoscendo la necessità di rafforzare ulteriormente la cultura della sicurezza, soprattutto attraverso l’integrazione di un’accurata rendicontazione degli incidenti e della «cultura giusta», al fine di trarre i dovuti insegnamenti dagli incidenti, è opportuno che il presente regolamento non istituisca un nesso automatico tra un incidente e la sospensione della licenza, abilitazione o specializzazione. La revoca della licenza dovrebbe essere considerata una decisione da prendere in ultima istanza in casi estremi.
(13) Per rafforzare negli Stati membri un clima di fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di rilascio delle licenze, sono indispensabili norme comuni per il rilascio e il mantenimento in vigore delle licenze. Per assicurare il massimo livello di sicurezza è quindi importante armonizzare i requisiti in materia di addestramento, qualifiche, competenza ed accesso alla professione di controllore del traffico aereo e garantire in tal modo la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di elevata qualità e contribuire al riconoscimento delle licenze in tutta l’Unione europea, migliorando così sia la libertà di circolazione sia la disponibilità di controllori del traffico aereo.
(14) È opportuno che il presente regolamento non consenta di aggirare le disposizioni nazionali in vigore che disciplinano i diritti e gli obblighi applicabili al rapporto lavorativo tra il datore di lavoro e i candidati controllori del traffico aereo.
(15) Affinché siano paragonabili in tutta l’Unione europea, è necessario che le competenze vengano strutturate in modo chiaro e generalmente accettato. Ciò contribuirà a garantire la sicurezza non soltanto all’interno dello spazio aereo soggetto al controllo di un fornitore di servizi di navigazione aerea, ma soprattutto nell’interfaccia tra i vari fornitori di servizi.
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