Commission Regulation (EU) No 83/2014 of 29 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Published date31 January 2014
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 028, 31 January 2014
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31.1.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28/17

REGOLAMENTO (UE) N. 83/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo che hanno sostituito l’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3), ad esclusione del capo Q concernente i limiti dei tempi di volo e di servizio e i requisiti di riposo.
(2) A norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008, le misure di attuazione relative ai tempi di volo e di servizio e i requisiti relativi al tempo di riposo devono inizialmente includere tutte le principali disposizioni del capo Q dell’allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91, tenendo conto dei più recenti riscontri tecnici e scientifici.
(3) Il presente regolamento costituisce una misura di attuazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5 e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008, pertanto il capo Q dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 va soppresso in conformità all’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008. Tuttavia, è necessario che il capo Q dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 continui ad essere applicato fino allo scadere dei periodi transitori previsti nel presente regolamento e per i tipi di operazioni per i quali non sono state stabilite misure di attuazione.
(4) Il presente regolamento fa salvi i limiti e i requisiti minimi già stabiliti nella direttiva 2000/79/CE del Consiglio (4), in particolare le norme sull’orario di lavoro e i giorni esenti dal servizio, che dovrebbero sempre essere rispettati dal personale di volo nell’aviazione civile. Le disposizioni del presente regolamento e le altre disposizioni approvate ai sensi del presente regolamento non sono dirette a giustificare riduzioni nei livelli esistenti di protezione del personale di volo. Le disposizioni del presente regolamento non impediscono e non incidono su una protezione sociale nazionale più favorevole e sui contratti di lavoro collettivi relativi alle condizioni di lavoro nonché alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
(5) Gli Stati membri possono derogare o deviare dal presente regolamento o dalle relative specifiche di certificazione, applicando disposizioni di un livello di sicurezza almeno equivalente a quelle del presente regolamento, al fine di affrontare meglio considerazioni nazionali o pratiche operative particolari. Ogni deroga o deviazione dal presente regolamento deve essere notificata e trattata in conformità agli articoli 14 e 22 del regolamento (CE) n. 216/2008, che garantiscono decisioni trasparenti e non discriminatorie basate su criteri oggettivi.
(6) L’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») ha preparato un progetto di misure di attuazione e lo ha presentato alla Commissione sotto forma di parere (5), in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(7) È necessario quindi modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 per includere i limiti dei tempi di volo e di servizio e i requisiti di riposo.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

1. All’articolo 2 è aggiunto il seguente punto 6:
«6) “Operazioni di aerotaxi”, ai fini dei limiti dei tempi di volo e di servizio, operazioni di trasporto aereo commerciale non pianificate ed effettuate su richiesta con un velivolo con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MPOSC) di 19 o inferiore.»
2. L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Limiti dei tempi di volo 1. Le operazioni CAT con velivoli sono soggette al capo FTL dell’allegato III. 2. In deroga al paragrafo 1, le operazioni CAT di aerotaxi, del servizio medico di emergenza e a pilotaggio singolo, effettuate con velivoli, sono soggette all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3922/91 e al capo Q dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 nonché alle relative deroghe nazionali basate su valutazioni dei rischi di sicurezza effettuate dalle autorità competenti. 3. Le operazioni CAT effettuate con elicotteri devono rispettare le prescrizioni nazionali.»
3. È inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis L’Agenzia effettua un esame continuo dell’efficacia delle disposizioni concernenti i limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti relativi ai tempi di riposo contenuti negli allegati II e III. Entro il 18 febbraio 2019 l’Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di questo riesame. Tale esame presuppone competenze scientifiche e si basa sui dati operativi raccolti, con l’assistenza degli Stati membri, nel lungo termine successivamente alla data di applicazione del presente regolamento. L’esame di cui al paragrafo 1 valuta l’impatto sullo stato di attenzione dell’equipaggio almeno per quanto riguarda:
tempi di servizio di oltre 13 ore nell’orario più favorevole del giorno,
tempi di servizio di oltre 10 ore nell’orario meno favorevole del giorno,
tempi di servizio di oltre 11 ore per i membri dell’equipaggio in uno stato di acclimatazione non conosciuto,
tempi di servizio che includono un numero elevato di tratte (più di 6),
servizi a chiamata come «standby» o riserva seguiti da servizi di volo; e
orari irregolari.»
4. L’allegato II è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.
5. L’allegato III è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 2016.

In deroga al secondo paragrafo gli Stati membri possono scegliere di non applicare le disposizioni della norma ORO.FTL.205, lettera e), dell’allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 e continuare ad applicare le norme nazionali esistenti concernenti il riposo durante il volo fino al 17 febbraio 2017.

Se uno Stato membro si avvale delle disposizioni del terzo paragrafo ne dà comunicazione alla Commissione e all’Agenzia, descrivendo le ragioni e la durata della deroga, nonché il programma di attuazione contenente le azioni previste e il relativo calendario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2) GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1.

(3) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

(4) GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 57.

(5) Parere n. 4/2012 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea del 28 settembre 2012 per un regolamento che istituisce norme di attuazione sui limiti dei tempi di volo e di servizio e i requisiti di riposo (FTL) per il trasporto aereo commerciale (CAT) con velivoli (http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf).


ALLEGATO I

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012 sono aggiunte le seguenti norme ARO.OPS.230 e ARO.OPS.235:

«ARO.OPS.230 Determinazione degli orari irregolari

Ai fini dei limiti dei tempi di volo, l’autorità competente stabilisce, in conformità alle definizioni di orario irregolare di “early type” e “late type” nella norma ORO.FTL.105 dell’allegato III, quale di questi due tipi di orari irregolari si applica a tutti gli operatori del trasporto aereo commerciale sotto la sua supervisione.

ARO.OPS.235 Approvazione di schemi di tempi di volo individuali

a) L’autorità competente approva gli schemi dei tempi di volo proposti dagli operatori del trasporto aereo commerciale se l’operatore dimostra la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e al capo FTL dell’allegato III al presente regolamento.
b) Ogni qualvolta uno schema dei tempi di volo proposto da un operatore devii dalle specifiche di certificazione applicabili rilasciate dall’Agenzia, l’autorità competente applica la procedura descritta all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008.
c) Ogni qualvolta uno schema dei tempi di volo proposto da un operatore devii dalle specifiche di certificazione applicabili rilasciate dall’Agenzia, l’autorità competente applica la procedura descritta all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008.
d) Le deviazioni o deroghe approvate saranno soggette, dopo essere state applicate, a una valutazione per determinare se tali deviazioni o deroghe debbano essere confermate o modificate. L’autorità competente e l’Agenzia conducono una valutazione indipendente sulla base delle informazioni fornite dall’operatore.
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