Commission Regulation (EU) No 836/2012 of 18 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead Text with EEA relevance

Coming into Force09 October 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0836
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/836/oj
Published date19 September 2012
Date18 September 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 252, 19 September 2012
L_2012252IT.01000401.xml
19.9.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 252/4

REGOLAMENTO (UE) N. 836/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che, se uno Stato membro ritiene che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza in quanto tale, in una miscela o in un articolo comporti un rischio per la salute umana o per l’ambiente non adeguatamente controllato e che richieda un’azione, esso predispone un fascicolo e comunica la propria intenzione in tal senso all’Agenzia europea delle sostanze chimiche («l’Agenzia»).
(2) Il 15 aprile 2010 la Francia ha presentato all’Agenzia un fascicolo a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare una procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 del medesimo regolamento. Le informazioni contenute nel fascicolo dimostravano che, vista la loro abitudine di mettere gli oggetti in bocca, i bambini, specialmente quelli di età inferiore ai 36 mesi, possono essere ripetutamente esposti al piombo ceduto dagli articoli di gioielleria. L’esposizione ripetuta al piombo può avere gravi ed irreversibili effetti di tipo neurocomportamentale e sullo sviluppo neurologico, ai quali i bambini sono particolarmente sensibili poiché il loro sistema nervoso centrale si trova ancora in fase di sviluppo. Il fascicolo dimostra che l’intervento a livello dell’Unione è necessario, oltre alle eventuali misure già in vigore, per evitare il più possibile l’esposizione al piombo e ai suoi composti contenuti negli articoli di gioielleria. Di conseguenza, il fascicolo propone di vietare l’uso del piombo e dei suoi composti negli articoli di gioielleria e l’immissione sul mercato di tali articoli qualora la migrazione del piombo superi 0,09 μg/cm2/h.
(3) Nel parere del 10 marzo 2011, il Comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, di seguito «RAC») ritiene che la misura più adeguata a livello dell’Unione per affrontare i rischi individuati riducendoli in modo efficace sia il divieto dell’uso di piombo e dei suoi composti nelle parti metalliche e non metalliche degli articoli di gioielleria, nonché il divieto di immissione sul mercato di tali articoli o loro parti, qualora la concentrazione di piombo sia uguale o superiore a 0,05 % in peso della parte, a meno che non si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo dall’articolo di gioielleria o dalla parte di articolo non eccede 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).
(4) Nel parere del 15 settembre 2011, il Comitato per l’analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis, di seguito «SEAC») prende in considerazione il divieto dell’uso di piombo e dei suoi composti negli articoli di gioielleria e di immissione sul mercato di tali articoli, qualora la concentrazione di piombo sia uguale o superiore a 0,05 %, in peso, di una qualsiasi singola parte dell’articolo. Tale misura è ritenuta la più adatta a livello dell’Unione per affrontare i rischi identificati in termini di proporzionalità dei vantaggi socioeconomici e dei costi socioeconomici. Poiché attualmente non sono disponibili metodi di prova della
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