Commission Regulation (EU) No 86/2010 of 29 January 2010 amending Annex I to Council Regulation (EC) No 1005/2008 as regards the definition of fishery products and amending Commission Regulation (EC) No 1010/2009 as regards exchange of information on inspections of third country vessels and administrative arrangements on catch certificates

Published date30 January 2010
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 26, 30 January 2010
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30.1.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 26/1

REGOLAMENTO (UE) N. 86/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2010

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi e le disposizioni amministrative in materia di certificati di cattura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 51, paragrafo 3, e l'articolo 52,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica ai prodotti della pesca che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento. L'allegato I del suddetto regolamento reca l'elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca. Detto elenco può essere riveduto ogni anno e deve essere ora modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell'ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi prevista all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
(2) Il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (2) stabilisce, tra l'altro, parametri per l'esecuzione di ispezioni in porto da parte degli Stati membri. Ai fini dell'applicazione, da parte degli Stati membri, dei parametri per le ispezioni fissati all'articolo 4, lettere c) e d), del suddetto regolamento, è necessario che le informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi siano comunicate per via elettronica alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri.
(3) Nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 devono figurare le disposizioni amministrative in base alle quali il certificato di cattura è redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo. Essendo state concordate nuove disposizioni amministrative sui certificati di cattura, è opportuno aggiornare l'allegato in questione.
(4) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009

Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è così modificato:

1) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: «Con riferimento alle lettere c) e d) del primo comma, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il nome e la bandiera dei pescherecci di paesi terzi sottoposti ad ispezione e la data dell'ispezione. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri.»;
2) l'allegato IX è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2) GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è così modificato:

«ex Capitolo 3 ex 1604 ex 1605 Prodotti dell'acquacoltura ottenuti da avannotti o larve
0301 10 (1) Pesci ornamentali, vivi
ex 0301 91 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), vive, pescate in acque dolci
ex 0301 92 00 Anguille (Anguilla spp.), vive, pescate in acque dolci
0301 93 00 Carpe, vive
ex 0301 99 11 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), vivi, pescati in acque dolci
0301 99 19 Altri pesci di acqua dolce, vivi
ex 0302 11 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci
ex 0302 12 00 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0302 19 00 Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0302 66 00 Anguille (Anguilla spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci
0302 69 11 Carpe, fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304
0302 69 15 Tilapia (Oreochromis spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304
0302 69 18 Altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304
ex 0302 70 00 Fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati, di altri pesci di acqua dolce
ex 0303 11 00 Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0303 19 00 Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0303 21 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci
ex 0303 22 00 Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0303 29 00 Altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0303 76 00 Anguille (Anguilla spp.), congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci
0303 79 11 Carpe, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304
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