Commission Regulation (EU) No 920/2010 of 7 October 2010 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Celex Number32010R0920
Coming into Force01 January 2012,15 October 2010
End of Effective Date30 September 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/920/oj
Published date14 October 2010
Date07 October 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 270, 14 October 2010
L_2010270IT.01000101.xml
14.10.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270/1

REGOLAMENTO (UE) N. 920/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2010

relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19,

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,

previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini dell’istituzione e della gestione dei registri e del CITL, l’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE impone all’Unione e ai suoi Stati membri di applicare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, adottate con decisione 12/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (di seguito «decisione 12/CMP.1»).
(2) A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (di seguito «sistema ETS»), tutte le quote devono essere conservate nel registro dell’Unione su conti gestiti dagli Stati membri. Al fine di garantire che le unità di Kyoto e le quote possano essere conservate sugli stessi conti nel registro dell’Unione, quest’ultimo deve anche essere conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, adottate con decisione 12/CMP.1.
(3) L’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE stabilisce l’istituzione di un catalogo indipendente (di seguito «catalogo delle operazioni dell’Unione europea» o EUTL, European Union Transaction Log) nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE, le informazioni riguardanti le quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate rilasciate, detenute, cedute, acquistate, soppresse o ritirate e il riporto delle quantità assegnate, delle unità di riduzione delle emissioni e delle riduzioni certificate di emissioni devono essere messi a disposizione del catalogo indipendente.
(4) L’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che la Commissione adotti un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l’accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto.
(5) Ciascun registro istituito a norma dell’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE deve contenere almeno un conto di deposito della parte, un conto dei ritiri e i conti delle cancellazioni e delle sostituzioni previsti dalla decisione 13/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (di seguito «decisione 13/CMP.1») e il registro dell’Unione, contenente tutte le quote, istituito a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE deve contenere i conti di deposito dei gestori e i conti degli utilizzatori necessari per dare attuazione alle disposizioni della direttiva in questione. Ciascuno dei suddetti conti deve essere creato secondo procedure standardizzate, al fine di assicurare l’integrità del sistema dei registri e l’accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema.
(6) Ciascun registro istituito a norma dell’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE deve rilasciare unità di quantità assegnate (di seguito «AAU») a norma della decisione 13/CMP.1, mentre le quote devono essere rilasciate nel registro dell’Unione. Al fine di garantire che le operazioni che interessano le quote possano dar luogo ai corrispondenti trasferimenti di AAU attraverso un meccanismo di compensazione al termine di ciascun periodo, i registri istituiti a norma dell’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE devono provvedere a tenere un deposito di AAU corrispondente alla quantità di quote che essi rilasciano nel registro dell’Unione.
(7) Poiché gli Stati membri non possono influenzare la quantità di quote che i titolari dei conti decideranno di riportare nei rispettivi registri, eventuali future limitazioni potenziali fissate a livello internazionale in materia di riporto delle AAU che fungono da deposito delle quote rilasciate potrebbero causare gravi difficoltà ai registri in cui è depositato un numero sproporzionato di tali quote. Al fine di garantire che i rischi cui incorrono gli Stati membri a questo proposito siano ripartiti equamente tra tutti gli Stati membri, occorre istituire il meccanismo di compensazione in modo tale che, quando sarà ultimato, nel conto di compensazione del registro dell’Unione sia detenuto un quantitativo di AAU pari alle quote che saranno riportate dal periodo 2008-2012.
(8) Le operazioni riguardanti le quote che avvengono all’interno del registro dell’Unione devono essere effettuate attraverso un collegamento con l’EUTL, mentre le operazioni riguardanti le unità di Kyoto devono essere effettuate tramite un collegamento con l’EUTL e il catalogo internazionale delle operazioni dell’UNFCCC (di seguito «ITL»). Occorre adottare provvedimenti per garantire che gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU a norma del protocollo di Kyoto in quanto non hanno obblighi di riduzione delle emissioni possano continuare a partecipare alla pari al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione. Tale situazione non sarebbe consentita nel periodo 2008-2012 perché, a differenza di tutti gli altri Stati membri, questi non sarebbero in grado di rilasciare quote connesse alle AAU riconosciute a norma del protocollo di Kyoto. Tale partecipazione in condizioni di parità dovrebbe essere consentita grazie a un meccanismo specifico da introdurre nel registro dell’Unione.
(9) L’EUTL deve effettuare controlli automatici su tutte le procedure del sistema dei registri riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto, mentre l’ITL deve effettuare controlli automatici sulle procedure relative alle unità di Kyoto, onde verificare che non siano viziate da irregolarità. Le procedure che non superano i controlli devono essere interrotte, in modo da assicurare che le operazioni effettuate nel sistema dei registri dell’Unione soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e i requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.
(10) Per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri occorre applicare requisiti adeguati e armonizzati in materia di autenticazione e diritti di accesso e conservare i dati relativi a tutte le procedure, i gestori e le persone contenuti nel sistema dei registri.
(11) L’amministratore centrale deve provvedere affinché le interruzioni del funzionamento del sistema dei registri siano limitate al minimo, e a tal fine deve adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare la disponibilità del registro dell’Unione e dell’EUTL e prevedere sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.
(12) Il sistema dei registri deve essere in grado di fare spazio all’introduzione delle attività di trasporto aereo nel sistema di scambio delle quote di emissioni di gas serra all’interno dell’Unione, prevista a partire dal 1o gennaio 2012. La maggior parte delle mansioni derivanti dalla revisione del sistema ETS di cui alla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (3) deve essere svolta solo a partire dal 1o gennaio 2013. Tali obblighi sono distinti dalle funzionalità che devono essere messe in atto nel 2012 a seguito dell’introduzione delle attività aeree nel sistema ETS.
(13) Poiché gli operatori aerei sono autorizzati a restituire una serie diversa di quote rispetto ai gestori degli impianti, essi devono disporre di un tipo di conto diverso, il conto di deposito dell’operatore aereo. Le quote rilasciate a norma del capo II della direttiva sul sistema ETS dell’UE riguardante il trasporto aereo sono diverse dalle quote rilasciate fino ad ora, visto che esse riguardano emissioni che, in massima parte, non rientrano nell’ambito di applicazione del protocollo di Kyoto. Per questo motivo devono essere contrassegnate in maniera diversa dalle altre quote.
(14) La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto
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