Commission Regulation (EU) No 936/2012 of 4 October 2012 on amending the Annexes to Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council creating a European order for payment procedure
Published date | 16 October 2012 |
Subject Matter | Justice and home affairs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 283, 16 October 2012 |
16.10.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 283/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 936/2012 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2012
che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (1), in particolare l’articolo 30,
considerando quanto segue:
(1) | Già con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1896/2006, è apparsa la necessità di modificarne gli allegati allo scopo di aggiornarli e di migliorare l’applicazione pratica del regolamento stesso e per facilitare l’applicazione della procedura elettronica dall’Atlante giudiziario europeo in materia civile. Occorre modificare i moduli standard allegati al regolamento per inserire la Bulgaria e la Romania, aggiornare le valute e rendere la compilazione più agevole per ricorrenti, convenuti e organi giurisdizionali. |
(2) | A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(3) | Il regolamento (CE) n. 1896/2006 deve quindi essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo degli allegati del regolamento (CE) n. 1896/2006 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
ALLEGATO VII
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