Commission Regulation (EU) No 936/2012 of 4 October 2012 on amending the Annexes to Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council creating a European order for payment procedure

Published date16 October 2012
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 16 October 2012
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16.10.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/1

REGOLAMENTO (UE) N. 936/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2012

che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (1), in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1) Già con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1896/2006, è apparsa la necessità di modificarne gli allegati allo scopo di aggiornarli e di migliorare l’applicazione pratica del regolamento stesso e per facilitare l’applicazione della procedura elettronica dall’Atlante giudiziario europeo in materia civile. Occorre modificare i moduli standard allegati al regolamento per inserire la Bulgaria e la Romania, aggiornare le valute e rendere la compilazione più agevole per ricorrenti, convenuti e organi giurisdizionali.
(2) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(3) Il regolamento (CE) n. 1896/2006 deve quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli allegati del regolamento (CE) n. 1896/2006 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

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