Commission Regulation (EU) No 985/2013 of 14 October 2013 amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances Text with EEA relevance

Published date15 October 2013
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 273, 15 October 2013
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15.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 273/18

REGOLAMENTO (UE) N. 985/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2013

che modifica e rettifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco UE delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.
(2) La parte A dell’elenco dell’Unione contiene sia sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi a note numerate da 1 a 4.
(3) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha portato a termine la valutazione di 23 sostanze attualmente indicate nell’elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall’EFSA nelle valutazioni qui riportate, riferite a gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.06rev4 (3) (sostanze: n. FL 02.229, 05.137, 09.562 e 09.854), valutazione FGE.07rev4 (4) (sostanze: n. FL 02.145, 02.194, 02.211, 07.198 e 07.204), valutazione FGE.08rev5 (5) (sostanza: n. FL 15.134), valutazione FGE.09rev4 (6) (sostanze: n. FL 07.202 e 07.255), valutazione FGE.12rev3 (7) (sostanza: n. FL 05.182), valutazione FGE.20rev4 (8) (sostanze: n. FL 05.026, 05.028, 05.029 e 09.858), valutazione FGE.23rev4 (9) (sostanza: n. FL 13.170), valutazione FGE.63rev1 (10) (sostanze: n. FL 02.252, 07.190 e 09.936), valutazione FGE.94rev1 (11) (sostanza: n. FL 16.095) e valutazione FGE.304 (12) (sostanza: n. FL 16.123). La conclusione dell’EFSA è che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni entro i livelli di assunzione alimentare stimati.
(4) Ne consegue che le sostanze aromatizzanti valutate nei documenti suindicati vanno inserite nell’elenco dell’Unione a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione e vanno cancellati i rimandi alle note da 1 a 4 nelle pertinenti voci dell’elenco.
(5) Successivamente alla pubblicazione dell’elenco dell’Unione sono stati individuati in tale documento alcuni errori. Tali errori riguardano denominazioni, numeri CAS, numeri JECFA o componenti secondari delle sostanze qui riportate: n. FL 02.093, 02.110, 05.085, 08.004, 09.016, 09.131, 09.132, 09.266, 09.578, 09.596, 09.880, 12.075, 12.086, 12.273, 13.028, 13.190, 14.067 e 17.015. È opportuno rettificare tali errori.
(6) Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3) EFSA Journal 2013; 11(2):3091.

(4) EFSA Journal 2012; 10(10):2899.

(5) EFSA Journal 2012; 10(7):2837.

(6) EFSA Journal 2012; 10(7):2836.

(7) EFSA Journal 2012; 10(12):2993.

(8) EFSA Journal 2012; 10(12):2994.

(9) EFSA Journal 2013; 11(2):3092.

(10) EFSA Journal 2012; 10(10):2900.

(11) EFSA Journal 2012; 10(6):2747.

(12) EFSA Journal 2012; 10(10):2903.


ALLEGATO

L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato come segue:

1) la voce relativa al n. FL 02.093 è sostituita dalla voce seguente:
«02.093 (Z)-Non-6-en-1-olo 35854-86-5 324 10294 JECFA»
2) la voce relativa al n. FL 02.110 è sostituita dalla voce seguente:
«02.110 2,6-dimetilept-6-en-1-olo 36806-46-9 348 Almeno il 90 %. Componente secondario: 5-10 % 2,6-dimetil-5-epten-1-olo JECFA»
3) la voce relativa al n. FL 02.145 è sostituita dalla voce seguente:
«02.145 2,6-dimetilotta-1,5,7-trien-3-olo 29414-56-0 EFSA»
4) la voce relativa al n. FL 02.194 è sostituita dalla voce seguente:
«02.194 otta-1,5-dien-3-olo 83861-74-9 EFSA»
5) la voce relativa al n. FL 02.211 è sostituita dalla voce seguente:
«02.211 undeca-1,5-dien-3-olo 56722-23-7 EFSA»
6) la voce relativa al n. FL 02.229 è sostituita dalla voce seguente:
«02.229 (-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo 7540-51-4 Almeno il 90 % (cis-isomero). Componenti secondari: 2-6 % alcoli di-insaturi e saturi C 10, 2-4 % acetato di citronellile, 2-3 % citronellale EFSA»
7) la voce relativa al n. FL 02.252 è sostituita dalla voce seguente:
«02.252 4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-olo 67845-50-5 1841 EFSA»
8) la voce relativa al n. FL 05.026 è sostituita dalla voce seguente:
«05.026 o-tolualdeide 529-20-4 EFSA»
9) la voce relativa al n. FL 05.028 è sostituita dalla voce seguente:
«05.028 m-tolualdeide 620-23-5 EFSA»
10) la voce relativa al n. FL 05.029 è sostituita dalla voce seguente:
«05.029 p-tolualdeide 104-87-0 EFSA»
11) la voce relativa al n. FL 05.085 è sostituita dalla voce seguente:
«05.085 (Z)-ept-4-enal 6728-31-0 320 2124 Almeno il 93 % di (Z)ept-4-enal. Componente secondario: 2-5 % di (E)ept-4-enal. JECFA»
12) la voce relativa al n. FL 05.137 è sostituita dalla voce seguente:
«05.137 dec-4(cis)-enale 21662-09-9 Almeno il 90 %. Componente secondario: almeno 5 % di trans-isomero. EFSA»
13) la voce relativa al n. FL 05.182 è sostituita dalla voce seguente:
«05.182 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1-carbossaldeide 432-24-6 EFSA»
14) la voce relativa al n. FL 07.190 è sostituita dalla voce seguente:
«07.190 otta-1,5-dien-3-one 65213-86-7 1848 Miscela di stereoisomeri: 60-90 % di isomeri E e 10-40 % di isomeri Z. EFSA»
15) la voce relativa al n. FL 07.198 è sostituita dalla voce seguente:
«07.198 pseudo-ionone 141-10-6 11191 EFSA»
16) la voce relativa al n. FL 07.202 è sostituita dalla voce seguente:
«07.202 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1-one 20013-73-4 EFSA»
17) la voce relativa al n. FL 07.204 è sostituita dalla voce seguente:
«07.204 3,3,6-trimetilepta-1,5-dien-4-one 546-49-6 EFSA»
18) la voce relativa al n. FL 07.255 è sostituita dalla voce seguente:
«07.255 l-piperitone 4573-50-6 1856 EFSA»
19) la voce relativa al n. FL 08.004 è sostituita dalla voce seguente:
«08.004 acido lattico 50-21-5 930 4 EFSA»
20) la voce relativa al n. FL 09.016 è sostituita dalla voce seguente:
«09.016 acetato di mentile 16409-45-3 431 206 JECFA»
21) la voce relativa al n. FL 09.131 è sostituita dalla voce seguente:
«09.131 propionato di DL-isobornile 2756-56-1 1391 412 EFSA»
22) la voce relativa al n. FL 09.132 è sostituita dalla voce seguente:
«09.132 propionato di benzile 122-63-4 842 413 EFSA»
23) la voce relativa al n. FL 09.266 è sostituita dalla voce seguente:
«09.266 2-butenoato di esile 19089-92-0 1807 10688 EFSA»
24) la voce relativa al n. FL 09.562 è sostituita dalla voce seguente:
«09.562 formiato di trans-3-esenile 56922-80-6 EFSA»
25) la voce relativa al n. FL 09.578 è sostituita dalla voce seguente:
«09.578 (E)-but-2-enoato di esile 1617-25-0 10688 EFSA»
26) la voce relativa al n. FL 09.596 è sostituita dalla voce seguente:
«09.596 (Z)-but-2-enoato di isopentile 10482-55-0 EFSA»
27) la voce relativa al n. FL 09.854 è sostituita dalla voce seguente:
«09.854 2-metilbutanoato di cis-3-esenile 53398-85-9 EFSA»
28) la voce relativa al n. FL
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