European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:139
Date02 March 2023
Docket NumberC-432/21
Celex Number62021CJ0432
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

2 marzo 2023 (*)

Indice


I. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

B. Diritto dell’Unione

1. Direttiva «habitat»

2. Direttiva «uccelli»

C. Diritto polacco

1. Legge sulle foreste

2. Regolamento relativo ai requisiti di buona pratica

3. Legge relativa alla tutela della natura

4. Legge relativa all’informazione sull’ambiente

5. Legge sulla tutela dell’ambiente

II. Procedimento precontenzioso

III. Procedimento dinanzi alla Corte

IV. Sul ricorso

A. Sulla prima censura

1. Sulla violazione delle disposizioni relative alla tutela delle specie

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

2. Sulla violazione delle disposizioni relative alla tutela degli habitat

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

B. Sulla seconda censura

1. Argomenti delle parti

2. Giudizio della Corte

a) Sull’eccezione di irricevibilità della seconda censura

b) Sull’inadempimento

Sulle spese


«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi da 1 a 3, articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e articolo 16, paragrafo 1Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, lettere a), b) e d), e articolo 9, paragrafo 1 – Gestione forestale basata sulla buona pratica – Piani di gestione forestale – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e articolo 9, paragrafo 2 – Esame della legittimità, sostanziale e procedurale, dei piani di gestione forestale – Diritto di ricorso delle organizzazioni per la tutela dell’ambiente»

Nella causa C‑432/21,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 15 luglio 2021,

Commissione europea, rappresentata da M. Brauhoff, G. Gattinara, C. Hermes e D. Milanowska, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún (relatrice), F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che:

– la Repubblica di Polonia, avendo introdotto nel sistema nazionale disposizioni in base alle quali la gestione delle foreste basata sulla buona pratica non viola alcuna disposizione riguardante la conservazione della natura ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193) (in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), nonché della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17 (in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), dell’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e d), e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5, lettere a), b) e d), e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», e che

– la Repubblica di Polonia, avendo escluso la possibilità per le organizzazioni che operano a favore della tutela dell’ambiente di impugnare in sede giurisdizionale i piani di gestione forestale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»).

I. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

2 L’articolo 6 della Convenzione di Aarhus, intitolato «Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Ciascuna Parte:

a) applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative all’autorizzazione delle attività elencate nell’allegato I;

b) in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell’allegato I che possano avere effetti significativi sull’ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l’attività proposta è soggetta a tali disposizioni; e

c) può decidere caso per caso, ove previsto dal diritto nazionale, di non applicare le disposizioni del presente articolo ad attività proposte per scopi di difesa nazionale, qualora ritenga che la loro applicazione possa pregiudicare il conseguimento di tali scopi».

3 L’articolo 9 di tale Convenzione, intitolato «Accesso alla giustizia», è così formulato:

«(...)

2. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato

a) che vantino un interesse sufficiente, o in alternativa

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.

Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).

Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

3. In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico.

(...)».

B. Diritto dell’Unione

1. Direttiva «habitat»

4 L’articolo 1 della direttiva «habitat» prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per

a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

(...)

j) Sito: un’area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all’articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

(...

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