Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 10 de septiembre de 2019.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62018CC0125 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2019:695 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Date | 10 September 2019 |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 10 settembre 2019 (1)
Causa C‑125/18
Marc Gómez del Moral Guasch
contro
Bankia SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Barcelona (tribunale di primo grado n. 38 di Barcellona, Spagna)]
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d’interesse variabile – Indice di riferimento dei mutui ipotecari (IRPH) – Indice risultante da una disposizione regolamentare o amministrativa – Inserimento unilaterale da parte del professionista – Controllo relativo alla trasparenza da parte del giudice nazionale – Livello di informazione imposto alla banca»
I. Introduzione
1. Ai nostri giorni, l’acquisto di un bene immobile raramente avviene senza ricorrere ad un mutuo. Il pagamento delle rate mensili di un credito ipotecario fa parte degli atti della vita quotidiana dalla notte dei tempi (2). In vista della sottoscrizione di un mutuo, il consumatore medio dispone, in linea di principio, di diverse fonti di informazione, come gli opuscoli o le guide pratiche provenienti dagli istituti bancari ma anche da associazioni di tutela dei consumatori, le quali mirano a fornire informazioni ai potenziali acquirenti in merito a diversi elementi, come l’indebitamento massimo, i tassi d’interesse fissi o variabili e gli indici di riferimento.
2. Orbene, spesso, a causa della tecnicità delle informazioni concernenti i mutui ipotecari, il consumatore medio non è in grado di comprendere talune nozioni, come quelle di «tasso d’interesse» (fisso o variabile), di «indice di riferimento» oppure di «tasso annuale effettivo globale» (TAEG), e, in particolare, le differenze fra tali nozioni. Ciò vale anche per quanto riguarda il funzionamento o il calcolo concreto non solo dei tassi di interesse variabili ma anche degli indici di riferimento ufficiali dei mutui ipotecari e dei TAEG sulla base dei quali siffatti tassi d’interesse sono calcolati. In tale contesto, il livello di informazione preteso dal professionista riveste un’importanza cruciale per consentire al consumatore medio di comprendere il costo reale del suo prestito.
3. Il presente rinvio pregiudiziale, il quale è stato sottoposto alla Corte dal Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Barcelona (tribunale di primo grado n. 38 di Barcellona, Spagna), verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE (3), segnatamente del suo articolo 1, paragrafo 2, del suo articolo 4, paragrafo 2, e dei suoi articoli 5 e 8. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia fra il sig. Marc Gómez del Moral Guasch e la Bankia SA, un istituto bancario, in relazione al carattere asseritamente abusivo di una clausola figurante in un contratto di mutuo ipotecario concluso fra queste due parti e che assoggetta il tasso d’interesse variabile del mutuo a uno degli indici di riferimento dei mutui ipotecari ufficiali (in prosieguo: la «clausola controversa), ossia l’IRPH Cajas (indice di riferimento dei mutui ipotecari delle casse di risparmio).
4. Le questioni pregiudiziali sollevate in tale domanda offrono alla Corte la possibilità di precisare la propria giurisprudenza concernente segnatamente, da un lato, la portata dell’eccezione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e, dall’altro, la portata e il contenuto del controllo relativo alla trasparenza della clausola controversa, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 di tale direttiva.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell'Unione
5. I considerando 13, 19 e 20 della direttiva 93/13 enunciano quanto segue:
«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari (...); che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 [di tale direttiva] comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;
(...)
considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano l’oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione; che, nella valutazione del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell’oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo; (...)
considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili (…) e che, in caso di dubbio, deve prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore».
6. L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:
«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
7. L’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva stabilisce quanto segue:
«L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
8. L’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva così dispone:
«La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
9. L’allegato della direttiva 93/13, rubricato «Clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3», enuncia quanto segue al punto 1, lettera l), e al punto 2, lettere c) e d):
«1. Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
(...)
l) stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure permettere al venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il prezzo senza che, in entrambi i casi, il consumatore abbia il diritto corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto;
(...)
2. Portata delle lettere (…) l)
(...)
c) le lettere (…) l) non si applicano:
— alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista;
(...)
d) la lettera l) non si oppone alle clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte».
B. Normativa spagnola
10. L’articolo 1303 del Código Civil (codice civile) così recita:
«Dichiarata la nullità di un’obbligazione, i contraenti devono reciprocamente restituirsi ciò che ha costituito l’oggetto del contratto, con i relativi frutti, nonché il prezzo, inclusi gli interessi, fatti salvi gli articoli seguenti».
11. L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (testo consolidato della legge generale per la tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari), approvato con il Real Decreto Legislativo 1/2007 (regio decreto legislativo 1/2007), del 16 novembre 2007 (4), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «LGDCU»), dispone quanto segue:
«1. Nei contratti conclusi con consumatori e utenti che contengono clausole non negoziate individualmente, (...) tali clausole devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) specificità, chiarezza e semplicità della formulazione, con possibilità di comprensione diretta, senza rinvii a testi o documenti non forniti precedentemente o contemporaneamente alla conclusione del contratto, e ai quali, in ogni caso, deve essere fatto esplicito riferimento nel documento contrattuale».
12. L’articolo 82, paragrafi 1 e 2, della LGDCU prevede quanto segue:
«1. Si considerano clausole abusive tutte le clausole non oggetto di negoziato individuale e tutte le pratiche non autorizzate espressamente e che, in contrasto con il requisito della buona fede, determinino a danno del consumatore e dell’utente uno squilibrio significativo fra i diritti e gli obblighi delle parti nascenti dal contratto.
2. (...) Qualora il professionista affermi che una determinata clausola è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova».
13. L’articolo 83 della LGDCU così recita:
«Le clausole abusive sono nulle di pieno diritto e si considerano non apposte. A tal fine, il giudice, dopo aver sentito le parti, dichiara la nullità delle clausole abusive inserite nel contratto, il quale, tuttavia, resterà vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza tali clausole».
14. L’Orden del Ministerio de la Presidencia, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (decreto del ministero della presidenza del 5 maggio 1994 sulla trasparenza delle condizioni finanziarie applicate ai mutui ipotecari) (5), come modificato dal decreto ministeriale del 27 ottobre 1995 (6) (in prosieguo: il «decreto del 5 maggio 1994 »), si applicava unicamente ai mutui la cui garanzia ipotecaria aveva ad oggetto un’abitazione, conclusi da persone fisiche, a condizione che l’importo del prestito richiesto fosse inferiore o uguale a EUR 150 000. Oggi abrogato, tale decreto era in vigore dall’11 agosto 1994 al 29 aprile 2012, data in cui è entrato in vigore (7) il nuovo Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección...
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