Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 29 de julio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62018CC0460
ECLIECLI:EU:C:2019:646
Date29 July 2019
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 29 luglio 2019 (1)

Causa C-460/18 P

HK

contro

Consiglio e Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Pensioni – Pensione di reversibilità – Articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto – Condizioni per l’attribuzione – Nozione di “coniuge superstite” – Condizione relativa alla durata del matrimonio – Unioni non matrimoniali – Unione di fatto – Parità di trattamento – Proporzionalità – Articoli 20 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»






1. Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 maggio 2018, HK/Commissione (T‑574/16, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:252), di rigetto del suo ricorso, fondato su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), diretto all’annullamento della decisione della Commissione con cui quest’ultima gli ha negato, in applicazione di tale disposizione, il beneficio di una pensione di reversibilità a causa della durata inferiore a un anno del suo matrimonio con il funzionario deceduto e del mancato computo del precedente periodo di convivenza more uxorio.

2. Oltre che sulla problematica classica della motivazione della sentenza del Tribunale, la presente causa offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi, per la prima volta, sulla compatibilità dell’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto con il principio generale della parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in relazione alla situazione, da un lato, delle coppie di conviventi e, dall’altro, delle coppie sposate da meno di un anno al momento del decesso del coniuge funzionario e di quelle che raggiungerebbero la durata richiesta se si prendesse in considerazione il precedente periodo di vita comune.

3. Tale questione, dall’innegabile dimensione sociale, riveste evidentemente un notevole interesse per tutti i membri della funzione pubblica europea.

I. Contesto normativo

4. Lo Statuto è allegato al regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (2). Detto regolamento è stato modificato a più riprese e in particolare, nel 2004, dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (3).

5. Ai sensi dell’articolo 1 quinquies dello Statuto, nella sua versione applicabile alla controversia:

«1. Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale.

Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII».

(...)

5. Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all’istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nelle procedure disciplinari.

6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un’età pensionabile obbligatoria e di un’età minima per beneficiare di una pensione di anzianità».

6. L’articolo 79, primo comma, dello Statuto enuncia quanto segue:

«Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell’allegato VIII, il coniuge superstite di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto a una pensione di riversibilità pari al 60% della pensione di anzianità o dell’indennità di invalidità di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall’età, al momento del suo decesso».

7. L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell’allegato VII dello Statuto così dispone:

«1. L’assegno di famiglia è pari ad un importo di base di 170,52 EUR, maggiorato del 2% dello stipendio base del funzionario.

2. Ha diritto all’assegno di famiglia:

a) il funzionario coniugato;

b) il funzionario vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3;

c) il funzionario registrato come membro stabile di un’unione di fatto, a condizione che:

i) la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell’Unione europea o da un’autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un’unione di fatto,

ii) nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un’altra unione di fatto,

iii) i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore;

iv) la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente punto unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l’insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;

d) per decisione speciale e motivata dell’autorità che ha il potere di nomina [APN], presa sulla base di documenti probanti, il funzionario che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia».

8. L’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto prevede, per quanto riguarda la pensione di reversibilità per il coniuge superstite, quanto segue:

«Il coniuge superstite di un funzionario deceduto trovandosi in una delle posizioni di cui all’articolo 35 dello statuto beneficia, purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1 e dell’articolo 22 [dell’allegato VIII dello Statuto], di una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità che sarebbe stata versata al funzionario, se quest’ultimo avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla condizione di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente del funzionario siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso del funzionario sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell’esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio».

II. Fatti

9. HK, ricorrente, e la sig.ra N avevano iniziato a convivere nel 1994, a Liegi (Belgio).

10. La sig.ra N era funzionario della Commissione europea ed era assegnata al Centro comune di ricerca (JRC) di Siviglia (Spagna) dal 16 maggio 2005.

11. Essendo affetto da diabete di tipo II, il ricorrente non poteva lavorare né seguire corsi di formazione; in tali circostanze, la sig.ra N provvedeva alle esigenze della coppia.

12. Il ricorrente e la sig.ra N si sono sposati a Liegi il 9 maggio 2014.

13. La sig.ra N è deceduta l’11 aprile 2015.

14. Il ricorrente è stato informato oralmente dalla Commissione, in data 14 aprile 2015, che non aveva diritto a una pensione di reversibilità (in prosieguo: la «decisione controversa»).

15. Il 15 giugno 2015 il ricorrente ha proposto reclamo contro la decisione controversa.

16. Con decisione del 15 settembre 2015, la Commissione ha respinto tale reclamo a causa della durata insufficiente del matrimonio, ossia inferiore a un anno, nonché del fatto che il precedente periodo di convivenza more uxorio non poteva essere preso in considerazione per raggiungere la durata richiesta.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

17. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 18 febbraio 2016, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e al risarcimento del danno morale subito.

18. In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 (4), la causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016.

19. Per quanto riguarda la domanda diretta all’annullamento della decisione controversa, il ricorrente ha fatto valere un’eccezione di illegittimità dell’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto, sostenuta da due censure vertenti, in primo luogo, sul carattere «arbitrario e inadeguato» del criterio di ammissibilità alla pensione di reversibilità e, in secondo luogo, su una discriminazione basata sulla violazione dell’articolo 21 della Carta e dell’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (5).

20. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, condannando HK a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

IV. Conclusioni delle...

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