Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 21 de noviembre de 2019.
| Jurisdiction | European Union |
| Date | 21 November 2019 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
GIOVANNI PITRUZZELLA
presentate il 21 novembre 2019 (1)
Causa C‑584/18
D.Z.
contro
Blue Air – Airline Management Solutions SRL e altri
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Tribunale distrettuale di Larnaka, Cipro)]
«Rinvio pregiudiziale – Controllo alle frontiere, asilo e immigrazione – Attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri – Decisione n. 565/2014/UE – Effetto diretto – Regolamento n. 261/2004 – Negato imbarco – Nozione – Errore nella valutazione dell’adeguatezza dei documenti di viaggio – Clausole limitative della responsabilità del vettore aereo»
1. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto delle presenti conclusioni, l’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Tribunale distrettuale di Larnaka, Cipro) pone alla Corte cinque questioni vertenti sull’interpretazione della decisione n. 565/2014 (2) e del regolamento n. 261/2004 (3). Tali questioni sono sorte nell’ambito di una controversia tra D.Z. e Blue Air – Airline Management Solutions S.R.L. (in prosieguo: «Blue Air») avente ad oggetto il rifiuto di quest’ultima di imbarcare D.Z. su un volo in partenza da Larnaka (Cipro) e a destinazione di Bucarest (Romania).
Quadro giuridico
2. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (4), la Romania è tenuta dal 1º gennaio 2007, data della sua adesione all’Unione, ad assoggettare all’obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 539/2001 (5). A norma del paragrafo 2 di tale articolo, le disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti le condizioni ed i criteri per il rilascio di visti uniformi nonché le disposizioni riguardanti il riconoscimento reciproco dei visti e l’equipollenza tra i documenti di soggiorno ed i visti sono vincolanti per la Romania a partire dalla data di adesione, sebbene esse non si applichino fino all’adozione di una decisione del Consiglio in tal senso. La Romania è quindi tenuta a rilasciare visti nazionali, d’ingresso o di transito, ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un documento di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen oppure in possesso di un documento simile rilasciato da Cipro, dalla Bulgaria o dalla Croazia, che, come la Romania, non fanno ancora parte dello spazio Schengen. Al fine di evitare di imporre alla Romania e agli Stati membri che hanno aderito all’Unione a partire dal 1° maggio 2004, oneri amministrativi ingiustificati, nella fase precedente al loro ingresso nello spazio Schengen, sono state adottate le decisioni n. 895/2006 (6), n. 582/2008 (7) e, da ultimo, la decisione n. 565/2014, che ha abrogato le prime due e concerne unicamente la Romania, la Bulgaria, Cipro, e la Croazia.
3. In base al suo articolo 1, la decisione n. 565/2014, applicata sia da Cipro che dalla Romania all’epoca dei fatti del procedimento principale, «introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al quale la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono riconoscere unilateralmente come equipollenti al loro visto nazionale di transito, o per soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, i documenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3 [di tale] decisione, rilasciati ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (…) n. 539/2001».
4. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 565/2014, la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono considerare equipollenti al loro visto nazionale, indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i documenti elencati alle lettere da a) a c) di tale paragrafo, rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen. Conformemente al paragrafo 3 di detto articolo se decidono di applicare la decisione n. 565/2014, «la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania riconoscono tutti i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati, a meno che non siano apposti su documenti di viaggio che non riconoscono o su documenti di viaggio rilasciati da un paese terzo con il quale non intrattengono relazioni diplomatiche».
5. Ai termini dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 565/2014 «[s]e decidono di applicare l’articolo 2, la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania possono considerare equipollenti [al loro visto nazionale]» i visti e permessi elencati alle lettere a) e b) di tale paragrafo, rilasciati da questi stessi Stati membri, a meno che non siano apposti su documenti di viaggio che non riconoscono o su documenti di viaggio rilasciati da un paese terzo con il quale non intrattengono relazioni diplomatiche. Il paragrafo 2 di tale articolo precisa che i documenti rilasciati da Cipro che possono essere riconosciuti sono elencati all’allegato III della decisione n. 565/2014.
6. Conformemente all’articolo 5, primo comma, della decisione n. 565/2014 «la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la presente decisione entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea». Il 6 settembre 2014, la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, conformemente all’articolo 5, primo comma, della decisione n. 565/2014 l’informazione seguente per quanto concerne la Romania: «La Romania applica la decisione n. 565/2014/UE e, a norma del suo articolo 3, considera equipollenti ai visti rumeni i visti nazionali e i permessi di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria, da Cipro e dalla Croazia, elencati rispettivamente agli allegati I, II e III» (8).
7. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 539/2001, i cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento devono essere in possesso di visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Il Kazakistan è incluso in tale lista.
8. L’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004 precisa che, ai fini di tale regolamento, si intende per «negato imbarco» «il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati».
9. Ai termini dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, «[i]n caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell’articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9».
10. L’articolo 15, del regolamento n. 261/2004, intitolato «Irrinunciabilità», stabilisce, al suo paragrafo 1, che «gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti da [tale] regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto».
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedura dinanzi alla Corte
11. D.Z. attore nel procedimento principale, è un cittadino del Kazakistan. Blue Air, convenuta nel procedimento principale, è una società rumena, registrata a Cipro nel 2015, che ha stabilito il suo centro di attività in tale Stato membro.
12. Il 6 settembre 2015 D.Z. si è recato all’aeroporto di Larnaca per imbarcarsi su un volo della convenuta a destinazione di Bucarest, sul quale aveva una prenotazione confermata. Il soggiorno di D.Z. a Bucarest doveva durare dal 6 al 12 settembre 2015, data in cui era previsto il volo di ritorno da Bucarest a Larnaca con un altro vettore aereo. Scopo del viaggio era la partecipazione di D.Z. a due esami dell’ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), che si sarebbero tenuti il 7 settembre a Bucarest.
13. All’epoca dei fatti del procedimento principale, D.Z. era in possesso di un passaporto valido rilasciato dal Kazakistan nonché di un permesso di soggiorno temporaneo nel territorio della Repubblica di Cipro, rilasciato a Nicosia il 15 giugno 2015 e con durata fino al 6 aprile 2016. Sebbene l’ordinanza di rinvio non lo affermi in modo esplicito, sembra pacifico che tale permesso di soggiorno rientrasse fra quelli che figurano all’allegato III della decisione n. 565/2014 (9), riconosciuti dalla Romania conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 565/2014.
14. Prima della data prevista per la sua partenza in Romania, D.Z. aveva presentato domanda in modalità elettronica per il rilascio di un visto di ingresso in Romania tramite la pagina internet del ministero degli affari esteri di tale Stato membro. Rispondendo al relativo questionario, D.Z. aveva dichiarato rientrare nella seguente categoria: «I hold a short-stay issued by Bulgaria, Cyprus or Croatia». La risposta ricevuta dal ministero degli affari esteri della Romania era stata che non vi era alcun obbligo di munirsi di visto d’ingresso se la durata del suo soggiorno in tale Stato membro non avesse superato i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
15. Recatosi in tempo utile all’aeroporto di Larnaca, D.Z. è stato sottoposto al controllo dei documenti di viaggio da parte degli impiegati della società privata che agisce in qualità di mandataria della società Blue Air a Cipro. D.Z. aveva con sé e ha mostrato, oltre al passaporto e al permesso di soggiorno cipriota, la richiesta di visto inoltrata tramite la...
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