Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 10 novembre 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:894
Date10 November 2020
Celex Number62019CC0578
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 10 novembre 2020 (1)

Causa C578/19

X

contro

Kuoni Travel Ltd,

con l’intervento di

ABTA Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 90/314/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – Contratto avente ad oggetto un viaggio “tutto compreso” stipulato tra un organizzatore di viaggi e un consumatore – Responsabilità dell’organizzatore di viaggi per la buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto da parte di altri prestatori di servizi – Esenzione da responsabilità – Avvenimento non prevedibile né risolvibile dall’organizzatore di viaggi o dal prestatore di servizi – Danno risultante dalle azioni di un dipendente di un albergo che agisce in veste di prestatore di servizi in forza del contratto – Nozione di “prestatore di servizi”»






I. Introduzione

1. «Come osservato in passato da un giudice di epoca vittoriana, Lord Justice Bramwell, passare da categorie giuridiche quali il contratto e l’evento dannoso alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale significa passare da espressioni della lingua comune a un vocabolario specialistico. (…). Detto giudice pensava di certo all’approccio empirico del sistema di common law, radicato in una serie di situazioni di fatto nate da diverse forme di ricorso e che occorreva contrapporre alla sistematizzazione fortemente razionalizzata dei rapporti giuridici alla base del diritto romano delle obbligazioni. [Nel sistema di common law,] [u]n’azione fondata su un contratto o su un evento dannoso è un’azione basata su un insieme particolare di fatti, “il merito della causa”, mentre un’azione a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale è un’azione definita da un sistema formale di rapporti giuridici. (...) Il diritto inglese delle obbligazioni (…) mostra ben poco interesse per i rapporti giuridici formalizzati (…); la questione della responsabilità è ivi circoscritta a una “situazione di fatto la cui esistenza autorizza una persona a ottenere dal giudice la condanna di un’altra persona al risarcimento”. (...) Il sistema di civil law, invece, ravvisa nella responsabilità un inadempimento di un’obbligazione preesistente e vincolante. La responsabilità è ivi una questione di mancato adempimento di un vinculum juris, il rapporto di diritto. Tuttavia, il problema è in realtà più complesso (…). Il termine responsabilità contrattuale implica il recepimento nel contratto della nozione di “responsabilità da evento dannoso (delitto e quasi delitto)”, il che comporta che la nozione di “inadempimento di un’obbligazione contrattuale” venga fatta rientrare nel regime della responsabilità per illecito» (2).

2. Questo estratto consente di illustrare e di meglio comprendere la portata delle disparità tra le normative e le prassi dei diversi Stati membri in materia di viaggi «tutto compreso». È al fine di porre rimedio a queste disparità che il legislatore dell’Unione ha stabilito regole comuni che hanno consentito non soltanto agli operatori di uno Stato membro di proporre i propri servizi in altri Stati membri, ma anche ai consumatori dell’Unione di beneficiare di condizioni paragonabili a prescindere dallo Stato membro in cui hanno acquistato il viaggio «tutto compreso» (3).

3. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, sottoposta alla Corte dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito), verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, seconda parte, della direttiva 90/314.

4. Detta domanda è stata proposta nel quadro di una controversia che contrappone X, una viaggiatrice residente nel Regno Unito, alla Kuoni Travel Ltd (in prosieguo: la «Kuoni»), un organizzatore di viaggi stabilito nel Regno Unito, vertente su una richiesta di risarcimento del danno avanzata in ragione della cattiva esecuzione di un contratto avente ad oggetto un viaggio «tutto compreso» stipulato tra X e la Kuoni.

5. Il giudice del rinvio desidera sapere, essenzialmente, se un organizzatore di viaggi «tutto compreso» possa beneficiare dell’esonero da responsabilità previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, seconda parte, della direttiva 90/314 quando l’inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto concluso da detto organizzatore con un consumatore sia conseguenza delle azioni di un dipendente di un prestatore di servizi chiamato ad adempiere detto contratto.

6. La presente causa offre quindi alla Corte l’occasione di precisare i presupposti per l’insorgenza della responsabilità di un organizzatore di viaggi quando un dipendente di un prestatore di servizi di detto organizzatore commette un’aggressione e uno stupro a danno di una persona che ha stipulato con tale organizzatore un contratto avente ad oggetto un viaggio «tutto compreso».

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

7. L’articolo 2, punti 2 e 4, della direttiva 90/314, così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

2) organizzatore: la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore;

(...)

4) consumatore: la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (“il contraente principale”) o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (“gli altri beneficiari”) o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso (“il cessionario”);

(...)».

8. L’articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, di tale direttiva così dispone:

«[Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore, l’organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza], ove indicato, egli ha diritto ad essere indennizzato dall’organizzatore o dal venditore, secondo quanto dispone la legge dello Stato membro interessato, per inadempienza contrattuale, tranne nel caso in cui:

(...)

ii) l’annullamento, ad esclusione dell’eccesso di prenotazioni, sia dovuto a cause di forza maggiore, ossia a circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata».

9. L’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, della direttiva di cui trattasi dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell’organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.

2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l’organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l’inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto:

— le mancanze constatate nell’esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore,

— tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile,

— tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore come definito all’articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii), o ad un avvenimento che l’organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere.

Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto deve agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà.

Per quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.

Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale».

10. La direttiva 90/314 è stata abrogata con effetto dal 1° luglio 2018 dalla direttiva (UE) 2015/2302 (4). Tuttavia, la direttiva 90/314 trova applicazione nel caso di specie in considerazione della data dei fatti oggetto della controversia principale.

B. Diritto del Regno Unito

1. Regolamento del 1992

11. Il Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulation 1992 (regolamento del 1992 sui viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso) del 22 dicembre 1992 (5) (in prosieguo: il «regolamento del 1992») ha recepito la direttiva 90/314 nel Regno Unito.

12. L’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento del 1992 così prevede:

«1. La controparte del contratto è responsabile nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da tale parte sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatti salvi i rimedi o i diritti ad agire che la controparte può far valere nei confronti di tali altri prestatori di servizi.

2. La controparte del contratto è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi...

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