Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 21 de enero de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:51
Date21 January 2021
Celex Number62019CC0051
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 21 gennaio 2021(1)

Cause riunite C51/19 P e C64/19 P

World Duty Free Group, SA, già Autogrill España, SA

contro

Commissione europea (C51/19 P)

e

Regno di Spagna

contro

World Duty Free Group, SA, già Autogrill España, SA,

Commissione europea (C64/19 P)

«Impugnazione – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero – Nozione di aiuto di Stato – Selettività»






1. Le presenti cause riunite hanno ad oggetto le impugnazioni introdotte rispettivamente da World Duty Free Group SA, già Autogrill España SA, (in prosieguo: «WDFG») (causa C-51/19 P), e dal Regno di Spagna (causa C-64/19 P) contro la sentenza del 15 novembre 2018, World Duty Free Group/Commissione (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso ex articolo 263 TFUE presentato da WDFG e diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere, cui la Spagna ha dato esecuzione (in prosieguo la: «decisione contestata») (3) e, in subordine, dell’articolo 4 della medesima decisione.

2. Le presenti impugnazioni fanno parte di una serie di otto cause parallele aventi ad oggetto l’annullamento delle sentenze con cui il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati da alcune società spagnole contro la decisione contestata o contro la decisione 2011/282/UE della Commissione del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere, cui la Spagna ha dato esecuzione (in prosieguo la: «decisione del 12 gennaio 2011») (4).

I. I fatti, la misura controversa e la decisione contestata

3. Il 10 ottobre 2007, a seguito di svariate interrogazioni scritte postele nel corso del 2005 e del 2006 da membri del Parlamento europeo, nonché di una denuncia di un operatore privato di cui era stata destinataria nel corso del 2007, la Commissione europea ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’attuale articolo 108, paragrafo 2, TFUE (5) (in prosieguo: la «decisione di avvio»), in relazione al dispositivo previsto all’articolo 12, paragrafo 5, introdotto nella Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge spagnola relativa all’imposta sulle società) dalla Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (legge 24/2001, recante adozione di misure in materia fiscale, amministrative e di ordine sociale), del 27 dicembre 2001 (6), e riportato dal Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Regio Decreto Legislativo 4/2004, che approva il testo modificato della legge relativa all’imposta sulle società, in prosieguo: il « TRLIS»), del 5 marzo 2004 (in prosieguo: la «misura controversa»). La misura controversa prevede che qualora l’acquisizione di una partecipazione azionaria in una «società estera» da parte di un’impresa soggetta ad imposta in Spagna sia almeno del 5% e la medesima partecipazione sia detenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno, l’avviamento (7) finanziario (8) che ne deriva può essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell’imposta sulle società cui è soggetta l’impresa. La misura controversa precisa che, per essere qualificata come «società estera», una società deve essere assoggettata a un’imposta identica a quella prevista in Spagna e le sue entrate devono derivare principalmente da attività imprenditoriali all’estero.

4. Il 28 ottobre 2009, la Commissione ha adottato la decisione contestata, con la quale ha chiuso il procedimento di indagine formale relativamente alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate in seno all’Unione europea. Dopo aver indicato, al considerando 19 di tale decisione, che «[s]econdo i principi fiscali spagnoli, ad eccezione della misura controversa, l’avviamento può essere ammortizzato solo in seguito a un’aggregazione d’imprese, derivante dall’acquisizione o dal conferimento degli attivi detenuti da imprese indipendenti o successivamente a una fusione o a una scissione» e dopo aver precisato, al considerando 20, che «[i]l concetto di avviamento finanziario di cui alla [misura controversa] introduce (…) nell’ambito delle acquisizioni di partecipazioni una nozione utilizzata in genere nel conferimento di attivi o in operazioni di aggregazione d’imprese», la Commissione ha ritenuto che tale misura fosse selettiva poiché favoriva esclusivamente alcuni gruppi d’imprese che effettuano determinati investimenti all’estero e che «questo carattere specifico del regime non [fosse] giustificato dalla natura del regime stesso» (v. considerando 89). Secondo la Commissione, tale conclusione doveva considerarsi valida indipendentemente dal fatto che il sistema di riferimento fosse definito come «una normativa sul trattamento fiscale dell’avviamento finanziario ai sensi del sistema tributario spagnolo» (v. considerando 89 e da 92 a 114) o come «il trattamento fiscale dell’avviamento derivante da un interesse economico acquisito in un’impresa avente sede in uno Stato diverso dalla Spagna» (v. considerando 89 e da 115 a 119). All’articolo 1, paragrafo 1, della decisione contestata, la Commissione ha dichiarato «il regime di aiuto cui la Spagna ha dato esecuzione in forza [della misura controversa] (…) incompatibile con il mercato comune per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari per effettuare acquisizioni intracomunitarie» e, all’articolo, 4 ha disposto il recupero degli aiuti corrispondenti alle riduzioni fiscali accordate in base a tale regime (9).

5. La Commissione ha mantenuto aperto il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate al di fuori dell’Unione, in attesa di ulteriori elementi che le autorità spagnole si erano impegnate a fornirle. Questa parte del procedimento è stata chiusa con l’adozione della decisione del 12 gennaio 2011, con cui la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno il regime di aiuto posto in esecuzione dalla Spagna in forza della misura controversa, anche nella parte in cui si applica ad acquisizioni di partecipazioni azionarie in imprese aventi sede al di fuori dell’Unione.

II. Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

6. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2010, WDFG ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione contestata. Con sentenza del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (10), il Tribunale ha accolto il ricorso con la motivazione che la Commissione aveva applicato erroneamente il requisito di selettività previsto all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (in prosieguo: la «sentenza Autogrill España/Commissione»). Il Tribunale ha altresì annullato la decisione del 12 gennaio 2011 con sentenza del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (11) (in prosieguo: la «sentenza Banco Santander e Santusa/Commissione»).

7. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 gennaio 2015, la Commissione ha impugnato la sentenza Autogrill España/Commissione. Tale impugnazione, che è stata registrata con il numero C‑20/15 P, è stata riunita all’impugnazione, registrata con il numero C‑21/15 P, che la Commissione aveva proposto avverso la sentenza Banco Santander e Santusa/Commissione. Con decisioni del presidente della Corte del 19 maggio 2015, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna sono stati autorizzati ad intervenire nelle cause riunite a sostegno delle conclusioni di WDFG e di Banco Santander e Santusa. Con sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (12) (in prosieguo: la «sentenza WDFG»), la Corte ha annullato la sentenza Autogrill España/Commissione, rinviato la causa dinanzi al Tribunale e riservato in parte le spese. La Corte ha altresì annullato la sentenza Banco Santander e Santusa/Commissione.

8. Il 15 novembre 2018, il Tribunale ha adottato la sentenza impugnata, con la quale ha respinto il ricorso di WDFG, ha condannato quest’ultima a sostenere le proprie spese e quelle della Commissione e ha dichiarato che la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna avrebbero sopportato ciascuno le proprie spese (13).

III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

9. Con atto introduttivo d’istanza depositato alla cancelleria della Corte rispettivamente il 25 e il 29 gennaio 2019, WDFG e il Regno di Spagna hanno introdotto le presenti impugnazioni.

10. Nella causa C-51/19, WDFG conclude per l’annullamento della sentenza impugnata, l’annullamento della decisione contestata a seguito di accoglimento del suo ricorso dinanzi al Tribunale e la condanna della Commissione alle spese. Il Regno di Spagna conclude per l’accoglimento dell’impugnazione di WDFG, l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna della Commissione alle spese. Nella causa C-64/19, il Regno di Spagna conclude per l’annullamento della sentenza impugnata, l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione contestata nella misura in cui dichiara che la misura controversa costituisce un aiuto di Stato e la condanna della Commissione alle spese. La Repubblica federale di Germania conclude in entrambe le cause per l’accoglimento delle impugnazioni. La Commissione conclude, in entrambe le cause, per il rigetto delle impugnazioni e la condanna dei ricorrenti alle spese.

IV. Analisi

A. Osservazioni preliminari

1. Sull’analisi della selettività delle misure fiscali

11. Affinché una...

To continue reading

Request your trial
8 practice notes
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 26 January 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 Enero 2023
    ...citée). 38 Voir mes conclusions dans les affaires jointes World Duty Free Group et Espagne/Commission (C‑51/19 P et C‑64/19 P, EU:C:2021:51, point 17). 39 Voir arrêt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (C‑885/19 P et C‑898/19 P, EU:C:2022:859, point 67). 40 Voir déjà......
  • Axa Mediterranean Holding, SA v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 Octubre 2021
    ...generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni nelle cause riunite World Duty Free Group e Spagna/Commissione (C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:51), si deve necessariamente constatare che gli argomenti avanzati dalla ricorrente contengono una critica precisa e circostanziata della motivazio......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 2 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 Septiembre 2021
    ...du point 126 de mes conclusions dans les affaires jointes World Duty Free Group et Espagne/Commission (C‑51/19 P et C‑64/19 P, EU:C:2021:51). 11 Voir points 65 et 66 de l’arrêt 12 Voir points 66 et 67 de l’arrêt attaqué. 13 Note explicative de la Commission du 21 septembre 2000 adressée au ......
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 16 December 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 Diciembre 2021
    ...des Generalanwalts Pitruzzella in den verbundenen Rechtssachen World Duty Free Group und Spanien/Kommission (C‑51/19 P und C‑64/19 P, EU:C:2021:51, Nr. 42) (Hervorhebung nur hier). 41 Urteil vom 16. März 2021, Kommission/Polen (C‑562/19 P, EU:C:2021:201). 42 Urteil vom 16. März 2021, Kommis......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 26 January 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 Enero 2023
    ...citée). 38 Voir mes conclusions dans les affaires jointes World Duty Free Group et Espagne/Commission (C‑51/19 P et C‑64/19 P, EU:C:2021:51, point 17). 39 Voir arrêt du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (C‑885/19 P et C‑898/19 P, EU:C:2022:859, point 67). 40 Voir déjà......
  • Axa Mediterranean Holding, SA v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 Octubre 2021
    ...generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni nelle cause riunite World Duty Free Group e Spagna/Commissione (C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:51), si deve necessariamente constatare che gli argomenti avanzati dalla ricorrente contengono una critica precisa e circostanziata della motivazio......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 2 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 Septiembre 2021
    ...du point 126 de mes conclusions dans les affaires jointes World Duty Free Group et Espagne/Commission (C‑51/19 P et C‑64/19 P, EU:C:2021:51). 11 Voir points 65 et 66 de l’arrêt 12 Voir points 66 et 67 de l’arrêt attaqué. 13 Note explicative de la Commission du 21 septembre 2000 adressée au ......
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 16 December 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 Diciembre 2021
    ...des Generalanwalts Pitruzzella in den verbundenen Rechtssachen World Duty Free Group und Spanien/Kommission (C‑51/19 P und C‑64/19 P, EU:C:2021:51, Nr. 42) (Hervorhebung nur hier). 41 Urteil vom 16. März 2021, Kommission/Polen (C‑562/19 P, EU:C:2021:201). 42 Urteil vom 16. März 2021, Kommis......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT