Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 11 February 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:115
Date11 February 2021
Celex Number62020CC0648
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate l’11 febbraio 2021 (1)

Causa C648/20 PPU

Svishtov Regional Prosecutor’s Office

contro

PI

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Westminster Magistrates’ Court (Tribunale di Westminster, Regno Unito)]

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto nazionale e mandato d’arresto europeo emessi dal pubblico ministero di uno Stato membro – Tutela giurisdizionale effettiva – Assenza di controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata a tale Stato membro – Diritto alla libertà – Articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»






I. Introduzione

1. I procedimenti relativi all’emissione di un mandato d’arresto europeo presentano notevoli differenze tra gli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda le autorità designate come «autorità giudiziaria emittente» e «autorità giudiziaria dell’esecuzione», ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (3). Esistono differenze anche per quanto concerne i mezzi di ricorso predisposti dagli Stati membri per consentire alle persone oggetto di un mandato d’arresto europeo di contestare dinanzi a un giudice le condizioni per l’emissione di tale mandato d’arresto e della decisione nazionale su cui quest’ultimo deve essere fondato.

2. Di fronte alla diversità di tali sistemi processuali, la Corte ha proceduto ad elaborare una giurisprudenza che pone l’accento sulla natura giudiziaria delle autorità emittenti e di esecuzione chiamate a cooperare nell’ambito di un procedimento di consegna fondato sulla decisione quadro 2002/584 (4).

3. Adottando un’interpretazione secondo la quale tali autorità giudiziarie non sono costituite soltanto da giudici o da organi giurisdizionali, ma anche, più in generale, da autorità che, come i membri del pubblico ministero, partecipano all’amministrazione della giustizia penale dello Stato membro di emissione o di esecuzione, la Corte ha ammesso che detta decisione quadro autorizza gli Stati membri ad istituire procedimenti diversi ai fini dell’emissione o dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

4. Ciò detto, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il margine di discrezionalità di cui dispongono in tal modo gli Stati membri deve essere esercitato nel rispetto dei requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva delle persone oggetto di un mandato d’arresto europeo, in quanto quest’ultimo è idoneo a ledere il diritto alla libertà garantito dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (5).

5. In ciascuna causa sottoposta al suo esame, la Corte deve pertanto verificare se il sistema processuale di cui trattasi operi una conciliazione equilibrata tra il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle persone oggetto di un mandato d’arresto europeo e l’efficacia del sistema di consegna istituito dalla decisione quadro 2002/584.

6. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale solleva, in sostanza, la questione della compatibilità con tale decisione quadro di un sistema processuale in base al quale, quando il mandato d’arresto europeo e la decisione giudiziaria nazionale sulla quale tale mandato d’arresto si innesta sono entrambi adottati da un pubblico ministero nella fase preliminare del procedimento penale, il solo controllo giurisdizionale di tali decisioni che possa essere effettuato nello Stato membro emittente può avere luogo soltanto dopo la consegna della persona ricercata a tale Stato membro.

7. Nelle presenti conclusioni, esporrò le ragioni per le quali un siffatto sistema processuale non soddisfa, a mio avviso, i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

II. Contesto normativo

A. Decisione quadro 2002/584

8. L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così dispone:

«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

9. L’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della decisione quadro 2002/584 prevede quanto segue:

«1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

(...)

3. Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

10. L’articolo 8 di tale decisione quadro, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», al paragrafo 1, lettera c), così dispone:

«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

(...)

c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2».

11. Detta decisione quadro prevede, in allegato, un modello specifico che le autorità giudiziarie emittenti devono compilare indicando le informazioni specificamente richieste (6). La lettera b) di tale modello, relativa alla «[d]ecisione sulla quale si basa il mandato d’arresto europeo», menziona, al punto 1, un «[m]andato d’arresto o [una] decisione giudiziaria che abbia la stessa forza».

B. Diritto bulgaro

12. La decisione quadro 2002/584 è stata recepita nel diritto bulgaro dallo zakon za ekstraditsiata i evropeiskata zapoved za arest (legge sull’estradizione e sul mandato d’arresto europeo; in prosieguo: lo «ZEEZA») (7), il cui articolo 37 enuncia le disposizioni relative all’emissione di un mandato d’arresto europeo in termini pressoché identici a quelli dell’articolo 8 di tale decisione quadro.

13. Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, punto 1, dello ZEEZA, il pubblico ministero è competente, nella fase preliminare del procedimento penale, ad emettere un mandato d’arresto europeo nei confronti della persona sottoposta al procedimento. Durante tale fase del procedimento penale, la normativa bulgara non prevede la possibilità per un giudice di partecipare all’emissione del mandato d’arresto europeo o di esercitare un controllo di validità di tale mandato d’arresto, né prima né dopo l’emissione di quest’ultimo (8).

14. Ai sensi dell’articolo 200 del nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK»), in combinato disposto con l’articolo 66 dello ZEEZA, il mandato d’arresto europeo può essere oggetto di ricorso soltanto dinanzi alla procura sovraordinata.

15. Il collocamento in custodia cautelare di una persona sottoposta a procedimento penale è disciplinato, nella fase preliminare del procedimento penale, dall’articolo 64 del NPK.

16. A termini dell’articolo 64, paragrafo 1, del NPK, «[l]a misura del collocamento in custodia cautelare è adottata, durante il procedimento preliminare, dal tribunale di primo grado competente, su domanda del pubblico ministero».

17. Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, del NPK, il pubblico ministero può adottare un provvedimento che dispone il collocamento in detenzione della persona sottoposta al procedimento per una durata massima di 72 ore al fine di consentire la comparizione di quest’ultima dinanzi al giudice competente ad adottare, se del caso, una misura di collocamento in custodia cautelare. È il provvedimento adottato dal pubblico ministero ai sensi di tale disposizione che serve da fondamento al mandato d’arresto europeo, il quale è emesso parimenti dal pubblico ministero nella fase preliminare del procedimento penale.

III. Procedimento principale e questione pregiudiziale

18. Il procedimento dinanzi alla Westminster Magistrates’ Court (Tribunale di Westminster, Regno Unito) riguarda un mandato d’arresto europeo emesso dal rayonna prokuratura Svichtov (pubblico ministero presso la procura regionale di Svichtov, Bulgaria) il 28 gennaio 2020 in vista della consegna di PI, cittadino bulgaro, alla Repubblica di Bulgaria ai fini dell’esercizio di un’azione penale per un furto che egli avrebbe commesso l’8 dicembre 2019. PI è stato arrestato l’11 marzo 2020 nel Regno Unito sulla base di tale mandato d’arresto europeo ed è stato posto in stato di detenzione in attesa della sua consegna.

19. Nell’ambito del procedimento principale, PI si oppone all’esecuzione del mandato europeo emesso nei suoi confronti, sostenendo che la normativa bulgara non garantisce il doppio livello di tutela che deve essere garantito alle persone oggetto di un mandato d’arresto europeo. Egli si basa, a tale riguardo, sulla giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (9), e del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) (10), seguite dalle sentenze del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori di Lione e di Tours) (11), e del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie...

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