Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 22 de abril de 2021.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62020CC0030 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:322 |
| Date | 22 April 2021 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentate il 22 aprile 2021 (1)
Causa C‑30/20
RH
contro
AB Volvo,
Volvo Group Trucks Central Europe GmbH,
Volvo Lastvagnar AB,
Volvo Group España SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid, Spagna)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 7, punto 2 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Domanda di risarcimento del danno causato da un’intesa dichiarata contraria all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Designazione diretta del giudice competente – Luogo dell’acquisto dei beni – Luogo della sede sociale – Facoltà per gli Stati membri di istituire una concentrazione delle competenze»
I. Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale dello Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid, Spagna) verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un’azione proposta dalla RH, con sede a Cordova (Spagna), per il risarcimento del danno che le avrebbe causato una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (3), nei confronti di quattro società del gruppo Volvo le cui sedi, per tre di esse, sono situate in Stati membri diversi dal Regno di Spagna.
3. Alla Corte viene chiesto di precisare se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 designi direttamente il giudice competente, senza rinviare alle norme interne degli Stati membri.
4. Sebbene la risposta a tale questione sembri poter essere dedotta da talune decisioni della Corte e, più in particolare, dalle più recenti in materia di illeciti civili dolosi o colposi, risulta, segnatamente alla luce dei dubbi espressi dal giudice del rinvio, che essa dovrebbe essere integrata su altri tre punti strettamente connessi.
5. Infatti, gli obiettivi di certezza del diritto e di efficacia del complesso contenzioso del risarcimento dei danni causati da pratiche anticoncorrenziali giustificano che vengano fornite precisazioni utili ai giudici nazionali riguardo alla designazione del giudice territorialmente competente e alla coesistenza di diversi criteri di collegamento stabiliti nelle decisioni della Corte. La questione della libertà degli Stati membri di concentrare il trattamento di tale contenzioso dinanzi a giudici specializzati, sollevata da alcuni di essi nelle loro osservazioni scritte, dovrà parimenti essere esaminata in questa occasione.
6. Esporrò quindi le ragioni che mi inducono a considerare, in sostanza:
– che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 determina tanto la competenza internazionale quanto la competenza interna del giudice adito;
– che, nelle circostanze del procedimento principale, il giudice territorialmente competente è quello nel cui ambito di competenza territoriale si trova il luogo dell’acquisto dei beni di cui trattasi, e
– che gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito della loro organizzazione giurisdizionale, di scegliere di concentrare il trattamento delle controversie in materia di pratiche anticoncorrenziali dinanzi a taluni giudici specializzati, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
7. I considerando 15, 16 e 34 del regolamento n. 1215/2012 sono formulati come segue:
«(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.
(16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.
(...)
(34) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (5)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (6)] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni d[i detta] convenzione (...) e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».
8. All’interno del capo I del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», l’articolo 1, paragrafo 1, prevede quanto segue:
«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. (...)».
9. Il capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», contiene nella sezione 1, relativa alle «[d]isposizioni generali», gli articoli da 4 a 6.
10. L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:
«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
11. A termini dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
12. La sezione 2 di detto capo, intitolata «Competenze speciali», comprende gli articoli da 7 a 9.
13. L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 è così formulato:
«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(...)
2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».
14. L’articolo 26 di detto regolamento, che figura all’interno del capo II, sezione 7, intitolata «Proroga di competenza», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un’altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 24».
III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale
15. Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, la RH, avente sede a Cordova, ha acquistato per la propria attività di trasporto su strada, tra il 2004 e il 2009, cinque autocarri da un concessionario della Volvo Group España SA. La proprietà di uno degli autocarri è stata trasferita alla RH nel 2008, dopo essere stata oggetto di un contratto di leasing.
16. Il 19 luglio 2016 la Commissione europea ha adottato la decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri) [C(2016) 4673 final], la cui sintesi è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2017 (7).
17. Con tale decisione, la Commissione ha dichiarato l’esistenza di un’intesa tra quindici costruttori di autocarri, tra cui la AB Volvo, la Volvo Lastvagnar AB e la Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011, per quanto riguarda due categorie di prodotti, vale a dire gli autocarri di peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate (autocarri medi) e gli autocarri di peso superiore alle 16 tonnellate (autocarri pesanti), sia rigidi che articolati.
18. Ai sensi di detta decisione (8), «[l]’infrazione consisteva in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sugli aumenti dei prezzi lordi degli autocarri nel[lo Spazio economico europeo (SEE)]; tali accordi riguardavano inoltre le tempistiche e il trasferimento dei costi relativi all’introduzione di tecnologie a basse emissioni per autocarri medi e pesanti richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6. Le amministrazioni centrali dei destinatari sono state direttamente coinvolte nella discussione di prezzi, di aumenti dei prezzi e circa l’introduzione delle nuove norme in materia di emissioni fino al 2004. Almeno a partire dall’agosto 2002 le discussioni hanno avuto luogo mediante...
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