Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 17 de junio de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:497
Celex Number62019CC0894
Date17 June 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 17 giugno 2021 (1)

Causa C894/19 P

Parlamento europeo

contro

UZ

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Procedimento disciplinare – Molestie psicologiche ‐ Sanzione disciplinare – Retrocessione di un grado – Rigetto della domanda di assistenza della ricorrente – Ricorso di annullamento – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito di imparzialità oggettiva – Diritto di essere ascoltato»






I. Introduzione

1. Con la sua impugnazione, il Parlamento europeo chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2019, UZ/Parlamento (T‑47/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:650), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato la decisione del Segretario generale del Parlamento del 27 febbraio 2017, con cui è stata inflitta a UZ la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado AD 13, terzo scatto, al grado AD 12, terzo scatto, con azzeramento dei punti di merito acquisiti nel grado AD 13 e, dall’altro, ha respinto il ricorso quanto al resto.

2. Con la sua impugnazione incidentale, UZ chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione di rigetto della sua domanda di assistenza.

3. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sulla prima parte del primo motivo dell’impugnazione principale riguardante il presunto difetto di imparzialità del Parlamento nella conduzione dell’indagine disciplinare contro UZ. Il Parlamento sostiene che il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente che gli investigatori nominati non avrebbero offerto le garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio quanto alla loro imparzialità. Tale conclusione del Tribunale si fonderebbe, in primo luogo, su un travisamento dei fatti e, in secondo luogo, su una qualificazione giuridica errata della nozione di «imparzialità oggettiva».

4. La causa in esame offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sull’applicabilità dei principi che disciplinano tale nozione di «imparzialità oggettiva», già nota in vari settori dell’ordinamento giuridico dell’Unione, alla funzione pubblica, e più concretamente, all’indagine amministrativa condotta nell’ambito di procedimenti disciplinari.

II. Contesto normativo

5. L’articolo 24 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone quanto segue:

«L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».

6. L’articolo 86 di tale Statuto così dispone:

«1. Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l’ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

2. Quando elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell’autorità che ha il potere di nomina [(APN)] o dell’[Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)], questi ultimi possono avviare un’indagine amministrativa al fine di verificare l’esistenza di tale mancanza.

3. Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all’allegato IX».

7. Ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX di detto statuto:

«Sulla base della relazione d’indagine, dopo aver comunicato al funzionario interessato tutti gli elementi del fascicolo e dopo averlo ascoltato, l’[APN] può:

a) decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti del funzionario interessato; quest’ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure

b) decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare al funzionario un ammonimento; oppure

c) in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell'articolo 86 dello statuto,

i) decidere l’avvio della procedura disciplinare prevista alla sezione 4 del presente allegato; oppure

ii) decidere l’avvio di una procedura disciplinare di fronte alla commissione di disciplina».

8. L’articolo 16 di tale allegato, ai paragrafi 1 e 2, così recita:

«1. Il funzionario interessato è ascoltato dalla commissione; in questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o verbali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta. Egli può far citare testimoni.

2. Di fronte alla commissione, l’istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall’autorità con potere di nomina e che dispone degli stessi diritti del funzionario interessato».

9. L’articolo 22 di detto allegato è formulato come segue:

«1. Dopo aver sentito il funzionario, l’[APN] adotta la sua decisione conformemente al disposto degli articoli 9 e 10 del presente allegato, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione. La decisione deve essere motivata.

2. Se l’[APN] decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, essa ne informa immediatamente per iscritto il funzionario interessato. Il funzionario interessato può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale».

III. Fatti e decisione controversa

10. I fatti all’origine della controversia risultano dai punti da 1 a 27 della sentenza impugnata e, ai fini presente impugnazione, possono essere riassunti come segue.

11. UZ copriva un posto di capo unità presso il Parlamento dal 1º gennaio 2009. Ella era inquadrata, da ultimo, nel grado AD 13, terzo scatto.

12. Il 24 gennaio 2014, quattordici dei quindici membri della sua unità (in prosieguo: i «denuncianti») hanno presentato al segretario generale del Parlamento una domanda di assistenza, ai sensi dell’articolo 24 dello statuto, sostenendo di essere stati oggetto di molestie psicologiche da parte di UZ.

13. A seguito di tale domanda, il direttore generale della direzione generale del personale (in prosieguo: la «DG PERS») ha reso noto ai denuncianti che erano state disposte misure provvisorie. Si trattava in particolare dell’assegnazione della gestione del personale dell’unità interessata ad altra persona e dell’avvio di un’indagine amministrativa.

14. A seguito dell’avvio di un’indagine amministrativa, il 20 novembre 2014 UZ è stata sentita dal direttore generale della DG PERS.

15. Dopo la redazione di due relazioni, datate 3 marzo e 17 novembre 2015, UZ è stata sentita, rispettivamente il 17 giugno e il 2 dicembre 2015, dal direttore generale della DG PERS.

16. Con lettera del 6 gennaio 2016, UZ è stata informata dal segretario generale del Parlamento dell’adizione della commissione di disciplina per inadempimento degli obblighi statutari. Ella è stata sentita dalla commissione di disciplina il 17 febbraio, il 9 marzo, l’8 aprile e il 26 maggio 2016.

17. Il 25 luglio 2016 la commissione di disciplina ha adottato all’unanimità il parere con il quale, in primo luogo, ha proposto all’APN di sanzionare tutti gli illeciti commessi da UZ con una sanzione complessiva consistente in una retrocessione di grado, e, in secondo luogo, ha concluso nel senso che l’APN considerasse seriamente una sua riassegnazione ad un altro impiego tipo all’interno del segretariato generale.

18. Con decisione del 20 settembre 2016, il segretario generale del Parlamento ha autorizzato il direttore generale della DG PERS a rappresentarlo in occasione dell’audizione di UZ, prevista dall’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto, e lo ha incaricato di trasmettergli le eventuali osservazioni di quest’ultima riguardo al parere pronunciato dalla commissione di disciplina e trasmesso il 7 settembre 2016.

19. Con messaggio di posta elettronica del 4 ottobre 2016, il direttore generale della DG PERS ha invitato UZ a presentarsi, il 20 ottobre 2016, ad un’audizione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dello statuto, perché ella potesse far valere le sue osservazioni sul parere della commissione di disciplina.

20. Il 14 novembre 2016 UZ è stata sentita dal direttore generale della DG PERS. Nel corso di tale audizione ella ha consegnato una nota e ha chiesto l’assistenza del Parlamento a seguito di minacce che sarebbero state rivolte nei suoi confronti da membri della sua unità.

21. Su proposta del direttore generale della DG PERS, UZ è stata quindi assegnata, in via temporanea, ad un’altra unità.

22. Con decisione del 27 febbraio 2017, il segretario generale del Parlamento ha adottato la decisione di infliggere a UZ la sanzione disciplinare della retrocessione, nello stesso gruppo di funzioni, dal grado AD 13, terzo scatto, al grado AD 12, terzo scatto, con azzeramento dei punti di merito acquisiti nel precedente grado AD 13 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

23. Con lettera del 6 giugno 2017, UZ ha presentato all’AIPN del Parlamento un reclamo diretto contro la decisione controversa.

24. Con lettera del 14 giugno 2017, UZ ha presentato al segretario generale del Parlamento un reclamo diretto contro il rigetto implicito della sua domanda di assistenza. Con lettera del 20 luglio 2017, il direttore generale della DG PERS ha respinto tale domanda di assistenza.

25. Con lettera del 6 ottobre 2017, il presidente del Parlamento ha respinto i reclami di UZ formulati nelle lettere del 6 e del 14 giugno 2017.

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

26. Con atto introduttivo depositato...

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