Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 6 de mayo de 2021.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62019CC0545 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:372 |
| Date | 06 May 2021 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
del 6 maggio 2021 (1)
Causa C-545/19
Allianzgi-Fonds Aevn
contro
Autoridade Tributária e Aduaneira
(Domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) [Collegio arbitrale in materia tributaria (Centro di di arbitrato amministrativo), Portogallo])
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Diritto delle imposte dirette e libertà fondamentali – Libera circolazione dei capitali – Tassazione dei dividendi distribuiti a organismi d'investimento collettivo – Differenza di trattamento tra organismi d'investimento collettivo residenti e non residenti – Discriminazione attraverso una diversa tecnica di imposizione – Comparabilità nell’ambito della libera circolazione dei capitali – Giustificazione di diversi regimi di tassazione – Garanzia di una tassazione minima nello Stato di residenza – Proporzionalità di una diversa tecnica di imposizione»
I. Introduzione
1. Ci si chiede se la libera circolazione dei capitali imponga ad uno Stato membro di tassare gli strumenti di investimento non residenti e residenti in base al medesimo regime d’imposizione. A detta questione la Corte è chiamata a fornire una risposta nel presente caso. Infatti, il Portogallo ha deciso, nell'esercizio della propria autonomia fiscale, di mantenere, con riguardo agli strumenti d'investimento non residenti, l’ordinaria tassazione dei redditi da capitale mediante l'imposta sulle società a mezzo di una ritenuta alla fonte, qualora tali enti, nel rispettivo Stato di residenza, siano esenti dall'imposta sulle società oppure siano assoggettati a un’aliquota bassa.
2. Al contrario, gli strumenti d'investimento residenti sono tassati in base ad un diverso meccanismo del sistema fiscale (il Portogallo lo designa come una forma di tassazione in uscita). Essi vengono assoggettati a una cosiddetta imposta di bollo a cadenza trimestrale, la quale incide sull'intero patrimonio netto (inclusi, pertanto, i redditi da dividendi non distribuiti) dello strumento di investimento. A tal fine, i rispettivi redditi da dividendi sono esenti dall'imposta sulle società (nemmeno sotto forma di ritenuta alla fonte). Solo al momento del pagamento all’investitore viene applicata l’imposta portoghese sul reddito a livello di quest’ultimo soggetto.
3. Il Portogallo tassa quindi gli strumenti di investimento residenti e non residenti nella stessa misura, ma in modo diverso. Ciò comporta certamente anche delle differenze nell’imposizione in un verso o nell’altro. Nel caso di mancata distribuzione di dividendi allo strumento d'investimento, quest’ultimo, se stabilito sul territorio nazionale, subisce un onere fiscale significativamente più alto. In caso di distribuzione, invece, la situazione può essere molto diversa. Tuttavia, ciò si verifica solo qualora il soggetto passivo non residente sia esente o venga assoggettato ad un’aliquota bassa nel suo Stato di residenza.
4. Dato che le libertà fondamentali nel diritto tributario vietano «esclusivamente» una discriminazione dei casi transfrontalieri, nella fattispecie in esame le tassazioni degli strumenti d'investimento residenti e non residenti devono essere comparate le une con le altre. L'armonizzazione delle imposte sul reddito sarebbe utile al riguardo, ma non è stata ancora realizzata. Ciò solleva la successiva questione se la libera circolazione dei capitali possa soccorrere nel caso di specie oppure se, in assenza di situazioni comparabili, siano ammessi anche regimi di tassazione differenziati in base alla residenza e allo Stato membro, con la conseguenza che nel diritto dell'Unione debba essere tollerata una certa disparità nell’imposizione.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
5. Le norme pertinenti di diritto dell’Unione derivano dal TFUE. Particolare rilievo assume, al riguardo, la libera circolazione dei capitali di cui agli articoli 63 e 65 TFUE.
6. L’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, TFUE recita come segue:
«1. Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; …
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63».
B. Diritto dei trattati internazionali
7. L’articolo 10 della Convenzione relativa alla doppia imposizione (in prosieguo: la «CDI») tra la Repubblica portoghese e la Repubblica federale di Germania stabilisce a quale Stato spetti il diritto alla tassazione dei destinatari dei dividendi:
«1. I dividendi versati da una società con sede in uno Stato contraente ad una persona residente nell’altro Stato contraente possono essere tassati in tale ultimo Stato.
2. Tali dividendi possono però essere tassati anche nello Stato contraente nel quale abbia sede la società che versa i dividendi in base alla legge di detto Stato; tuttavia, l’imposta non può essere superiore al 15 % dell’importo lordo dei dividendi qualora il destinatario dei dividendi sia il beneficiario effettivo. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo il modo in cui dare attuazione a detta disposizione restrittiva. Il presente paragrafo non incide sulla tassazione della società quanto agli utili distribuiti a titolo di dividendi».
C. Diritto portoghese
8. Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, la normativa portoghese vigente negli anni controversi è la seguente:
9. In linea di principio, il Portogallo tassa i dividendi versati da un ente residente in Portogallo ad un altro ente con sede sul territorio nazionale o all’estero con un’imposta sulle società del 25% in forza della legge in materia di imposta sulle società (2). Detta imposta viene versata allo Stato portoghese da parte dell’ente distributore mediante ritenuta alla fonte.
10. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della legge in materia di imposta sulle società, i dividendi versati ad investitori stranieri che abbiano la forma giuridica di un ente sono, in linea di principio, esenti dall’imposta sulle società. L’unica deroga ammessa è il caso in cui detti investitori vengano tassati nello Stato di residenza ad un’aliquota dell’imposta sulle società inferiore al 60% di quella applicata in Portogallo.
11. Con il decreto legge n. 7/2015 del 13 gennaio 2015 veniva riformato il regime tributario degli investimenti collettivi. Da allora l’articolo 22 dello statuto delle agevolazioni fiscali (3) prevede un’esenzione dall’imposta sulle società relativa ai redditi da capitale per taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (in prosieguo: gli «OICVM»). Esso dispone quanto segue:
«1. Sono soggetti all’imposta sulle società, nei termini previsti dal presente articolo, i fondi di investimento mobiliare o immobiliare, nonché le società d’investimento mobiliare o immobiliare che sono costituiti e operano secondo la legislazione nazionale. (…)
3. Ai fini dell’accertamento degli utili imponibili non rilevano i redditi di cui agli articoli 5 [redditi da capitale], 8 [redditi da locazione e affitto] e 10 [plusvalenze] della legge in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (4) (…).
8. Le aliquote specifiche previste dall’articolo 88 della legge in materia di imposta sulle società si applicano, mutatis mutandis, al presente regime. (…)».
12. Il successivo paragrafo 10 aggiunge all’esenzione dei redditi da capitale dall’imposta sulle società un’esenzione dall’obbligo di prelevare la ritenuta cui è soggetto l’ente distributore. Esso recita nel modo seguente:
«Non vi è obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte dell’imposta sulle società nel caso dei redditi prodotti dai soggetti passivi di cui al paragrafo 1».
13. A tal riguardo, i redditi di un OICVM, che è costituito e opera secondo la legislazione portoghese, venivano però considerati - contrariamente all’articolo 22, paragrafo 3, dello statuto delle agevolazioni fiscali - non esenti nel primo anno successivo all’acquisizione della partecipazione, in forza dell’articolo 88, paragrafo 11, della legge in materia di imposta sulle società, il quale stabilisce, infatti:
«Sono assoggettati a tassazione specifica, con aliquota del 23%, gli utili distribuiti da enti assoggettati all’imposta sulle società a soggetti passivi, i quali beneficiano di esenzione totale o parziale, ivi compresi, in tal caso, i redditi da capitale, qualora le partecipazioni che danno diritto agli utili non siano rimaste ininterrottamente nella titolarità dello stesso soggetto passivo nell’anno precedente la data della loro distribuzione e non siano state conservate per il tempo necessario a completare detto periodo».
14. Il decreto-legge n. 7/2015 del 13 gennaio 2015 modificava altresì il Código do Imposto do Selo (Codice dell’imposta di bollo) e l’allegato elenco delle imposte di bollo, che contiene le norme sulla base imponibile. Con l’aggiunta della parte 29 dell’Allegato generale sull’imposta di bollo, la tassazione dell’intero patrimonio netto degli organismi di investimento collettivo che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 dello statuto sulle agevolazioni fiscali viene effettuata alle aliquote ivi stabilite.
15. Un OICVM, che è stato costituito e opera secondo la legislazione portoghese, è pertanto assoggettato – a decorrere dall’introduzione dell’articolo 22 dello statuto sulle agevolazioni fiscali – ad un’imposta più estesa sugli atti giuridici documentali (in prosieguo: la’«imposta di bollo»). Si tratta di un’imposta riscossa a cadenza trimestrale con aliquota pari allo 0,0125% sull’intero valore contabile netto...
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Opinion of Advocate General Kokott delivered on 29 September 2022.
...16 Vgl. hierzu meine Schlussanträge in den Rechtssachen Q (C‑133/13, EU:C:2014:2255, Nr. 48) und Allianzgi-Fonds Aevn (C‑545/19, EU:C:2021:372, Nrn. 64 bis 71 und 107) sowie Kokott, J., EU Tax Law, Beck, München, 2022, S. 150 und 151, Rn. 85, S. 152 und 153, Rn. 88. Zu Fällen mit reinem Dri......