Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 29 April 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:350
Date29 April 2021
Celex Number62019CC0783
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 29 aprile 2021(1)

Causa C783/19

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

contro

GB

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari – Servizi – Nozione di evocazione – Comparabilità tra i prodotti – DOP «Champagne» – Uso della denominazione «Champanillo» per servizi di ristorazione»






1. La domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto delle presenti conclusioni verte sull’interpretazione dell’articolo 103 del regolamento n. 1308/2013 (2).

2. Tale domanda è stata presentata nel quadro di una controversia tra il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (in prosieguo: il «CIVC») e GB avente ad oggetto l’uso nel commercio del segno CHAMPANILLO per designare dei locali commerciali adibiti ad attività di ristorazione.

I. Contesto giuridico

3. L’articolo 92, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1308/2013, inserito nella sezione 2 di tale regolamento, dispone quanto segue:

«1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all’allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16 (3).

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;

b) sull’assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e

c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità di cui alla presente sezione, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità».

4. Ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento:

«1. Ai fini della [sezione 2 del regolamento n. 1308/2013] si intende per:

a) “denominazione di origine”, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera (…)».

5. L’articolo 103, paragrafo 2, del medesimo regolamento, intitolato «Protezione», prevede:

«Le denominazioni di origine protette [(DOP)] e le indicazioni geografiche protette [(IGP)] e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili;

(…)».

6. Conformemente all’articolo 104, prima frase, del regolamento n. 1308/2013, «[l]a Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle [DOP] e delle [IGP] dei vini, accessibile al pubblico».

7. In forza dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, talune DOP di vini esistenti prima dell’entrata in vigore di tale regolamento sono automaticamente protette in virtù dello stesso e iscritte al registro di cui all’articolo 104 di detto regolamento. La denominazione «Champagne» è una DOP ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 registrata a livello dell’Unione (4) e protetta in forza dell’articolo 107, paragrafo 1, di tale regolamento in quanto esistente prima dell’entrata in vigore dello stesso. Questa denominazione è riservata ai vini spumanti di qualità (bianchi o rosé) quali definiti all’allegato VII, parte II, punto 5, del regolamento n. 1308/2013, prodotti, conformemente alle specifiche definite nel relativo disciplinare, in certe zone o villaggi dei dipartimenti francesi della Marne e dell’Aube nonché nella regione del Grand Est.

II. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

8. Il CIVC, appellante nel procedimento principale, è un organismo semi-pubblico dotato di personalità giuridica, riconosciuto in diritto francese e incaricato di proteggere gli interessi dei produttori di champagne. Il CIVC ha intentato un’azione dinanzi allo Juzgado mercantil de Barcelona (Tribunale di commercio di Barcellona, Spagna) al fine di ottenere da GB, appellato nel procedimento principale, la cessazione dell’uso, incluso nei social network (Instagram e Facebook), del segno CHAMPANILLO, il ritiro dal mercato e da Internet di ogni insegna e documento pubblicitario o commerciale sui quali figura detto segno nonché la soppressione del nome di dominio «champanillo.es». GB si è costituito in giudizio facendo valere che il segno CHAMPANILLO è utilizzato come nome commerciale di locali adibiti a ristorazione (dei «tapas bar» situati nella comunità autonoma di Catalogna), senza alcun rischio di confusione con i prodotti coperti dalla denominazione «Champagne» e senza alcun intento parassitario della rinomanza di tale denominazione.

9. Lo Juzgado mercantil de Barcelona (Tribunale di commercio di Barcellona) ha respinto tutte le domande del CIVC. Esso ha ritenuto che l’uso del segno CHAMPANILLO non integrasse un’evocazione in violazione della DOP «Champagne», poiché era diretto a designare non una bevanda alcolica ma dei locali di ristorazione – in cui non si commercializza champagne – e dunque dei prodotti diversi da quelli protetti dalla DOP, rivolti ad un pubblico diverso. Nei motivi di tale sentenza, lo Juzgado mercantil de Barcelona (Tribunale di commercio di Barcellona) ha rinviato all’orientamento espresso dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in una sentenza del 2016, in cui si è escluso che l’uso del termine CHAMPÌN per commercializzare una bevanda gassata senza alcol a base di frutta, destinata al consumo nel corso di feste per bambini, violasse la DOP «Champagne», data la differenza tra i prodotti interessati e il pubblico cui erano destinati e malgrado la somiglianza fonetica tra i due segni (5).

10. Il CIVC ha impugnato la sentenza dello Juzgado mercantil de Barcelona (Tribunale di commercio di Barcellona) dinanzi all’Audiencia provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna). Quest’ultima espone: i) che GB ha tentato per due volte di registrare il segno CHAMPANILLO come marchio presso l’ufficio dei brevetti spagnolo e che tali domande sono state respinte, con decisioni dell’8 febbraio 2011 e del 14 aprile 2015, a seguito di opposizione da parte del CIVC; ii) che GB utilizza come supporto grafico per pubblicizzare i suoi locali l’immagine di due coppe contenenti una bevanda spumante; iii) che il CIVC ha prodotto documenti che attestano che fino al 2015 GB commercializzava nei suoi locali un vino (6) spumante denominato «Champanillo» e che le vendite sono cessate solo a seguito di un intervento del CIVC.

11. Il giudice del rinvio rileva che sia l’articolo 13 del regolamento n. 510/2006 (7), sia l’articolo 103 del regolamento n. 1308/2013 tutelano le DOP in nei confronti di prodotti, con la sola eccezione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), che menziona altresì i servizi. Esso afferma provare dubbi circa la portata e la corretta interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulla protezione delle DOP in una situazione in cui il segno in conflitto con una tale denominazione è utilizzato nel commercio per designare non dei prodotti ma dei servizi.

12. È in tale contesto che l’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la portata della protezione di [una] denominazione di origine consenta di tutelarla non solo rispetto a prodotti simili, ma anche nei confronti di servizi che potrebbero essere connessi alla distribuzione diretta o indiretta di tali prodotti.

2) Se il rischio di violazione per evocazione di cui ai citati articoli dei regolamenti comunitari richieda che si esegua principalmente un’analisi della denominazione utilizzata[,] per determinarne l’effetto sul consumatore medio, o s[e], al fine di esaminare tale rischio di violazione per evocazione[,] occorra determinare in via preliminare se si tratti di prodotti uguali, prodotti simili o prodotti complessi che contengano, fra i loro componenti, un prodotto tutelato da una denominazione di origine.

3) Se il rischio di violazione per evocazione debba essere stabilito con parametri oggettivi quando sussista una coincidenza totale o molto elevata fra i nomi, o se debba essere graduato in considerazione dei prodotti e servizi evocativi ed evocati al fine di concludere che il rischio di evocazione è lieve o irrilevante.

4) Se la protezione prevista dalla normativa di riferimento nei casi di rischio di evocazione o sfruttamento sia una protezione specifica, propria delle peculiarità di questi prodotti, o se la protezione debba necessariamente essere collegata alle norme sulla concorrenza sleale».

13. Hanno presentato osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello statuto della Corte il CIVC, i governi francese e italiano e la Commissione. A titolo di misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 61...

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