Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 12 mai 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:381
Date12 May 2022
Celex Number62020CC0562
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 12 maggio 2022(1)

Causa C562/20

SIA «Rodl & Partner»

contro

Valsts ieņēmumu dienests

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Valutazione dei rischi effettuata dai soggetti obbligati – Applicazione automatica delle misure rafforzate di adeguata verifica – Paese terzo che presenta un rischio elevato di corruzione – Pubblicità delle sanzioni»






1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), concerne l’interpretazione e la validità di alcune disposizioni fondamentali della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (2).

2. Essa fornisce alla Corte l’occasione per chiarire la portata di diversi aspetti essenziali del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, fondato sull’approccio basato sul rischio, previsto da tale direttiva ed in particolare i contorni del margine di discrezionalità riconosciuto in materia agli Stati membri, nonché l’estensione degli obblighi a carico dei soggetti obbligati riguardo alla valutazione del rischio dei loro clienti e all’applicazione, nei confronti di questi, del livello appropriato di misure di adeguata verifica.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

3. L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 dispone, alle sue lettere c) e d) che «Le misure di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti:

c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari;

d) svolgere un controllo costante del rapporto d’affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse per tutta la durata di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all’origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute».

4. L’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, nella versione modificata dalla direttiva 2018/843, dispone che «[g]li Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, o in caso di modifica della situazione del cliente, oppure quando il soggetto obbligato è tenuto giuridicamente, nel corso dell’anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le pertinenti informazioni relative alla titolarità effettiva, o se i soggetti obbligati sono stati assoggettati a tale obbligo ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio».

5. L’articolo 18 della direttiva 2015/849, nella versione modificata dalla direttiva 2018/843, enuncia ai paragrafi 1 e 3:

«1. Nei casi di cui agli articoli da 18 bis a 24 e in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi. (…)

3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri e i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori indicativi di situazioni potenzialmente a più alto rischio, previsti all’allegato III».

6. Ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 1, primo comma e 2, della direttiva 2015/849:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative per violazione delle disposizioni che recepiscono la presente direttiva avverso le quali non sia stato presentato ricorso, vengano pubblicate dalle autorità competenti sul loro sito internet ufficiale subito dopo che la persona soggetta a sanzione è stata informata della decisione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone responsabili. (…)

2. Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di decisioni avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità competenti pubblicano immediatamente sul loro sito internet ufficiale anche tali informazioni e qualsiasi informazione successiva sull’esito del ricorso (…)».

7. L’allegato III alla direttiva 2015/849 dispone al suo punto 3, lettera b), che l’«elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicative di situazioni potenzialmente ad alto rischio di cui all’articolo 18, paragrafo 3», tra i «fattori di rischio geografici», include i «paesi che fonti credibili valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose».

B. Diritto lettone

8. La direttiva 2015/849 è stata trasposta nel diritto lettone dal Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums («legge sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione»), del 17 luglio 2008 (3) (in prosieguo: la «legge lettone antiriciclaggio»).

II. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

9. La ricorrente nel procedimento principale, la SIA «Rodl & Partner» (in prosieguo: la «Rodl & Partner»), è una società, stabilita in Lettonia, la cui attività consiste, inter alia, nel fornire servizi contabili, servizi di revisione contabile, nonché servizi di consulenza tributaria. Essa riveste la qualità di soggetto obbligato ai sensi della direttiva 2015/849.

10. Nel periodo compreso tra il 3 aprile 2019 e il 6 giugno 2019, funzionari dell’Ufficio per la prevenzione del riciclaggio di capitali acquisiti illecitamente (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde), dell’amministrazione tributaria lettone (Valsts ieņēmumu dienests; in prosieguo: il «VID»), hanno proceduto a controlli presso la Rodl & Partner. Nell’ambito di tali controlli, il VID ha constatato, inter alia, che la Rodl & Partner, quale soggetto obbligato, si era astenuta dall’effettuare e documentare una valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, conformemente alla legge lettone antiriciclaggio, riguardo a due suoi clienti: la fondazione It izglītības fonds (in prosieguo: la «fondazione») e la società SIA RBA Consulting (in prosieguo: la «RBA Consulting»).

11. Il primo cliente, ossia la fondazione, ha sede in Lettonia e ha lo scopo di promuovere il settore delle tecnologie dell’informazione presso gli studenti. Tale fondazione è divenuta cliente della Rodl & Partner il 25 ottobre 2016. La relativa scheda d’identità è stata firmata il 7 marzo 2017 da VR, cittadino della Federazione russa con permesso di soggiorno in Lettonia, che dirige la fondazione, in qualità di lavoratore dipendente. Nella suddetta scheda, come titolare effettivo della fondazione è stata identificata la società lettone nel suo insieme.

12. La Rodl & Partner ha considerato che per tale cliente il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dovesse essere valutato come basso. Per contro, il VID ha rilevato che risultava da un rapporto del 22 giugno 2018, pubblicato sul sito Internet del suddetto Ufficio del VID, nonché dalla prassi internazionale che il possibile impiego di organizzazioni non governative (in prosieguo: «ONG») figura tra le principali minacce di finanziamento del terrorismo. Pertanto, secondo il VID, la Rodl & Partner era tenuta a effettuare un esame approfondito del cliente tenuto conto anche del fatto che esso era collegato ad un paese terzo ad alto rischio di corruzione, ossia la Federazione russa.

13. Il secondo cliente, la RBA Consulting, è una società con sede in Lettonia, la cui attività consiste nel fornire servizi di pubbliche relazioni e comunicazione. Socio unico e titolare effettivo di tale società è un cittadino lettone. Dal 28 dicembre 2017, essa è cliente della Rodl & Partner. Anche per tale cliente la Rodl & Partner ha ritenuto che il profilo di rischio dovesse essere valutato come basso.

14. Per contro, a seguito dell’analisi degli estratti del conto corrente di tale società, il VID ha constatato che quest’ultima riceveva mensilmente bonifici di EUR 25 000 dalla Nord Stream 2 AG, una società controllata della società russa Gazprom. Inoltre, risultava che le relative fatture erano state emesse in base ad un contratto del 1º gennaio 2018 concluso tra la RBA Consulting e la Nord Stream 2 AG. A seguito di richiesta da parte del VID di produrre copia del suddetto contratto, la Rodl & Partner non ha fornito tale documento, affermando che essa aveva esaminato l’originale del contratto presso i locali del cliente. In tale contesto, il VID ha concluso che, nell’effettuare il controllo sul suo rapporto d’affari con detto cliente, la Rodl & Partner non aveva prestato sufficiente attenzione alle operazioni effettuate dalla RBA Consulting con la Nord Stream 2 AG, una società appartenente ad un ente con sede in un paese terzo ad alto rischio di corruzione.

15. Con provvedimento dell’11 luglio 2019 del VID, è stata inflitta alla Rodl & Partner una sanzione di EUR 3 000 per violazioni degli obblighi previsti dalla legge lettone antiriciclaggio. Sulla base di detto provvedimento, il VID ha pubblicato, l’11 agosto 2019, sul proprio sito web, informazioni riguardo alle infrazioni commesse dalla Rodl & Partner. Il provvedimento sanzionatorio è stato confermato con provvedimento del 13 novembre 2019 del direttore generale VID. La Rodl & Partner ha adito il giudice del...

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