Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 27 October 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:846
Date27 October 2022
Celex Number62021CC0144
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 27 ottobre 2022(1)

Causa C144/21

Parlamento europeo

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento – Decisione di esecuzione C (2020) 8797, del 18 dicembre 2020, che concede un’autorizzazione parziale per taluni usi del triossido di cromo – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) – Articolo 60, paragrafo 4 – Procedura di autorizzazione c.d. “socioecononomica” – Analisi dei rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente – Analisi dell’assenza di idonee sostanze o tecnologie alternative»






Indice


I. Presentazione del contesto normativo

II. Fatti all’origine della controversia

III. La decisione impugnata

IV. Conclusioni delle parti

V. Esame del ricorso

A. Argomenti delle parti

1. Sulla prima parte del motivo unico di ricorso relativa alla mancata valutazione conclusiva riguardo ai rischi per la salute umana e per l’ambiente

2. Sulla seconda parte del motivo unico relativa al mancato accertamento dell’assenza di idonee sostanze o tecnologie alternative per gli usi 2, 4 e 5

3. Sulla terza parte del motivo unico relativa all’erronea concessione dell’autorizzazione nonostante le mancanze nella domanda di autorizzazione

B. Analisi giuridica

1. Osservazioni preliminari

2. Principi giurisprudenziali riguardo all’analisi dei requisiti previsti all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH

3. Sulla prima parte del motivo unico relativa alla mancata valutazione conclusiva riguardo ai rischi per la salute umana e per l’ambiente

a) Analisi della decisione impugnata

b) Valutazione

4. Sulla seconda parte del motivo unico relativa al mancato accertamento dell’assenza di idonee sostanze o tecnologie alternative per gli usi 2, 4 e 5

a) L’approccio seguito dalla Commissione nella decisione impugnata

b) Sull’analisi riguardo all’esistenza di idonee sostanze o tecnologie alternative

c) Sulla limitazione degli usi mediante il riferimento alle funzionalità essenziali

5. Sulla terza parte del motivo unico

C. Conclusione sul ricorso

VI. Sulla domanda diretta al mantenimento degli effetti della decisione impugnata

VII. Sulle spese

VIII. Conclusione


1. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di fornire chiarimenti quanto all’analisi che la Commissione europea deve svolgere nell’ambito del sistema elaborato dal regolamento REACH (2), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, riguardo alle condizioni alle quali tale istituzione può rilasciare un’autorizzazione per una sostanza estremamente preoccupante, come, nella presente fattispecie il triossido di cromo.

2. Nella presente causa il Parlamento europeo ha impugnato mediante ricorso di annullamento la decisione di esecuzione C (2020) 8797, del 18 dicembre 2020, che concede un’autorizzazione parziale per taluni usi del triossido di cromo in forza del regolamento [REACH] (Chemservice GmbH e altri), in prosieguo: la «decisione impugnata»).

3. La presente causa riveste un’importanza notevole per la determinazione della portata precisa dell’analisi da svolgere nel quadro, in particolare, della c.d. procedura di autorizzazione «socioeconomica» per l’uso di una sostanza estremamente preoccupante, prevista dall’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH. Gli argomenti sollevati dal Parlamento nel suo ricorso richiedono, infatti, che la Corte valuti l’analisi effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata riguardo ad entrambi i requisiti previsti da tale disposizione affinché possa venir concessa l’autorizzazione all’uso di una sostanza estremamente preoccupante in tale quadro, ossia, da un lato, che i vantaggi socioeconomici prevalgano sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente, e, dall’altro che non esistano idonee sostanze o tecnologie alternative.

I. Presentazione del contesto normativo

4. Il regolamento REACH è uno strumento giuridico fondamentale che disciplina le sostanze chimiche nell’Unione. Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, esso mira ad assicurare un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente, ivi inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione (3). Tale elevato livello di protezione è assicurato attraverso un sistema integrato di controllo delle sostanze chimiche fabbricate, importate o immesse sul mercato nell’Unione, basato sulla registrazione, sulla valutazione e sull’autorizzazione di tali sostanze nonché su eventuali restrizioni al loro utilizzo (4).

5. Risulta dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento REACH, da un lato, che tale regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all’ambiente e, dall’altro, che le disposizioni di detto regolamento si fondano sul principio di precauzione.

6. Come precisato, inter alia, ai suoi considerando 69 e 70, il regolamento REACH riserva alle sostanze estremamente preoccupanti un’attenzione particolare. Tali sostanze sono, infatti, soggette al regime di autorizzazione previsto al titolo VII del regolamento REACH. Dall’articolo 55 del citato regolamento risulta che lo scopo di siffatto regime è di «garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide».

7. Di conseguenza, come stabilito dagli articoli 56 e 58 del regolamento REACH, le sostanze estremamente preoccupanti incluse nell’allegato XIV di tale regolamento non possono essere utilizzate o immesse sul mercato per un uso da parte dei fabbricanti, degli importatori o degli utilizzatori a valle dopo una data specifica, salvo che l’uso di tale sostanza sia stato autorizzato o si applichi una delle altre condizioni indicate nel regolamento REACH (5).

8. I fabbricanti e gli importatori possono presentare domande di autorizzazione per l’immissione sul mercato di una sostanza per utilizzare essi stessi tale sostanza o per garantirne l’uso ai loro utilizzatori a valle (6). Sebbene le domande siano inoltrate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA») (7), istituita da tale regolamento per contribuire all’applicazione delle sue disposizioni, la decisione sulla concessione dell’autorizzazione spetta alla Commissione (8). Le decisioni di autorizzazione precisano, tra l’altro, l’uso o gli usi contemplati, il periodo di tempo per la revisione dell’autorizzazione e le condizioni alle quali l’autorizzazione è subordinata (9).

9. L’articolo 60 del regolamento REACH stabilisce due procedure alternative per il rilascio di un’autorizzazione da parte della Commissione per l’uso di sostanze estremamente preoccupanti: da un lato, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento REACH l’autorizzazione è rilasciata se il rischio per la salute umana o per l’ambiente che l’uso di una sostanza comporta è adeguatamente controllato (c.d. «procedura del controllo adeguato»); dall’altro lato, l’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH, prevede la c.d. «procedura socioeconomica».

10. A tale riguardo, l’articolo 60 di tale regolamento, ai paragrafi 4, 5 e 7, dispone:

«(...)

4 Quando l’autorizzazione non può essere rilasciata a norma del paragrafo 2 o per le sostanze di cui al paragrafo 3, essa può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. Questa decisione è assunta dopo aver preso in considerazione tutti i seguenti elementi e tenendo conto dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi [in prosieguo: «il CVR»] e del comitato per l’analisi socioeconomica [in prosieguo: «il CASE»] di cui all’articolo 64, paragrafo 4, lettere a) e b):

a) il rischio che presentano gli usi della sostanza, comprese l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte;

b) i vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso e le conseguenze socioeconomiche di un rifiuto di autorizzazione, comprovati dal richiedente o da altre parti interessate;

c) l’analisi delle alternative proposte dal richiedente a norma dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera e), o di un eventuale piano di sostituzione presentato dal richiedente a norma dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera f), e degli eventuali contributi trasmessi da terzi a norma dell’articolo 64, paragrafo 2;

d) le informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie alternative presentano per la salute umana o per l’ambiente.

5. Nel valutare se esistano idonee sostanze o tecnologie alternative, la Commissione prende in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, in particolare:

a) se il passaggio alle alternative comporti una riduzione dei rischi complessivi per la salute umana e per l’ambiente, tenendo conto dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure di gestione dei rischi;

b) la fattibilità tecnica ed economica delle alternative per il richiedente.

(…)

7. L’autorizzazione è rilasciata soltanto se la domanda è inoltrata conformemente alle prescrizioni dell’articolo 62».

11. L’articolo 62, del regolamento REACH, rubricato «[d]omande di autorizzazione», dispone nel suo paragrafo 4, lettere d) e e):

«Una domanda d’autorizzazione contiene gli elementi seguenti:

(…)

d) salvo qualora sia già stata presentata nell’ambito della registrazione, una relazione sulla sicurezza chimica, elaborata a...

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