Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 15 de diciembre de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:1002
Date15 December 2022
Celex Number62021CC0570
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 15 dicembre 2022(1)

Causa C570/21

I.S.,

K.S.

contro

YYY. S.A.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale distrettuale di Varsavia – Wola, con sede in Varsavia, (Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Nozione di consumatore – Contratto con duplice scopo concluso da una persona che esercita un’attività professionale o commerciale e da un’altra che non svolge alcuna attività professionale – Marginalità o non predominanza della finalità professionale o commerciale nel contesto globale del contratto sottoscritto»






1. Può definirsi consumatore, ai fini della tutela prevista dal diritto dell’Unione contro le clausole vessatorie, colui che, esercitando un’attività commerciale o professionale, abbia stipulato un contratto di mutuo, unitamente ad altro mutuatario che non eserciti analoga attività, qualora abbia agito in parte nell’ambito della propria attività ed in parte al di fuori di essa, laddove nel contesto generale del contratto il carattere commerciale o professionale non sia predominante?

I. Quadro giuridico

A. Diritto dell’Unione europea

1. Direttiva 93/13/CEE

2. Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (2):

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

3. L’articolo 2 di tale direttiva statuisce che:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per

(...)

b) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

2. Direttiva 2011/83/UE

4. Il considerando 17 della direttiva 2011/83/UE (3) recita:

«[l]a definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore».

5. L’articolo 2 della presente direttiva, rubricato «Definizioni», dispone che:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto (...)».

3. Direttiva 2013/11/UE

6. Il considerando 18 della direttiva 2013/11/UE (4) dispone che:

«La definizione di “consumatore” dovrebbe comprendere le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, se il contratto è stipulato per scopi in parte interni ed in parte esterni all’attività commerciale della persona (contratti a duplice scopo) e lo scopo dell’operazione è limitato in modo da non risultare predominante nel contesto generale della fornitura, tale persona dovrebbe essere parimenti considerata come un consumatore».

7. L’articolo 4, lettere a) e b) della predetta direttiva, rubricato «Definizioni», prevede che:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

b) “professionista” qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto privato o pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

(...)».

4. Regolamento (UE) n. 524/2013

8. Il considerando 13 del regolamento n. 524/2013 (5) dispone che:

«La definizione di “consumatore” dovrebbe comprendere le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, se il contratto è stipulato per scopi in parte interni e in parte esterni all’attività commerciale della persona (contratti a duplice scopo) e lo scopo commerciale è limitato in modo da non risultare predominante nel contesto generale della fornitura, la persona dovrebbe essere parimenti considerata come un consumatore».

9. Anche l’articolo 4, lettere a) e b) del medesimo regolamento, rubricato «Definizioni», dispone che:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a) “consumatore”: un consumatore quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE;

b) “professionista”: un professionista quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/11/UE;

(...)».

B. Diritto polacco

10. L’articolo 221 del Kodeks cywilny (Codice civile), nella versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, definisce il «consumatore» come «qualsiasi persona fisica che compia un atto giuridico con un professionista, atto che non sia direttamente legato alla sua attività commerciale o professionale».

11. Ai sensi dell’articolo 3851 del Codice civile:

«(1) Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente non vincolano il consumatore quando definiscono i diritti e gli obblighi del consumatore in modo contrario ai buoni costumi, danneggiando manifestamente i suoi interessi (clausole illecite). Questa disposizione non riguarda i termini che determinano le prestazioni principali delle parti, compresi il prezzo o la remunerazione, se sono formulati in modo inequivocabile.

(2) Se una clausola del contratto non è vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, le parti restano vincolate dalle altre clausole del contratto.

(3) Le condizioni di un contratto che non sono state negoziate individualmente sono quelle sul cui contenuto il consumatore non ha avuto alcuna influenza concreta. Si tratta in particolare delle clausole contenute in un modello di contratto offerto al consumatore dalla controparte.

(4) Chiunque sostenga che un termine è stato negoziato individualmente è tenuto a provarlo».

II. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

12. In data 28 febbraio 2006, I.S. e K.S. richiedevano la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario al rappresentante legale della convenuta nel procedimento principale (in franchi svizzeri) per far fronte, in parte, al rimborso di taluni debiti dell’attività commerciale di uno dei due coniugi ed in parte per provvedere all’acquisto di un immobile.

13. L’importo complessivo delle somme richieste era pari a 206 120,00 zloty polacchi (PLN) di cui 96 120,00 PLN sarebbero stati destinati al finanziamento di taluni debiti di uno dei ricorrenti nel procedimento principale e 110 000,00 PLN, invece, al soddisfacimento di esigenze private di consumo.

14. Quanto alla posizione negoziale dei ricorrenti del procedimento principale, I.S. esercitava un’attività professionale a titolo di socio di una società semplice K.S., invece, lavorava alle dipendenze di un’impresa in qualità di fabbro.

15. In data 21 marzo 2006, I.S. e K.S., da un lato, e l’istituto di credito, convenuto nel procedimento principale dall’altro, stipulavano, infine, il contratto di mutuo per la somma complessiva di 198 996,73 PLN indicizzato al tasso di cambio in franchi svizzeri, alle condizioni di cui al contratto principale ed alle condizioni generali del contratto di prestito ipotecario.

16. Il predetto importo avrebbe dovuto essere corrisposto in 300 rate uguali. Segnatamente, la prima di esse sarebbe stata destinata al rimborso della somma di 70 000,00 PLN, erogata dall’istituto di credito in favore dei ricorrenti su un conto specificamente intestato alla società di I.S., soppresso immediatamente dopo il rimborso.

17. Secondo quanto affermato da I.S. all’udienza dell’11 gennaio 2021, la concessione integrale della predetta somma era stata subordinata dalla convenuta nel procedimento principale alla destinazione di parte della somma presa a mutuo all’estinzione di altra obbligazione legata all’attività professionale con un altro istituto di credito.

18. Una parte della prima rata era stata destinata, poi, al pagamento di taluni premi assicurativi.

19. La seconda rata, infine, copriva l’importo di: 9 720,00 PLN, volto al rimborso di un credito contratto dalla società il 18 aprile 2005; l’importo di 7 400,00 PLN a titolo di rimborso del prestito rotativo della società a favore del creditore mutuatario; l’importo di 9 000,00 PLN a titolo di rimborso di altri debiti finanziari del mutuatario del conto del mutuatario; infine l’importo di 93 880,00 PLN a titolo di spese di consumo.

20. Successivamente, i mutuatari convenivano in giudizio dinanzi al giudice nazionale l’odierna resistente del procedimento principale per far accertare l’abusività di talune clausole del contratto ed ottenere il pagamento delle somme indebitamente riscosse.

21. Nel contesto del...

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