Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 February 2024.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62023CC0066
ECLIECLI:EU:C:2024:150
Date22 February 2024
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

del 22 febbraio 2024 (1)

Causa C-66/23

Elliniki Ornithologiki Etaireia (Società ornitologica ellenica) e a.

contro

Ypourgos Esoterikon (Ministro degli Interni, Grecia) e a.


[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone di protezione speciale (ZPS) – Misure di protezione, conservazione e ripristino – Specie contemplate – Obiettivi di conservazione – Priorità»






I. Introduzione

1. Ai sensi della direttiva «Uccelli» (2), gli Stati membri istituiscono zone di protezione speciale per gli uccelli (in prosieguo: le «ZPS»). Si pone la questione di quali siano le specie da proteggere all'interno delle stesse. Nel presente procedimento occorre risolvere tale questione.

2. Le specie di uccelli da proteggere mediante la designazione di ZPS sono quelle elencate nell'allegato I della direttiva «Uccelli», le quali sono considerate particolarmente vulnerabili, nonché tutte le specie migratrici che ritornano regolarmente. Devono essere designati come ZPS i territori che, dal punto di vista scientifico. sono i più idonei alla tutela della specie interessata.

3. Per ciascuna zona devono essere definite misure di protezione, conservazione e ripristino. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale mira a chiarire se tali misure possano essere limitate alla protezione delle specie di uccelli che sono state determinanti per la designazione della zona, vale a dire quelle per la cui protezione il territorio è il più idoneo, o se debbano includere anche gli altri uccelli di cui all'allegato I e le specie migratrici anch'esse presenti in tale zona.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva «Uccelli»

4. La direttiva «Uccelli» attualmente in vigore è una versione codificata della direttiva «Uccelli» originaria (3). Ai fini del presente procedimento, le due versioni sono, per quanto ravvisabile, identiche.

5. L'articolo 4 della direttiva «Uccelli» riguarda la designazione delle zone di protezione speciale per gli uccelli:

«1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

a) delle specie minacciate di sparizione;

b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale.

3. (...)

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli, che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

2. Direttiva «Habitat»

6. La direttiva «Habitat» (4) estende l'ambito di applicazione della protezione della natura ai sensi del diritto dell'Unione ad altre specie animali e vegetali nonché a taluni tipi di habitat e integra parzialmente la precedente direttiva «Uccelli».

7. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva «Habitat» descrive la rete delle zone di conservazione europee:

«È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della [direttiva “Uccelli”]».

8. L'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «Habitat» disciplina la designazione delle zone di conservazione ai sensi di tale direttiva:

«Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti».

9. L'articolo 6 della direttiva «Habitat» contiene disposizioni sulla protezione di tali zone:

«1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

10. L'articolo 7 della direttiva «Habitat» sostituisce una disposizione della direttiva «Uccelli» in materia di protezione con disposizioni specifiche della direttiva «Habitat»:

«Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della [direttiva “Uccelli”] per quanto riguarda le [ZPS] classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della [direttiva “Uccelli”] qualora essa sia posteriore».

B. Diritto greco

11. La controversia principale verte sul decreto interministeriale n. 8353/276/Ε103 (5), che modifica il decreto interministeriale n. 37338/1807/2010 (6).

12. Il decreto interministeriale n. 8353/276/Ε103 contiene misure speciali di conservazione, condizioni, divieti, procedure e interventi applicabili a tutte le ZPS. Esso funge da linea guida per la conduzione delle attività all'interno delle ZPS e comprende «misure precauzionali», in attesa della definizione di un quadro protettivo completo per ogni singola ZPS, che non ha ancora trovato attuazione. Infatti, in Grecia ad oggi non sono stati stabiliti obiettivi di conservazione e misure di conservazione adeguati a ogni singola ZPS, come...

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