Opinion of Advocate General Kokott delivered on 10 March 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:182
Date10 March 2022
Celex Number62021CC0804
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 10 marzo 2022 (1)

Causa C-804/21 PPU

C,

CD,

Interveniente:

Syyttäjä

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione quadro 2002/584 – Consegna di persone ricercate all'autorità giudiziaria richiedente – Termine per la consegna – Impossibilità di consegna per causa di forza maggiore – Competenza in materia di constatazione della sussistenza di una causa di forza maggiore – Scadenza del termine per la consegna – Covid-19 – Domanda di asilo»






I. Introduzione

1. L'articolo 23 della decisione quadro 2002/584 (2) disciplina la consegna delle persone ricercate in virtù di un mandato d'arresto europeo, dopo che le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione hanno statuito in modo definitivo in merito all'estradizione di tali persone. Se il ricercato non viene consegnato entro un periodo di tempo molto breve, deve essere rilasciato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5. Tale termine può essere prorogato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, se la consegna è impedita per causa di forza maggiore. Al riguardo, la disposizione non distingue se il mandato d'arresto abbia per oggetto l’esercizio di un’azione penale o l’esecuzione di una pena detentiva.

2. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale offre alla Corte la possibilità di chiarire l'interpretazione dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, per stabilire se le autorità di polizia dello Stato membro di esecuzione siano competenti a constatare la sussistenza di una causa di forza maggiore. Occorre inoltre chiarire la rilevanza di una domanda di asilo del ricercato con riferimento ai termini di consegna e al rilascio. Sorge inoltre la questione relativa a quali siano anzitutto le condizioni per l’applicazione dell’articolo 23.

II. Contesto normativo

A. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

3. L'articolo 5 della CEDU sancisce il diritto alla libertà e alla sicurezza.

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) (…)

(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

(…)

(f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

2. (…)

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. (…)».

B. Decisione quadro 2002/584

4. L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, descrive la sfera d’applicazione del mandato d’arresto europeo:

«Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà».

5. L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584 così dispone:

«(1) Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

(2) Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo».

6. Il considerando 8 della medesima decisione quadro precisa il ruolo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione:

«Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna».

7. L'articolo 7 della decisione quadro 2002/584 consente il ricorso ad un'autorità centrale:

«(1) Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.

(2) Uno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

(…)».

8. Al riguardo, il considerando 9 della medesima decisione quadro precisa quanto segue:

«Il ruolo delle autorità centrali nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo dev’essere limitato all’assistenza pratica e amministrativa».

9. L'articolo 23 della decisione quadro 2002/584 disciplina i termini per la consegna del ricercato dopo che le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione hanno adottato una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di arresto europeo:

«(1) Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

(2) Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

(3) Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

(4) La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

(5) Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».

C. Recepimento finlandese

10. La Finlandia ha trasposto la decisione quadro 2002/584 con il Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (1286/2003) (legge n. 1286/2003, che disciplina le procedure di consegna, in ragione di un commesso reato, tra la Repubblica di Finlandia e gli altri Stati membri dell’Unione europea; in prosieguo: la «legge relativa alla consegna all’interno dell’UE»). L'articolo 23 della decisione quadro è ripreso negli articoli da 46 a 48.

11. Occorre rilevare che l'articolo 46, paragrafo 2, della legge relativa alla consegna all’interno dell’UE recepisce l'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e prevede che le «autorità competenti» (toimivaltaisten viranomaisten) concordino un nuovo termine per la consegna. Per contro, anche nella versione finlandese, l'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro utilizza il termine «autorità giudiziaria» (oikeusviranomaisen).

12. Le autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sulla consegna e sul mantenimento in custodia sono lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) e, in veste di giudice d'appello, il Korkein oikeus (Corte suprema) (articoli 11, 19 e 37 della legge relativa alla consegna all'interno dell'UE). A norma dell’articolo 44 di detta legge, competente per l’esecuzione di una decisione relativa alla consegna è invece l'ufficio centrale di polizia giudiziaria.

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

13. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, i precedenti sono esposti come segue.

14. In date, rispettivamente, 19 e 27 maggio 2015 la competente autorità giudiziaria rumena ha emanato un mandato d’arresto europeo nei confronti di C e di CD, entrambi cittadini rumeni, finalizzato alla loro consegna alla Romania per l’esecuzione di pene detentive di cinque anni e pene accessorie di tre anni. Dette pene erano state inflitte per traffico di sostanze stupefacenti pericolose ed altamente pericolose e per partecipazione a un’associazione a delinquere.

15. Secondo le informazioni disponibili, C e CD si trovavano inizialmente in Svezia. Per tale ragione, con decisione dell'8 aprile 2020 (NJA 2020 pag. 430) la Corte suprema svedese ha ordinato la consegna di C alla Romania. Con decisione del 30 luglio 2020, la Corte d’appello di Svea (Svezia) ha ordinato la consegna di CD alla Romania. Entrambi lasciavano però la Svezia e si recavano in Finlandia...

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