Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 5 mai 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:367
Date05 May 2022
Celex Number62021CC0120
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 5 maggio 2022 (1)

Causa C-120/21

LB

contro

TO

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute all’atto della cessazione del rapporto di lavoro – Termine di prescrizione di tre anni – Dies a quo – Obblighi di sollecito e di informazione del lavoratore quanto al godimento delle ferie»






I. Introduzione

1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) chiede alla Corte di interpretare l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (2) e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (3).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone TO a LB al fine di ottenere un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite. LB ha invocato la prescrizione del diritto alle ferie annuali retribuite rivendicato da TO.

3. La questione sollevata dal giudice del rinvio invita a determinare se l’applicazione di disposizioni nazionali in materia di prescrizione al diritto a ferie annuali retribuite sia conforme al diritto dell’Unione qualora il datore di lavoro non abbia rispettato gli obblighi di sollecito e di informazione del lavoratore quanto alla fruizione delle ferie, come stabilito dalla Corte nelle sentenze del 6 novembre 2018, Kreuziger (4) e Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (5).

4. In dette sentenze la Corte ha infatti stabilito che il datore di lavoro deve invitare il lavoratore a esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite e informarlo della possibile estinzione di tale diritto. Laddove il datore di lavoro non rispetti gli obblighi ad esso incombenti, il suddetto diritto non può estinguersi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto previsto dal diritto nazionale.

5. Nell’ambito della causa in esame, la Corte dovrà decidere se quanto da essa stabilito in materia di estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite valga altresì per quanto riguarda l’applicazione al diritto in parola di un termine di prescrizione ordinario. Più precisamente, se tale termine possa iniziare a decorrere e terminare indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia effettivamente posto il lavoratore in condizione di esercitare detto diritto.

6. Nelle considerazioni che seguono, illustrerò le ragioni per le quali ritengo che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in applicazione della quale il diritto alle ferie annuali retribuite maturate a titolo di un periodo di riferimento nonché, correlativamente, il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni che inizia a decorrere alla fine di detto periodo di riferimento, laddove il datore di lavoro non abbia rispettato gli obblighi di sollecito e informazione ad esso incombenti quanto alla fruizione di tali ferie da parte del lavoratore.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

7. L’articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

B. Diritto tedesco

8. L’articolo 7 del Bundesurlaubsgesetz (legge federale relativa alle ferie) (6), dell’8 gennaio 1963, nella sua versione del 7 maggio 2002 applicabile al rapporto di lavoro tra le parti (7), è intitolato «Periodo di godimento, riporto e indennità sostitutiva delle ferie». Detto articolo così dispone:

«(...)

(3) Le ferie devono essere concesse e godute nell’anno civile in corso. Un riporto delle ferie all’anno successivo è ammissibile solo qualora sussistano motivi imperativi legati alla gestione dell’impresa o alla persona del lavoratore. In caso di riporto, le ferie devono essere concesse e godute nei primi tre mesi dell’anno civile successivo. Su richiesta del lavoratore, il periodo di ferie parziale maturato conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è tuttavia riportato all’anno civile successivo.

(4) Qualora, a causa della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non possano essere più concesse integralmente o in parte, deve essere corrisposta un’indennità».

9. Il Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB»), applicabile al rapporto di lavoro tra le parti nel procedimento principale, all’articolo 194, intitolato «Oggetto della prescrizione», prevede quanto segue:

«(1) Il diritto di pretendere da un altro soggetto una prestazione o un’astensione (diritto di credito) è soggetto a prescrizione.

(...)».

10. Ai sensi dell’articolo 195 del BGB, intitolato «Termine ordinario di prescrizione »:

«Il termine ordinario di prescrizione è di tre anni».

11. L’articolo 199 del BGB, intitolato «Dies a quo del termine ordinario di prescrizione e termini massimi di prescrizione», è così formulato:

«(1) Salvo disposizione contraria, il termine ordinario di prescrizione inizia a decorrere alla fine dell’anno in cui

1. è sorto il diritto e

2. il creditore è venuto a conoscenza delle circostanze che fondano il diritto e della persona del debitore, o avrebbe dovuto esserne venuto a conoscenza senza negligenza grave da parte sua.

(...)

(4) I diritti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 2 a 3 bis si prescrivono in dieci anni a decorrere dalla data in cui sono sorti, indipendentemente dal fatto che siano conosciuti o ignorati per negligenza grave.

(...)».

12. Ai sensi dell’articolo 204 del BGB, intitolato «Sospensione della prescrizione a seguito della proposizione di un ricorso»:

«(1) La prescrizione è sospesa in caso di:

1. proposizione di un’azione esecutiva o di riconoscimento del diritto (...)

(…)».

III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

13. TO è stata impiegata presso LB come tributarista e contabile dal 1º novembre 1996 al 31 luglio 2017. Ella godeva del diritto a 24 giorni di ferie per anno civile. Con lettera del 1º marzo 2012, LB certificava a TO che il suo diritto a ferie residue di 76 giorni relative all’anno civile 2011 e agli anni precedenti non sarebbe scaduto il 31 marzo 2012, poiché ella non aveva potuto fruire di tali ferie a causa dell’elevato carico di lavoro nel suo studio. Negli anni dal 2012 al 2017 LB accordava a TO, complessivamente, 95 giorni di ferie. Quest’ultima non godeva della totalità del periodo minimo di ferie annuali previsto ex lege. LB non invitava TO a prendere più giorni di ferie, né le faceva presente che avrebbe potuto perdere le ferie non richieste al termine dell’anno civile o del periodo di riporto.

14. Con ricorso presentato il 6 febbraio 2018 dinanzi all’Arbeitsgericht (Tribunale del lavoro, Germania), TO chiedeva l’indennità finanziaria sostitutiva per i 101 giorni di ferie annuali retribuite relative al 2017 e agli anni precedenti, che non aveva utilizzato prima della fine del suo rapporto di lavoro. LB esprimeva il parere che le ferie della ricorrente fossero da considerare perse. Al riguardo, egli ha fatto valere che non aveva potuto venire a conoscenza dei propri obblighi di informazione e di sollecito, dato che la giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) era mutata solo successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro, con le decisioni del 19 febbraio 2019. Inoltre egli non sarebbe tenuto a corrispondere un’indennità sostitutiva per le ferie sulla base del rilievo che i diritti alle ferie che TO potrebbe pretendere di vedere convertiti in indennità sostitutiva sarebbero prescritti.

15. L’Arbeitsgericht (Tribunale del lavoro) condannava LB a versare un’indennità finanziaria per le ferie residue relative all’anno 2017. Quanto al resto, il ricorso era respinto.

16. A seguito dell’appello interposto da TO, il Landesarbeitsgericht (Tribunale superiore del lavoro del Land, Germania) imponeva a LB di liquidare a quest’ultima un’indennità finanziaria per 76 giorni di ferie non godute relative agli anni dal 2013 al 2016, per un importo lordo di EUR 17 376,64. Esso considerava che, in osservanza delle norme di diritto dell’Unione, il diritto alle ferie di TO non potesse decadere in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del BUrlG, né essere prescritto ai sensi delle disposizioni generali in materia di prescrizione di cui agli articoli 194 e seguenti del BGB, dal momento che LB non aveva posto TO in condizione di fruire delle sue ferie.

17. LB ha proposto ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio.

18. Tale giudice afferma, sulla base della giurisprudenza delle sentenze Kreuziger e Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, che i diritti alle ferie annuali retribuite di TO per gli anni dal 2013 al 2016 non sono estinti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del BUrlG poiché LB non l’ha invitata a fruire delle sue ferie e non l’ha informata, in modo preciso e tempestivo, che, qualora non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perse alla fine dell’anno civile o del periodo di riporto.

19. Al pari della Corte, il giudice del rinvio parte dal principio secondo cui l’estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite nei casi in cui un...

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