Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 12 de mayo de 2022.

JurisdictionEuropean Union
Date12 May 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 12 maggio 2022(1)

Causa C-278/21

AquaPri A/S

contro

Miljø- og Fødevareklagenævnet

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Valutazione a posteriori dell’incidenza sul sito tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo – Esame preliminare della necessità di una valutazione – Depositi di azoto provenienti da un allevamento ittico esistente – Presa in considerazione di un piano di gestione di un bacino idrografico e del programma Natura 2000 della zona interessata»






I. Introduzione

1. L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» (2), richiede una previa valutazione dell’incidenza di piani e progetti che potrebbero avere incidenze significative sui siti protetti. Si pone tuttavia la questione se una tale valutazione sia parimenti necessaria qualora il proseguimento dell’operatività di un impianto già autorizzato richieda, in forza del diritto nazionale, una nuova autorizzazione e l’autorizzazione iniziale sia stata rilasciata in violazione dell’obbligo di valutazione. Tale è la questione fondamentale di cui alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

2. Nell’ipotesi in cui una siffatta valutazione sia necessaria, il giudice del rinvio desidera altresì conoscere l’importanza che rivestono, a tale riguardo, un piano di gestione di un bacino idrografico e il programma Natura 2000 per la zona protetta interessata.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva «habitat»

3. L’autorizzazione di piani e progetti che potrebbero avere incidenze significative su un sito protetto a norma della direttiva «habitat» o della direttiva uccelli (3), è disciplinata nei seguenti termini dall’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva «habitat»:

«(2) Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

(3) Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica».

2. Direttiva VIA

4. L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VIA (4), definisce la nozione di «progetto» come segue:

«– la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

– altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».

B. Diritto danese

5. L’articolo 33 della legge danese sulla tutela dell’ambiente (Miljøbeskyttelseslov) prevede che taluni stabilimenti o impianti siano soggetti ad autorizzazione. In base alla domanda di pronuncia pregiudiziale ciò è vero, in particolare, per quanto riguarda gli allevamenti ittici. Secondo tale domanda, gli allevamenti ittici esistenti non ancora autorizzati ai sensi di tale disposizione dovevano presentare, in forza di un regime transitorio (5), una domanda di autorizzazione entro il 14 marzo 2015.

6. L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del «decreto habitat» (6) attua l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat»:

«Articolo 6. Prima di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 7, occorre esaminare se il progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000. Sono soggetti all’obbligo di valutazione i progetti che non sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito Natura 2000.

Paragrafo 2. Qualora l’amministrazione ritenga che un progetto possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000, occorre procedere ad una valutazione dettagliata dell’incidenza del progetto su detto sito alla luce dell’obiettivo di conservazione della zona interessata. Qualora dalla valutazione risulti che il progetto pregiudicherebbe l’area naturale protetta internazionale, la domanda non può essere oggetto di permesso, deroga o autorizzazione.

7. L’articolo 7, paragrafo 7, punto 6, del decreto «habitat» prevede, in particolare, che l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, si applichi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 33 della legge sulla tutela dell’ambiente.

«Paragrafo 7. I casi seguenti della legge sulla protezione dell’ambiente rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6

da 1) a 5) …

6) Autorizzazione di imprese, ecc., conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, all’articolo 38 e all’articolo 39 della legge sulla tutela dell’ambiente».

8. Dal piano statale Natura 2000 per il periodo dal 2016 al 2021, per il sito Natura 2000 n. 173, che è il più vicino all’allevamento ittico Onsevig, risulta che il piano si concentra su interventi connessi alla zona e non contiene obblighi di intervento in materia di qualità dell’acqua, garantita dalla pianificazione idrica, né stabilisce requisiti specifici sulla riduzione di depositi di azoto, materia anch’essa disciplinata da altre normative.

9. Nel piano di gestione del bacino idrografico per gli anni dal 2015 al 2021, per il distretto del bacino idrografico di Sjælland (Selandia, Danimarca), adottato in seguito a una valutazione preliminare dell’incidenza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» e comprendente in particolare le zone marine Natura 2000 nn. 173, 170 e 162, è indicato, con riferimento all’accordo politico del 22 novembre 2015, il cosiddetto «pacchetto agricolo e alimentare», che sono previste emissioni per 43 tonnellate di azoto al fine di garantire che gli allevamenti ittici esistenti compresi nei piani di gestione possano sfruttare integralmente la loro attuale autorizzazione di emissione.

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

10. Nelle acque danesi si trovano complessivamente 19 allevamenti ittici, alcuni dei quali situati all’interno o in prossimità di una zona Natura 2000. Sono pendenti procedimenti giudiziari riguardanti sette di tali allevamenti. In essi sono prodotte principalmente trote iridee. Gli allevamenti emettono, tra l’altro, azoto e fosforo, che potrebbero avere un’incidenza sulle zone Natura 2000 in loro prossimità.

11. Uno degli allevamenti ittici controversi è l’allevamento Onsevig. Esso è detenuto dall’AquaPri A/S, rappresentata nel presente procedimento dalla Dansk Akvakultur, associazione professionale danese di settore per l’allevamento. Esso si trova nelle acque dello Småland a circa 1,7 km a nord della zona Natura 2000 n. 173, a circa 10,5 km a sud della zona Natura 2000 n. 170 e a circa 12,4 km a sud della zona Natura 2000 n. 162. La designazione della zona Natura 2000 più vicina n. 173 si è basata sugli habitat naturali marini di Banchi di sabbia (1110), Distese fangose (1140), Baie (1160), Scogliere (1170) e il tipo di habitat naturale prioritario Lagune (1150). Diverse zone di conservazione degli uccelli (nn. 82, 83, 85 e 86) nella stessa area sono state designate a motivo di un gran numero di uccelli nidificanti e/o a riposo.

12. Il 15 febbraio 1999 lo Storstrøms Amt (contea dello Storstrøm), autorità locale competente in materia ambientale, ha concesso un’autorizzazione a spostare l’allevamento ittico nella sua posizione attuale.

13. Il 27 ottobre 2006 la contea dello Storstrøm ha concesso all’allevamento ittico un’autorizzazione modificata, che consentiva di aumentare le emissioni di azoto di 0,87 tonnellate, passando da 15,6 tonnellate a 16,47 tonnellate, nonché l’uso e le emissioni di rame e di tre tipi di antibiotici. La contea dello Storstrøm aveva esaminato la necessità di una valutazione dell’impatto ambientale (screening VIA) e, su tale fondamento aveva ritenuto che l’aumento delle emissioni di azoto non comportasse incidenze significative sull’ambiente della zona Natura 2000 limitrofa n. 173 e che, di conseguenza, il progetto non richiedesse una valutazione di impatto ambientale. Essa non ha fatto riferimento alla normativa relativa alle zone naturali protette internazionali.

14. Tale decisione è stata impugnata dinanzi all’autorità di ricorso dell’epoca, il Naturklagenævnet (Commissione di ricorso in materia di natura), a motivo del pregiudizio recato a una zona Natura 2000. La decisione della contea dello Storstrøm è stata confermata dalla Commissione di ricorso in materia di natura, la quale ha constatato che i vizi che inficiavano la valutazione di impatto ambientale non erano così rilevanti da comportare l’invalidità della stessa.

15. La decisione così confermata del 27 ottobre 2006 prevedeva che, al più tardi entro il 15 marzo 2014, dovesse essere presentata una domanda di autorizzazione ambientale all’autorità di vigilanza.

16. L’AquaPri ha quindi richiesto un’autorizzazione ambientale per l’allevamento ittico Onsevig, la quale è stata rilasciata in data 16 dicembre 2014 dal Miljøstyrelsen, l’autorità centrale competente in materia ambientale. Dalla valutazione tecnica ambientale contenuta in tale decisione risulta che tale autorità ha ritenuto che l’allevamento ittico, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, non potrebbe avere un’incidenza significativa...

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