Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 2 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:434
Date02 June 2022
Celex Number62021CC0066
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 2 giugno 2022 (1)

Causa C-66/21

O.T. E.

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Prevenzione e lotta contro la tratta di esseri umani – Direttiva 2004/81/CE – Titolo di soggiorno rilasciato ai cittadini di paesi terzi, vittime della tratta di esseri umani – Articolo 6 – Periodo di riflessione – Dies a quo e dies ad quem – Divieto di eseguire misure di allontanamento durante tale periodo – Nozione di “misure di allontanamento” – Normativa nazionale in forza della quale la vittima può essere trasferita verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 – Ammissibilità»






I. Introduzione

1. Può uno Stato membro, durante il periodo di riflessione da esso accordato ad una persona vittima della tratta di esseri umani ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2004/81/CE (2), effettuare il trasferimento di quest’ultima verso lo Stato membro che esso considera competente per l’esame della domanda di protezione internazionale di tale persona, conformemente ai criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (3)? Quali sono, inoltre, il dies a quo e il dies ad quem di detto periodo?

2. Tali sono, in sostanza, le questioni sollevate dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale.

3. Detto rinvio offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi, per la prima volta, sull’articolazione della procedura prevista dalla direttiva 2004/81, riguardante il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo a un cittadino di paesi terzi vittima della tratta di esseri umani, con la procedura di trasferimento di tale cittadino verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale, prevista dal regolamento n. 604/2013 (4). Se la direttiva 2004/81 esige dallo Stato membro che esso accordi alla vittima della tratta di esseri umani un periodo di riflessione al termine del quale essa può ottenere detto titolo di soggiorno in cambio della sua cooperazione, il regolamento n. 604/2013 richiede, invece, che lo Stato membro provveda, nel più breve tempo possibile, al trasferimento di tale cittadino verso lo Stato membro richiesto ai fini dell’esame delle sue domande di protezione internazionale.

4. In una prima fase delle presenti conclusioni, esporrò i motivi per i quali ritengo che la nozione di «misure di allontanamento», di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81, comprenda le misure con le quali un cittadino di un paese terzo, vittima della tratta di esseri umani, viene obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro nel quale si trova, in conseguenza dell’esecuzione di una decisione di trasferimento adottata a norma del regolamento n. 604/2013. Spiegherò quindi che, vietando a tale Stato membro di eseguire una misura di allontanamento durante il periodo di riflessione, detto articolo osta a che, durante tale periodo, lo Stato membro in questione effettui il trasferimento del cittadino di cui trattasi verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale, in applicazione di una decisione assunta sulla base del regolamento n. 604/2013.

5. Spiegherò che le autorità nazionali competenti conservano invece la possibilità di adottare, durante tale periodo, una decisione di trasferimento o misure preparatorie della sua esecuzione, a condizione che tali misure non compromettano l’effetto utile del periodo di riflessione.

6. In una seconda fase delle presenti conclusioni, preciserò le modalità di calcolo del periodo di riflessione e, in particolare, dei relativi dies a quo e dies ad quem.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2004/81

7. L’articolo 1 della direttiva 2004/81 così dispone:

«Oggetto della presente direttiva è definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata, collegata alla lunghezza delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell’immigrazione illegale».

8. L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva enuncia quanto segue:

«1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati vittime di reati collegati alla tratta degli esseri umani, anche se sono entrati illegalmente nel territorio degli Stati membri».

9. L’articolo 5, primo comma, di detta direttiva è così redatto:

«Quando le autorità competenti degli Stati membri ritengono che un cittadino di un paese terzo possa rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, esse informano questa persona delle possibilità offerte a norma della presente direttiva».

10. L’articolo 6 della medesima direttiva, rubricato «Periodo di riflessione», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all’influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti.

La durata e la decorrenza del periodo di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.

2. Durante il periodo di riflessione, e nell’attesa della decisione delle autorità competenti è accordato al cittadino di un paese terzo l’accesso al trattamento previsto all’articolo 7 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.

3. Il periodo di riflessione non conferisce un diritto di soggiorno in base alla presente direttiva.

4. Lo Stato membro interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se le autorità competenti hanno accertato che l’interessato ha attivamente, volontariamente e di propria iniziativa ristabilito un legame con gli autori dei reati di cui all’articolo 2, lettere b) e c), oppure per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale».

11. L’articolo 7 della direttiva 2004/81, rubricato «Trattamento concesso prima del rilascio del titolo di soggiorno», così dispone:

«1. Gli Stati membri assicurano che al cittadino in questione, di un paese terzo, privo delle risorse sufficienti siano garantiti un livello di vita in grado di permettergli la sussistenza e l’accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso e se prevista dalla legislazione nazionale, un’assistenza psicologica.

2. Gli Stati membri, nell’applicare la presente direttiva, tengono nel debito conto le esigenze di sicurezza e di protezione del cittadino di un paese terzo interessato, conformemente alla legislazione nazionale.

(...)».

12. L’articolo 8 di tale direttiva precisa quanto segue:

«1. Una volta trascorso il periodo di riflessione, o ancora prima se le autorità competenti ritengono che il cittadino in questione, di un paese terzo, abbia già soddisfatto i criteri fissati alla lettera b), gli Stati membri valutano:

a) l’opportunità presentata dalla proroga del suo soggiorno sul territorio nazionale ai fini delle indagini o del procedimento giudiziario; e

b) l’esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall’interessato; e

c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all’articolo 2, lettere b) e c).

2. Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno e fatti salvi i motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale, si richiede l’adempimento delle condizioni enumerate al paragrafo 1.

(...)».

2. Altre disposizioni del diritto dell’Unione

13. Nell’ambito delle presenti conclusioni, farò riferimento agli articoli 21, 29, 31 e 32 del regolamento n. 604/2013.

14. Mi richiamerò inoltre alla direttiva 2011/36/UE (5), la quale definisce il reato di tratta di esseri umani e le misure di assistenza e di protezione che devono essere accordate alle vittime della tratta di esseri umani, nonché alla direttiva 2012/29/UE (6).

B. Diritto dei Paesi Bassi

15. L’articolo 8, parte iniziale e lettera k), della Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 in materia di stranieri) (7), del 23 novembre 2000, dispone quanto segue:

«Lo straniero ha diritto di soggiornare regolarmente nei Paesi Bassi soltanto:

(...)

k. durante il periodo in cui il ministro gli consenta di sporgere denuncia per violazione dell’articolo 273f [(8)] del Wetboek van Strafrecht [codice penale (9)]».

16. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della legge in materia di stranieri, ai cittadini di paesi terzi sono concesse, durante il periodo di riflessione, le misure di assistenza previste all’articolo 7 della direttiva 2004/81.

17. L’articolo 30, paragrafo 1, della legge in materia di stranieri precisa che una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato non viene esaminata se è stato accertato, a norma del regolamento n. 604/ 2013, che un altro Stato membro è competente per l’esame della domanda.

18. Le modalità relative alla concessione del periodo di riflessione sono definite dalla Vreemdelingencirculaire 2000 (Circolare del 2000 in materia di stranieri) (10), in particolare nella sezione B8/3.1, che prevede quanto segue:

«La [Koninklijke Marechaussee (gendarmeria reale, Paesi Bassi)] dispone degli stessi poteri di cui dispone il capo della polizia nazionale se constano indizi di tratta di esseri umani in relazione ad uno straniero.

(...)

L’Immigratie- en Naturalisatiedienst [Servizio dell’immigrazione e della naturalizzazione, Paesi Bassi (11)] distingue tre situazioni per quanto riguarda il diritto di soggiorno a tempo determinato...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 17 November 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 November 2022
    ...conclusions dans l’affaire Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Eloignement de la victime de la traite d’êtres humains) (C‑66/21, EU:C:2022:434, points 36 à 11 Voir arrêt du 13 novembre 2018, X et X (C‑47/17 et C‑48/17, EU:C:2018:900, point 69). 12 Voir considérant 4 de cette direct......
1 cases
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 17 November 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 November 2022
    ...conclusions dans l’affaire Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Eloignement de la victime de la traite d’êtres humains) (C‑66/21, EU:C:2022:434, points 36 à 11 Voir arrêt du 13 novembre 2018, X et X (C‑47/17 et C‑48/17, EU:C:2018:900, point 69). 12 Voir considérant 4 de cette direct......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT